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SIAE
DIREZIONE GENERALE
Ufficio Multimedialità
CONTRATTO
DI LICENZA
PER LE UTILIZZAZIONI ON LINE
DEL REPERTORIO DELLE OPERE MUSICALI TUTELATE DALLA SIAE
La Società Italiana degli Autori ed
Editori (S.I.A.E.), Ente di
Diritto Pubblico ai sensi dell'Art.180 e seguenti della Legge 22 aprile
1941, n. 633 ("Protezione del diritto d'autore e di altri diritti
connessi al suo esercizio", di seguito indicata come "L.d.A.")
e successive modificazioni, con sede legale in Roma, Viale della
Letteratura n. 30, in nome proprio e per conto e nell'interesse dei propri
Associati e Mandanti,
AUTORIZZA
la
Società
(di seguito indicata come "il
Licenziatario")
rappresentata da
con sede legale in
codice fiscale...................partita
I.V.A.
titolare (Content Provider) del Sito
denominato
URL/IP
residente sul server
lingua principale
residenza economica
ad utilizzare su reti telematiche e/o di
telecomunicazione il repertorio delle opere musicali affidate in tutela
alla SIAE, alle seguenti condizioni.
E' ESPRESSAMENTE INTESO CHE NON SONO
COMPRESI NELL'OGGETTO DELLA PRESENTE LICENZA I DIRITTI NON AFFIDATI ALLA
TUTELA DELLA SIAE ED IN PARTICOLARE QUELLI PIU' SPECIFICATAMENTE INDICATI
AL SUCCESSIVO ART. 7.5 E SPETTANTI AI PRODUTTORI FONOGRAFICI E AGLI
ARTISTI INTERPRETI O ESECUTORI PER L'UTILIZZAZIONE DELLE LORO
REGISTRAZIONI E DELLE LORO PRESTAZIONI ARTISTICHE.
Art. 1
Definizioni
Ai fini della presente Licenza
valgono le seguenti definizioni:
Per "Sito Web" o "Sito"
si intende il sito Internet sul World Wide Web registrato con un nome di
dominio, raggiungibile attraverso il protocollo HTTP e localizzabile
attraverso l'URL (Uniform Resource Locator); lo stesso termine va riferito
all'insieme delle pagine Web la cui responsabilità editoriale è
attribuita ad un unico soggetto, singolo o collettivo, nonchè a
qualsivoglia data-base residente su, o accessibile da, piattaforme
tecnologiche innovative quali, esemplificativamente, quelle utilizzanti la
tecnologia GSM ("Global System for Mobile Communication"), ivi
inclusi i sistemi di comunicazione mobile che costituiscono le più
recenti applicazioni ed evoluzioni di quest'ultima quali, sempre a titolo
esemplificativo, le tecnologie WAP, HSCSD, GPRS ed EDGE, nonchè altre
possibili piattaforme innovative che potranno essere disponibili per la
durata della presente Licenza ed idonee ad attuare la riproduzione e
diffusione attraverso reti di telecomunicazione di opere appartenenti al
repertorio tutelato da SIAE.
Per "Titolare del Sito" si
intende il responsabile editoriale del Sito Web, così come sopra
definito, ed in particolare dell'organizzazione e della creazione dei
programmi e dei relativi contenuti.
Per "Pagina Web" si
intende un insieme di file collegati di testi e/o suoni e/o immagini,
organizzati nella forma di menù multimediale, trasferiti in sequenza e
visualizzati dall'utente mediante esemplificativamente, ma non
esaustivamente, browser, tastiere, IVR o altre tecnologie di ricerca.
Per "Servizio di Pagina Web"
si intende l'offerta e la messa a disposizione di musica e di altre opere
appartenenti al repertorio tutelato dalla SIAE, in qualsiasi formato, tale
da consentire all'utente che accede alle pagine Web all'interno del Sito,
l'ascolto e/o la riproduzione delle suddette opere nei termini previsti
dalla presente Licenza.
Per "Subscription models" si
intendono gli abbonamenti, i prezzi, le tariffe, le carte a scalare
prepagate o simili pagati dagli utenti per usufruire del Servizio di
Pagina Web all'interno del Sito.
Per "Introiti annui lordi del Sito
Web" si intendono, al netto dell'IVA:
a) i contributi per sponsorizzazioni
relativi al Servizio di Pagina Web e cioè gli importi di cui il
Licenziatario è diretto beneficiario a fronte di un contratto di
sponsorizzazione per la cui esecuzione il Licenziatario faccia utilizzo di
opere o frammenti di opere musicali appartenenti al repertorio tutelato
dalla SIAE;
b) i corrispettivi percepiti dal
Licenziatario - direttamente od indirettamente attraverso altra persona
(fisica o giuridica), purché riferibili al Servizio di Pagina Web - per
la diffusione di pubblicità di qualsiasi genere all'interno del Servizio
di Pagina Web medesimo. Salvo quanto contemplato al successivo Art.8, sono
espressamente esclusi da tale ambito gli eventuali compensi percepiti dal
Licenziatario a corrispettivo del collegamento (link) del Sito a siti di
terzi, anche laddove tali siti di terzi promuovano, offrano e/o
commercializzino opere appartenenti a repertori tutelati dalla SIAE;
c) i compensi percepiti dal Licenziatario a
fronte del collegamento di siti di terzi al suo Sito, escluso quanto
percepito dal Licenziatario a titolo di contributo alle spese tecniche di
allestimento e/o manutenzione del collegamento a siti di terzi (a titolo
esemplificativo setup, fees, maintenance fees, ecc), purché espressamente
documentati. Nulla è dovuto dal licenziatario in caso di link gratuito o
di oneri a carico del Licenziatario (titolare del sito "linkato").
d) i corrispettivi di qualsiasi natura od
altri valori in beni e/o servizi (es. programmi) che il Licenziatario
riceve in cambio della fornitura di spazi pubblicitari all'interno del
Servizio di Pagina Web (contratti di "bartering", "scambio
merci" o simili).
Per "Pubblicità" si
intende qualsiasi forma di messaggio e/o comunicazione commerciale, sotto
forma di banner, spot, promozioni, etc. relativa a servizi, prodotti e
marchi commerciali, per i quali il Licenziatario ottiene un qualsiasi tipo
di ricavo, diretto o indiretto.
Per "Link" si intende ogni
collegamento ipertestuale effettuato dal Sito ad altri Siti in grado di
consentire agli utenti di localizzare files contenenti registrazioni
musicali ed altri files contenenti opere tutelate. Sono esclusi dalla
definizione di "link" i collegamenti generati dai motori di
ricerca.
Per "Deep link"si intende
il link contenente un collegamento diretto ai nodi interni del sistema
ipertestuale del Sito altrui, senza accedere alla pagina di presentazione
iniziale del Sito medesimo (home page), o comunque il link che, non
presentando elementi univoci di riconoscibilità del Sito "linkato",
faccia apparire le pagine di quest'ultimo come appartenenti al Sito "linkante"
(c.d. "framing").
Art. 2
Oggetto della Licenza
Oggetto della presente Licenza è la
diffusione al pubblico sulla rete Internet, ovvero su altre reti
telematiche e/o telefoniche, ad esclusione della diffusione per suonerie
di telefoni mobili, e/o di telecomunicazione in genere, da parte del
Licenziatario, delle opere appartenenti al repertorio musicale tutelato
dalla SIAE, come più avanti specificato, anche con riferimento a servizi
interattivi in cui la programmazione è scelta direttamