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S.I.A.E.

Licenza Multimediale

 


SIAE
DIREZIONE GENERALE
Ufficio Multimedialità

 

CONTRATTO DI LICENZA
PER LE UTILIZZAZIONI ON LINE DEL REPERTORIO DELLE OPERE MUSICALI TUTELATE DALLA SIAE



La Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.), Ente di Diritto Pubblico ai sensi dell'Art.180 e seguenti della Legge 22 aprile 1941, n. 633 ("Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio", di seguito indicata come "L.d.A.") e successive modificazioni, con sede legale in Roma, Viale della Letteratura n. 30, in nome proprio e per conto e nell'interesse dei propri Associati e Mandanti,

AUTORIZZA

la Società
(di seguito indicata come "il Licenziatario")
rappresentata da
con sede legale in
codice fiscale...................partita I.V.A.
titolare (Content Provider) del Sito denominato
URL/IP
residente sul server
lingua principale
residenza economica

ad utilizzare su reti telematiche e/o di telecomunicazione il repertorio delle opere musicali affidate in tutela alla SIAE, alle seguenti condizioni.
E' ESPRESSAMENTE INTESO CHE NON SONO COMPRESI NELL'OGGETTO DELLA PRESENTE LICENZA I DIRITTI NON AFFIDATI ALLA TUTELA DELLA SIAE ED IN PARTICOLARE QUELLI PIU' SPECIFICATAMENTE INDICATI AL SUCCESSIVO ART. 7.5 E SPETTANTI AI PRODUTTORI FONOGRAFICI E AGLI ARTISTI INTERPRETI O ESECUTORI PER L'UTILIZZAZIONE DELLE LORO REGISTRAZIONI E DELLE LORO PRESTAZIONI ARTISTICHE.

Art. 1 Definizioni

Ai fini della presente Licenza valgono le seguenti definizioni:

Per "Sito Web" o "Sito" si intende il sito Internet sul World Wide Web registrato con un nome di dominio, raggiungibile attraverso il protocollo HTTP e localizzabile attraverso l'URL (Uniform Resource Locator); lo stesso termine va riferito all'insieme delle pagine Web la cui responsabilità editoriale è attribuita ad un unico soggetto, singolo o collettivo, nonchè a qualsivoglia data-base residente su, o accessibile da, piattaforme tecnologiche innovative quali, esemplificativamente, quelle utilizzanti la tecnologia GSM ("Global System for Mobile Communication"), ivi inclusi i sistemi di comunicazione mobile che costituiscono le più recenti applicazioni ed evoluzioni di quest'ultima quali, sempre a titolo esemplificativo, le tecnologie WAP, HSCSD, GPRS ed EDGE, nonchè altre possibili piattaforme innovative che potranno essere disponibili per la durata della presente Licenza ed idonee ad attuare la riproduzione e diffusione attraverso reti di telecomunicazione di opere appartenenti al repertorio tutelato da SIAE.

Per "Titolare del Sito" si intende il responsabile editoriale del Sito Web, così come sopra definito, ed in particolare dell'organizzazione e della creazione dei programmi e dei relativi contenuti.

Per "Pagina Web" si intende un insieme di file collegati di testi e/o suoni e/o immagini, organizzati nella forma di menù multimediale, trasferiti in sequenza e visualizzati dall'utente mediante esemplificativamente, ma non esaustivamente, browser, tastiere, IVR o altre tecnologie di ricerca.

Per "Servizio di Pagina Web" si intende l'offerta e la messa a disposizione di musica e di altre opere appartenenti al repertorio tutelato dalla SIAE, in qualsiasi formato, tale da consentire all'utente che accede alle pagine Web all'interno del Sito, l'ascolto e/o la riproduzione delle suddette opere nei termini previsti dalla presente Licenza.

Per "Subscription models" si intendono gli abbonamenti, i prezzi, le tariffe, le carte a scalare prepagate o simili pagati dagli utenti per usufruire del Servizio di Pagina Web all'interno del Sito.

Per "Introiti annui lordi del Sito Web" si intendono, al netto dell'IVA:
a) i contributi per sponsorizzazioni relativi al Servizio di Pagina Web e cioè gli importi di cui il Licenziatario è diretto beneficiario a fronte di un contratto di sponsorizzazione per la cui esecuzione il Licenziatario faccia utilizzo di opere o frammenti di opere musicali appartenenti al repertorio tutelato dalla SIAE;
b) i corrispettivi percepiti dal Licenziatario - direttamente od indirettamente attraverso altra persona (fisica o giuridica), purché riferibili al Servizio di Pagina Web - per la diffusione di pubblicità di qualsiasi genere all'interno del Servizio di Pagina Web medesimo. Salvo quanto contemplato al successivo Art.8, sono espressamente esclusi da tale ambito gli eventuali compensi percepiti dal Licenziatario a corrispettivo del collegamento (link) del Sito a siti di terzi, anche laddove tali siti di terzi promuovano, offrano e/o commercializzino opere appartenenti a repertori tutelati dalla SIAE;
c) i compensi percepiti dal Licenziatario a fronte del collegamento di siti di terzi al suo Sito, escluso quanto percepito dal Licenziatario a titolo di contributo alle spese tecniche di allestimento e/o manutenzione del collegamento a siti di terzi (a titolo esemplificativo setup, fees, maintenance fees, ecc), purché espressamente documentati. Nulla è dovuto dal licenziatario in caso di link gratuito o di oneri a carico del Licenziatario (titolare del sito "linkato").
d) i corrispettivi di qualsiasi natura od altri valori in beni e/o servizi (es. programmi) che il Licenziatario riceve in cambio della fornitura di spazi pubblicitari all'interno del Servizio di Pagina Web (contratti di "bartering", "scambio merci" o simili).

Per "Pubblicità" si intende qualsiasi forma di messaggio e/o comunicazione commerciale, sotto forma di banner, spot, promozioni, etc. relativa a servizi, prodotti e marchi commerciali, per i quali il Licenziatario ottiene un qualsiasi tipo di ricavo, diretto o indiretto.

Per "Link" si intende ogni collegamento ipertestuale effettuato dal Sito ad altri Siti in grado di consentire agli utenti di localizzare files contenenti registrazioni musicali ed altri files contenenti opere tutelate. Sono esclusi dalla definizione di "link" i collegamenti generati dai motori di ricerca.

Per "Deep link"si intende il link contenente un collegamento diretto ai nodi interni del sistema ipertestuale del Sito altrui, senza accedere alla pagina di presentazione iniziale del Sito medesimo (home page), o comunque il link che, non presentando elementi univoci di riconoscibilità del Sito "linkato", faccia apparire le pagine di quest'ultimo come appartenenti al Sito "linkante" (c.d. "framing").


Art. 2 Oggetto della Licenza

Oggetto della presente Licenza è la diffusione al pubblico sulla rete Internet, ovvero su altre reti telematiche e/o telefoniche, ad esclusione della diffusione per suonerie di telefoni mobili, e/o di telecomunicazione in genere, da parte del Licenziatario, delle opere appartenenti al repertorio musicale tutelato dalla SIAE, come più avanti specificato, anche con riferimento a servizi interattivi in cui la programmazione è scelta direttamente dall'utente ("on demand") e ad applicazioni multimediali idonee ad integrare audio e video. E' altresì considerato oggetto della Licenza la diffusione su reti telematiche e/o telefoniche e/o di telecomunicazione in genere, attuata mediante sistemi innovativi, anche basati sulla convergenza tra Internet ed altri mezzi di comunicazione e per il tramite di altre piattaforme tecnologiche innovative. A titolo esemplificativo sono considerati tali quelle utilizzanti la tecnologia GSM (Global System for Mobile communication), ivi inclusi i sistemi di comunicazione mobile che costituiscono le più recenti applicazioni ed evoluzioni di quest'ultima quali, sempre a titolo esemplificativo, le tecnologie WAP, HSCSD, GPRS e EDGE. Tale previsione va estesa ad altre possibili piattaforme innovative che potranno essere disponibili esclusivamente per la durata della presente Licenza ed idonee ad attuare la riproduzione e diffusione attraverso reti di telecomunicazione di opere appartenenti al repertorio tutelato dalla SIAE.
Rientra altresì nell'oggetto della Licenza la messa a disposizione del pubblico di file contenenti le opere tutelate, mediante downloading, effettuato separatamente o ad integrazione delle attività di diffusione sopra specificate.


Art. 3 Repertori tutelati

Con la presente Licenza la SIAE, nei limiti dei poteri di amministrazione che le sono stati conferiti, autorizza in via non esclusiva il Licenziatario ad utilizzare le opere o frammenti di opere, con o senza parole, che fanno parte del repertorio della Sezione Musica (composizioni musicali varie, compresi gli eventuali testi letterari; composizioni sinfoniche, sinfonico-corali, da camera o similari; brani staccati di opere liriche, balletti, oratori, operette, riviste e opere analoghe; musiche di scena o di commento di opere teatrali; colonne sonore di opere cinematografiche e audiovisive).
Nel repertorio SIAE sopra menzionato rientrano le opere degli autori italiani ed internazionali relativamente alle quali la SIAE, anche a seguito di accordi di reciprocità con altre Società d'autore straniere, ha il mandato di provvedere alla riscossione e alla ripartizione dei diritti d'autore.


Art. 4 Diritti concessi

La SIAE autorizza in via non esclusiva il Licenziatario a:
a) riprodurre, tramite caricamento dei files all'interno della sua banca dei dati (uploading) le opere del repertorio musicale tutelato dalla SIAE, ad uso esclusivo della diffusione programmata;
b) diffondere tali opere e/o frammenti di opere attraverso le reti telematiche e/o di telecomunicazione mettendo a disposizione del pubblico, anche in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelto individualmente, le opere così trasmesse a partire dal Sito di cui il Licenziatario è titolare;
c) utilizzare le opere riprodotte come al punto a), mettendole a disposizione del pubblico anche su base individuale - gratuitamente o a pagamento - mediante prelevamento dei relativi file, realizzato attraverso unità informatiche o telematiche connesse al Sito con qualsiasi protocollo di trasmissione dati, e successivo scaricamento dei file medesimi sull'hard disk del personal computer o su altra memoria di massa ovvero ancora sulla compact flash memory (o dispositivi equivalenti) dei lettori portatili (download) .


Art. 5 Diritto morale

5.1 Sono fatti salvi i diritti morali spettanti agli autori e ai loro aventi causa ai sensi degli articoli da 20 a 24 L.d.A.
Gli adattamenti e le modificazioni delle opere o di parti di esse, se ed in quanto resi necessari da particolari esigenze di ordine tecnico connesse alla natura ed alla tipologia delle utilizzazioni on line, dovranno essere effettuati nel rispetto dei diritti di cui sopra.
5.2 E' escluso dal campo di applicazione della presente Licenza, ed espressamente riservato ai suoi titolari, il diritto di elaborazione (Art.18 L.d.A.).
5.3 Il Licenziatario si impegna ad indicare negli spazi visivi del suo Sito il titolo, gli autori, gli editori e gli artisti interpreti o esecutori di ogni opera utilizzata. Sul Sito dovrà comparire la menzione "Licenza SIAE n°.... del ............ " con il numero d'ordine della presente Licenza e la data di sottoscrizione, inoltre dovrà essere curato il collegamento ipertestuale con il Sito Web della SIAE, il cui URL è attualmente www.siae.it.


Art. 6 Riserva degli aventi diritto

Qualora intervenga una specifica richiesta da parte degli aventi diritto, la SIAE può inibire l'uso di alcune o di tutte le loro opere nel solo caso di asserita violazione del diritto morale d'autore, ai sensi di quanto previsto dal precedente Art.5, ovvero nel caso di violazione dei cd. diritti di sincronizzazione indicati all'Art.7.5 facenti capo, in via diretta o mediata, ai singoli aventi diritto. A tale riguardo una nota scritta verrà inviata, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dalla SIAE al Licenziatario il quale, senza indugio e comunque non oltre 5 giorni dal ricevimento della nota, avrà facoltà di far pervenire note scritte di replica. Nel caso, decorso detto termine, SIAE ritenesse di dover confermare l'invito a rimuovere le opere in questione dal Sito, il Licenziatario dovrà provvedervi entro il termine di 3 giorni.


Art. 7 Limiti della Licenza

7.1 La presente Licenza riguarda esclusivamente la diffusione su reti telematiche e/o di telecomunicazione con le modalità sopra descritte e la messa a disposizione del pubblico delle opere musicali amministrate dalla SIAE, ai fini della loro ricezione anche su base individuale, nonché la realizzazione delle sole riproduzioni necessarie per motivi tecnici funzionali alla trasmissione. Le registrazioni di qualsiasi genere, derivanti dalle operazioni di downloading, devono intendersi destinate al solo uso privato e personale.
7.2 Questa Licenza non dà ai terzi il diritto di reimmettere in rete o ridiffondere con qualsiasi mezzo, e in particolare attraverso la rete Internet, le opere alle quali essi abbiano avuto accesso attraverso il Sito cui la Licenza si riferisce.
7.3 Restano escluse dalla presente Licenza e sono soggette ad apposita, distinta autorizzazione preventiva della SIAE, le seguenti attività:
a) la diffusione simultanea in rete di opere tutelate inserite nei palinsesti di società già qualificate ed esercenti l'attività di emittenti radiofoniche e televisive via etere, via filo, via cavo e/o via satellite;
b) la comunicazione al pubblico di opere tutelate, nel corso di manifestazioni pubbliche e la comunicazione al pubblico di opere tutelate a mezzo di apparecchi riceventi all'interno di esercizi commerciali e di locali o ambienti aperti al pubblico;
c) la produzione, la messa in commercio o la distribuzione di supporti fonografici e videografici (incluse le compilation personalizzate riprodotte su CD audio), destinati alla vendita al pubblico per uso privato attraverso i normali canali distributivi o destinati, nel caso dei soli supporti videografici contenenti opere cinematografiche, al noleggio al pubblico per uso privato.
7.4 Il Licenziatario si impegna a chiarire negli spazi visivi del Sito, e comunque con modalità adeguate, in modo facilmente accessibile al pubblico, che le registrazioni di qualsiasi natura, derivanti dalle operazioni di downloading, sono destinate al solo uso privato e che è vietato qualsiasi ulteriore atto di utilizzazione (prestito, noleggio, reimmissione in rete, diffusione o esecuzione in pubblico, riproduzione in copia).
7.5 E' espressamente inteso che NON SONO COMPRESI nell'oggetto della presente Licenza i diritti spettanti:
a) ai produttori fonografici per l'utilizzazione del disco o di altri apparecchi analoghi riproduttori di suoni o di voci (Artt.72-73 bis L.d.A.), compresa la riproduzione, totale o parziale, delle registrazioni e/o delle fissazioni, effettuata con qualsiasi processo di duplicazione (compresa quella realizzata, ai fini del caricamento sul server, in assenza di un supporto destinato a circolare autonomamente) e realizzata in via diretta, attraverso l'uso di supporti fonografici preregistrati, o in via indiretta, attraverso la riproduzione di una diffusione radiotelevisiva avvenuta per mezzo dell'esecuzione di un fonogramma;
b) agli artisti interpreti o esecutori per l'utilizzazione delle loro prestazioni artistiche, rese dal vivo o fissate su disco o su altri apparecchi analoghi riproduttori di suoni o di voci (Artt.73, 73 bis e da 80 a 85 bis L.d.A.);
c) ai produttori di opere cinematografiche o audiovisive per l'utilizzo, per intero o frammentario, delle loro realizzazioni (Art.78 bis L.d.A.) nonché alle imprese di diffusione radiofonica o televisiva per l'utilizzo delle loro emissioni (Art. 79 L.d.A.);
d) agli autori e agli editori musicali per l'abbinamento fisso tra opere musicali e immagini in movimento (c.d. diritto di sincronizzazione);
e) agli autori e agli editori musicali per la riproduzione grafica dei testi letterari e degli spartiti delle opere musicali oggetto della presente Licenza, inclusa la messa a disposizione dei testi e degli spartiti per la visualizzazione sul display del personal computer e l'eventuale download, nonché per lo "scorrimento", in contemporanea alla trasmissione video, dei relativi testi letterari (Karaoke);
f) agli autori e agli editori musicali per l'abbinamento tra opere musicali e immagini fisse o in movimento con contenuto pubblicitario (c.d. diritto di sincronizzazione).
7.6 La Licenza rilasciata dalla SIAE è valida ed efficace alle condizioni e con i limiti di sopra specificati. E' inteso, anche in relazione a quanto espressamente indicato in premessa e al punto 7.5, che sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente Licenza i diritti connessi all'esercizio dei diritti di autore e tutti gli altri diritti non amministrati dalla SIAE che potrebbero essere interessati dallo sfruttamento del Sito da parte del Licenziatario, in ordine ai quali occorre acquisire la preventiva autorizzazione dei titolari di tali diritti.
Il Licenziatario assume la piena e totale responsabilità in merito alla utilizzazione delle opere tutelate con le modalità sopra descritte, sotto il profilo del rispetto dei diritti connessi e degli altri diritti eventualmente spettanti ai legittimi titolari.
L'autorizzazione della SIAE per i diritti di autore, ottenuta dal Licenziatario ai sensi del presente contratto, non sana in alcun modo eventuali violazioni dei diritti in questione, poste in essere dal Licenziatario medesimo o dai suoi danti causa.


Art. 8 Collegamenti del Sito a Siti di terzi

I collegamenti del Sito a siti di terzi, sia operati da motori di ricerca che attivati mediante link, non generano diritto a compensi ulteriori rispetto a quelli previsti dall'Art.11 solo nel caso in cui avvengano a titolo gratuito o con onere a carico del Licenziatario.
Pertanto, nel caso in cui il Licenziatario percepisca proventi per tale collegamento questi saranno considerati "introiti" nei termini di quanto previsto all'Art.1 (Definizioni), lett. c).
Il Licenziatario si impegna a fornire a SIAE, e successivamente ad aggiornare trimestralmente, il nome dei siti con i quali abbia concluso accordi e con i quali il Sito sia collegato stabilmente. Resta inteso che l'attività di deep-linking soprattutto nella forma del "framing", se attuata con modalità tali da risultare pregiudizievole dei diritti altrui di proprietà intellettuale e industriale sul sito agganciato, può costituire illecito, e come tale perseguibile a norma di legge.


Art. 9 Utilizzazioni pubblicitarie

Fermo quanto previsto dal precedente Art.7.5 del presente contratto il Licenziatario dovrà ottenere direttamente il preventivo espresso consenso degli aventi diritto (autori ed editori) per l'utilizzazione specifica di opere musicali a fini pubblicitari, vale a dire nel caso di musiche inserite in spot pubblicitari o di abbinamento ripetuto di una determinata composizione ad un determinato messaggio o campagna pubblicitaria. Sono esclusi dall'obbligo del preventivo consenso i messaggi di utilità sociale.


Art.10 Utilizzazione di altri repertori tutelati dalla S.I.A.E

10.1 Il Licenziatario si impegna a richiedere alla SIAE le necessarie autorizzazioni in tutti i casi in cui intenda utilizzare anche opere appartenenti al repertorio delle altre Sezioni della Società (Lirica, DOR, OLAF, Cinema).
Il Licenziatario prende atto che, nei casi previsti dalla normativa SIAE, tali utilizzazioni devono in massima parte essere espressamente consentite dall'autore o dai suoi aventi causa (eredi, cessionari ed editori).
Sono comprese nel repertorio della Sezione Lirica le opere liriche, i balletti, gli oratori e le opere analoghe, utilizzate integralmente od in singoli atti o parti, sia in forma scenica sia in forma concertistica, od in selezioni o "pagine scelte" comprendenti almeno quattro brani di una singola opera. Sono altresì comprese nel repertorio della Sezione Lirica le opere coreografiche o pantomimiche, anche se create su musica preesistente.
Sono comprese nel repertorio della Sezione D.O.R. (Drammatica Operette Riviste) le opere drammatiche, le operette, le riviste e le opere analoghe, nonché le opere create appositamente per la radiodiffusione, la televisione e per gli altri mezzi di diffusione a distanza.
Sono comprese nel repertorio della Sezione O.L.A.F (Opere Letterarie e Arti Figurative):
- le opere scritte e orali nel campo letterario (poesie, novelle, racconti, romanzi, traduzioni etc.) e scientifico, comunque pubblicate o create appositamente per la diffusione radiofonica o televisiva;
- le opere delle arti visive (pittura, scultura, disegno etc.) e le fotografie.
Sono comprese nel repertorio della Sezione Cinema le opere cinematografiche e le opere ad esse assimilate.
10.2 Resta inteso che il consenso di cui sopra verrà dato dalla SIAE dietro richiesta scritta del Licenziatario. A tal fine il Licenziatario segnalerà alla SIAE, almeno 30 giorni prima della data prevista per la diffusione e la messa a disposizione del pubblico il titolo dell'opera, il nome dell'autore, del compositore e dell'eventuale editore, il nome dell'elaboratore o traduttore, nonché il genere e la durata di tali opere. Da parte sua la SIAE nel più breve tempo possibile e comunque entro 30 giorni. dalla ricezione della segnalazione, fornirà una risposta al Licenziatario, dopo aver acquisito nei casi necessari il consenso preventivo degli aventi diritto, precisando condizioni e limiti dell'autorizzazione, o comunicando il diniego all'utilizzo.
Salvo eccezioni, che la SIAE comunicherà al Licenziatario, la messa a disposizione e la diffusione delle opere di seguito indicate sarà oggetto di specifica autorizzazione da parte della Società senza che essa debba richiedere il consenso preventivo degli aventi diritto:
- brani staccati di opere liriche, balletti e oratori di durata inferiore ai dieci minuti primi;
- brani di opere della Sezione D.O.R. di durata inferiore ai dieci minuti primi;
- opere delle arti visive e fotografiche, qualora si utilizzino meno di dieci opere di uno stesso autore.


Art. 11 Criteri di determinazione dei compensi

11.1 Fatte salve le esclusioni e/o riduzioni eventualmente applicabili, i compensi dovuti dal Licenziatario come corrispettivo per l'utilizzazione delle opere musicali appartenenti al repertorio tutelato dalla SIAE nel Servizio di Pagina Web sono determinati come segue.
A) Compensi per il caricamento dei file musicali nella banca dei dati e per la diffusione gratuita su reti telematiche e/o di telecomunicazione, free download incluso.
Per le attività sopra indicate, sono dovute le seguenti aliquote percentuali:
1% a titolo di diritto di registrazione ai fini della diffusione gratuita e/o del free-download ;
6% a titolo di diritto di diffusione gratuita e/o del free-download.
Come base di calcolo dei compensi, sulla quale verranno applicate le aliquote percentuali, si considerano gli introiti annui lordi del Sito individuati a norma dell'Art.1) della Licenza, dichiarati dal Licenziatario e risultanti dal bilancio consuntivo (ovvero dalla dichiarazione IVA, qualora il Licenziatario non sia tenuto alla compilazione del bilancio), salva l'applicazione di un minimo mensile garantito di EURO..............(L.........................), determinato sulla base della tabella allegata ed esente dagli abbattimenti di cui al successivo Art.11.2.
B) Compensi per la messa a disposizione del pubblico di files contenenti opere tutelate con possibilità di prelevamento (download) a pagamento, da corrispondere ad integrazione degli importi sopra indicati (nel caso in cui non venga effettuata alcuna diffusione o download gratuito il presente compenso non implica necessariamente l'esistenza del compenso di cui alla precedente lettera A).
Per il prelevamento di tutti i tipi di file l'aliquota percentuale è fissata nella misura del 12% delle somme, al netto dell'IVA, corrisposte al Licenziatario dagli utenti per ogni singola opera prelevata con un "minimo di compenso" costituito da 0,20 EURO (L.388). E' comunque dovuta la cauzione di cui al successivo Art.12.
C) Compensi per la messa a disposizione del pubblico attraverso servizi di abbonamento di tipo "subscription models", di cui alle Definizioni dell'Art.1, di file musicali contenenti opere tutelate, da corrispondere ad integrazione degli importi sopra indicati.
Data la natura sperimentale di questo tipo di servizi l'aliquota percentuale è fissata nella misura del 9% (diritti di registrazione e diritti di diffusione) da percepirsi sulle somme corrisposte al Licenziatario dagli utenti per ogni singolo abbonamento attivato.
Il minimo garantito, per tale forma di utilizzazione, è quello previsto al precedente punto A).
11.2 Limitatamente ai compensi da corrispondersi in misura percentuale ai sensi delle lettere A) e B) del presente Art.11.1 (rispettivamente 7% e 12%), gli importi sono determinati applicando agli Introiti annui del Sito Web, come definiti al precedente Art.1, un abbattimento straordinario del 20%, in considerazione del carattere sperimentale delle attività svolte dal Licenziatario e presupposto della presente Licenza e per gli oneri già sostenuti o in corso.
Limitatamente alla durata della presente Licenza il "minimo di compenso" di cui all'Art.11.1 lett. B) è ridotto del 50%.
Dagli introiti lordi per pubblicità e sponsorizzazioni saranno detratte le commissioni realmente trattenute dalle agenzie pubblicitarie per la loro acquisizione, fino ad un massimo del 40% delle stesse, purché si tratti di costi effettivamente sostenuti (e documentabili) e la cui entità verrà dichiarata dal Licenziatario.





Art. 12 Cauzione per l'attività di download

Per l'attività di download a pagamento la SIAE e il Licenziatario determinano di comune accordo, sulla base di una stima del volume dei compensi per il primo anno di attività, l'ammontare della cauzione permanente dovuta alla SIAE a garanzia del pagamento dei compensi. Dopo il primo anno di attività l'ammontare di tale cauzione, sulla quale la SIAE corrisponderà al Licenziatario un interesse annuo calcolato in base al tasso fissato dalla Banca d'Italia per i conti vincolati per un anno, sarà calcolato in misura pari a 1/4 dell'ammontare dei compensi corrisposti alla SIAE nell'anno precedente.


Art. 13 Modalità di corresponsione dei compensi

13.1. A) Compensi di cui all'Art.11.1.A) e C): il pagamento alla SIAE dei compensi deve essere effettuato mediante acconti trimestrali, entro 20 giorni dalla fine del trimestre di competenza, salvo conguaglio, ossia entro il 20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre e il 20 gennaio. Gli importi degli acconti saranno pari alla somma corrispondente al minimo di compenso mensile indicato all'Art.11.1.A) e riferito al periodo di conto trimestrale. Il calcolo definitivo degli importi dovuti e le conseguenti operazioni di conguaglio saranno effettuati in un'unica soluzione sulla base delle risultanze del bilancio consuntivo, da presentare alla SIAE entro 20 giorni dalla sua approvazione, salva la corresponsione del minimo garantito. Nel caso in cui il Licenziatario abbia una natura giuridica che non prevede la compilazione dei bilanci, per la definizione del compenso si farà riferimento alla dichiarazione IVA.
Le rate eventualmente scadute e riferibili ai compensi dovuti sin dalla data di inizio dell'attività, come definito nella relativa dichiarazione, vengono corrisposte all'atto di sottoscrizione della presente Licenza.
B) Compensi di cui all'Art.11.1.B): salvo quanto previsto dal precedente Art.12, il pagamento dei compensi dovrà essere effettuato trimestralmente, entro il giorno 20 del mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare.
13.2 I pagamenti avverranno sul conto corrente bancario n° 1104872/42, intestato a "Società Italiana Autori ed Editori" presso la Cassa di Risparmio di Torino, Filiale di Roma - Via Sardegna 44 Roma - ABI 06320 - CAB 03200 specificando la causale "Ufficio Multimedialità - Licenza per utilizzazioni on-line n. ......" ed il periodo di riferimento del versamento.
13.3 La SIAE fa riserva di comunicare l'introduzione di modalità e strumenti di pagamento alternativi, anche informatici, ritenuti validi sotto il profilo della sicurezza, dell'efficacia e della semplicità d'uso. In tal caso il Licenziatario farà in buona fede il possibile per adattare i propri sistemi alle nuove modalità, mantenendo comunque la facoltà di continuare ad utilizzare le modalità preesistenti sino alla scadenza della presente Licenza.


Art. 14 Report trimestrali

Il Licenziatario assume l'obbligo di fornire trimestralmente, entro e non oltre il 15° giorno dalla scadenza di ciascun trimestre solare (15 aprile, 15 luglio, 15 ottobre e 15 gennaio), report analitici indicanti rispettivamente:
- per le attività di diffusione, i titoli, i compositori e gli autori delle opere ed i dati riguardanti gli ascolti (numero di "passaggi" relativi alle programmazioni effettuate, da definire sulla base delle tecnologie a disposizione del Licenziatario);
- per le attività di download, i titoli, la durata (per le sole opere di durata superiore ai 5 minuti primi), i compositori e gli autori delle opere ed i dati sui prelevamenti dei file musicali realizzati tramite l'accesso al Sito, con l'indicazione - titolo per titolo - delle transazioni avvenute e dei corrispettivi incassati.
Le modalità di scambio delle informazioni ai fini della referenziazione delle opere e della determinazione dei compensi saranno definite di comune accordo, tenendo conto delle caratteristiche delle attività di download svolte attraverso il Sito.
I report dovranno essere forniti su supporto informatico il cui formato viene allegato al presente contratto di Licenza e costituisce parte integrante dello stesso.


Art. 15 Controlli della SIAE

15.1 Il Licenziatario riconosce alla SIAE la facoltà di controllare tutte le operazioni che rientrano nell'oggetto della presente Licenza.
A tale scopo, qualora SIAE rilevi una violazione da parte del Licenziatario ad uno o più obblighi contemplati nella presente Licenza, ne farà contestazione scritta al Licenziatario medesimo, descrivendo la fattispecie e fornendo gli elementi in suo possesso.
Il Licenziatario in tal caso avrà il diritto e l'onere di far pervenire a SIAE, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della suddetta contestazione scritta, proprie eventuali osservazioni e/o elementi a proprio discarico.
In seguito a ciò, SIAE potrà richiedere di effettuare ogni genere di controllo - anche attraverso accesso informatico - delle scritture contabili e delle documentazioni amministrative aventi strettamente rilevanza per l'applicazione della presente Licenza. Per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte il Licenziatario si impegna a consentire agli incaricati della SIAE di effettuare detta attività di controllo. L'attività di controllo sarà effettuata dalla SIAE nel rispetto delle previsioni della legge n. 675/1996 sulla "Tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali".
15.2 Il Licenziatario si impegna altresì a informare l'utente, negli spazi visivi del proprio Sito, che taluni dati personali potrebbero essere oggetto di verifica da parte della SIAE e assume a suo carico ogni onere relativo alle comunicazioni nei confronti degli utenti ai sensi della Legge 675/1996.
15.3 Qualora, a seguito dei controlli effettuati, la SIAE riscontrasse il mancato versamento da parte del Licenziatario di importi dovuti in base alla presente Licenza, il Licenziatario potrà, nei tre giorni successivi alla comunicazione scritta di tale accertamento, replicare per iscritto a tale contestazione al fine di motivare il mancato pagamento. Decorso infruttuosamente il termine dianzi menzionato, ovvero a seguito della comunicazione scritta dalla SIAE che comunichi la mancata accettazione dei motivi illustrati dal Licenziatario, il Licenziatario corrisponderà immediatamente alla SIAE l'importo del quale, a seguito dei controlli effettuati, sia stato riscontrato il mancato pagamento da qualsiasi inadempimento determinato.


Art.16 Penali

In caso di ritardato pagamento entro il 60° giorno dalla data di saldo degli importi trimestrali prevista dall'Art.13 del presente contratto, sarà applicata una penale convenzionalmente determinata nella misura del 10% dell'importo totale dei pagamenti dovuti, contabilizzato sulla base del trimestre di riferimento.
Qualora i ritardi comportino il superamento del limite ordinario di 60 giorni, il Licenziatario sarà tenuto, oltre al pagamento delle suddette penalità, al risarcimento dell'eventuale maggior danno derivante dal prolungarsi del ritardo, salvo in ogni caso il diritto della SIAE alla risoluzione del contratto per colpa del Licenziatario ai sensi dell'Art.1453 del Codice Civile. In tal caso l'ulteriore utilizzazione del repertorio SIAE sarà ritenuta illecita agli effetti dell'Art.171 della Legge 22 aprile 1941 n. 633, in quanto effettuata in assenza di autorizzazione.


Art. 17 Termini di validità

La presente Licenza annulla e sostituisce qualsiasi precedente intesa, comunicazione o garanzia che abbia avuto luogo tra le parti con riferimento all'oggetto.
La Licenza ha decorrenza dal 1° gennaio 2001 ed ha validità sino al 31 dicembre 2001. In ogni caso è esclusa la possibilità di tacito rinnovo.


Art. 18 Modifiche in corso di licenza

La vigente Licenza si intende suscettibile di revisione ed aggiornamento nei casi in cui:
a) vengano adottate nuove disposizioni legislative risultanti anche parzialmente incompatibili o in contrasto con le normative vigenti alla data della presente Licenza;
b) la SIAE concluda accordi con una o più associazioni di categoria maggiormente rappresentative a cui il Licenziatario aderisca che prevedano una diversa regolamentazione della materia;
c) la SIAE intraprenda, in nome e per conto dei propri associati, attività conseguenti all'introduzione di innovazioni tecnologiche rilevanti ai fini della regolamentazione della presente materia;
d) la SIAE aderisca ad accordi internazionali tesi ad acquisire più specifiche garanzie a tutela dei propri associati nonché ad armonizzare le procedure di riscossione dei diritti d'autore e la correlata reportistica;
e) per qualsivoglia motivo, ivi comprese operazioni straordinarie interessanti il Licenziatario, la funzione di riscossione e distribuzione dei diritti d'autore inerenti il Servizio di pagina Web debba intendersi trasferita da SIAE a Società d'Autori di altri Paesi;
f) qualora il Licenziatario ne faccia motivata richiesta, previo riconoscimento da parte della SIAE della legittimità delle motivazioni addotte.
Non darà, viceversa, luogo a revisione e/o aggiornamento della presente Licenza l'eventuale modifica della compagine sociale del Licenziatario ovvero la cessione da parte di quest'ultimo della propria azienda o del ramo di questa cui quanto oggetto della Licenza inerisce a società controllanti, partecipate o comunque collegate, a condizione che di tali eventuali operazioni il Licenziatario dia avviso a SIAE entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla data di efficacia delle stesse. In tal caso SIAE avrà titolo per ottenere dall'acquirente l'azienda o il ramo d'azienda dichiarazione scritta di conferma in toto delle obbligazioni poste a carico del Licenziatario in forza della presente Licenza. A tale ultimo proposito il Licenziatario garantisce espressamente il fatto del terzo.


Art.19 Inizio, cessazione o variazione di attività.

19.1 Il Licenziatario ha l'onere di compilare all'atto della sottoscrizione della Licenza la parte relativa alla dichiarazione di inizio attività di utilizzazione del repertorio SIAE necessaria alla individuazione del termine iniziale cui riferire i pagamenti. Il Licenziatario è tenuto alla formale comunicazione di eventuali variazioni di tale data in mancanza della quale si riterrà avviata a tutti gli effetti l'attività di utilizzazione del repertorio SIAE, con particolare riferimento agli oneri economici previsti dalla presente Licenza.
19.2 Il Licenziatario ha l'onere di fornire tempestivamente (e comunque non oltre tre giorni) alla SIAE la comunicazione della cessata attività di utilizzazione del repertorio, nonché le eventuali variazioni, anche temporanee, delle modalità e delle tipologie di utilizzazione.
19.3 In mancanza di tali comunicazioni formali previste dall'Art.19.1 e 19.2 il Licenziatario sarà tenuto alla corresponsione dei compensi previsti dalla presente Licenza, fino alla data dell'effettiva comunicazione alla SIAE, la cui efficacia non potrà avere valore retroattivo.


Art. 20 Divieto di sub-licenza


E' fatto espressamente divieto di qualsiasi forma di sub-licenza. In tal caso l'efficacia della presente Licenza viene considerata decaduta previa comunicazione della SIAE espressa nei termini di legge.


Art. 21 Oneri di informativa

Il Licenziatario si impegna a comunicare alla SIAE tempestivamente, e comunque entro e non oltre i 30 giorni - a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento - ogni eventuale modifica e variazione sopravvenuta in corso di contratto relativamente ai dati da lui forniti, con particolare riguardo alla titolarità, alla ragione sociale, alla denominazione e alla residenza del Sito.


Art. 22 Risoluzione del contratto

Nel caso in cui il Licenziatario venga meno anche ad una sola delle obbligazioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 10, 11, 12 e 15, la SIAE avrà l'onere di contestare a mezzo lettera raccomandata a.r. la asserita violazione dando al Licenziatario un termine di 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione per fornire eventuali note di replica ed elementi di prova a proprio favore. Decorso detto termine, SIAE, nel caso ne ravvisi gli estremi, avrà facoltà di comunicare al Licenziatario a mezzo raccomandata a.r. la revoca, in toto o in parte, della presente Licenza. Tale revoca avrà effetto il 15° giorno dal ricevimento di detta comunicazione, qualora entro tale termine il Licenziatario non si conformi a quanto richiesto.
Il Licenziatario dovrà in tal caso cessare immediatamente ogni utilizzo delle opere oggetto della presente Licenza; le somme versate alla SIAE saranno definitivamente acquisite a titolo di indennizzo e le somme eventualmente dovute saranno immediatamente esigibili, con riserva di quanto dovuto per danni ed interessi.


Art. 23 Foro

Per le controversie relative all'interpretazione e all'esecuzione della presente Licenza è competente il Foro di Roma.








Art. 24 Prestazione del consenso ai sensi della Legge 675/1996

Il sottoscritto dichiara di aver preso atto, ai sensi dell'Art.10 della Legge 675/1996, dell'informativa concernente il trattamento dei propri dati personali, effettuato dalla SIAE, e fornisce il proprio consenso (si veda l'allegato che si considera parte integrante del presente contratto).



Il Legale Rappresentante........................... SIAE.................................




Ai sensi e per gli effetti di cui gli Artt.1341 e 1342 Codice Civile, il sottoscritto dichiara di approvare espressamente le clausole di cui all'Art.6 (Riserva degli aventi diritto), Art.7 (Limiti della Licenza), Art.8 (Collegamenti del Sito a siti terzi), Art.10 (Utilizzazione di altri repertori tutelati dalla SIAE), Art.11 (Criteri di determinazione dei compensi), Art.12 (Cauzione per l'attività del download), Art.13 (Modalità di corresponsione dei compensi), Art.15 (Controlli della SIAE), Art.16 (Penali), Art.17 (Termini di validità), Art.18 (Modifiche in corso di licenza), Art.19 (Inizio, variazione e cessazione di attività), Art.20 (Divieto di sub-licenza), Art.21 (Oneri di informativa), Art.22 (Risoluzione del contratto) e Art.23 (Foro).



Il Legale Rappresentante.......................................




Data ..................



TABELLA COMPENSI MINIMI MENSILI PER DIFFUSIONE E DOWNLOAD GRATUITO

Euro 1.549
Lire 3.000.000

portali generalisti, webcasters, telefonici, grandi siti musicali che svolgono attività di streaming e offrono insieme downloading e/o servizi di abbonamento (subscription models, carte prepagate, etc.)

Euro 1.033
Lire 2.000.000

portali generalisti, webcasters, telefonici, grandi siti musicali che svolgono esclusivamente attività di streaming

Euro 258 Lire 500.000

tutti i rimanenti siti





EVENTUALI RIDUZIONI in caso di:

· Siti commerciali per i quali l'attività principale non è la diffusione in rete della musica e il relativo uso è circoscritto (diritti di sincronizzazione a parte);
· Siti privi di pubblicità;
· Siti che inseriscono non più di tre brani/mese in streaming (diritti di sincronizzazione a parte);
· Siti ai quali la SIAE (previa valutazione degli Organi Sociali) riconosca particolare valore di promozione della musica italiana o particolare valore sociale per il tipo di attività svolta.


Ulteriori abbattimenti potrebbero essere concessi ai siti che usano solo una minima parte di repertorio tutelato e/o fanno uso delle opere solo per durate inferiori ai 30"; ai siti che svolgono esclusivamente attività autopromozionali di autori associati alla SIAE.

Formule differenziate

· Siti con utilizzazione del repertorio tutelato per periodi inferiori al mese (tariffe forfetarie maggiorate o ridotte).


S.I.A.E. Societa' Italiana degli Autori ed Editori
Viale della Letteratura 30 c.a.p. 00144 Rome / ITALY
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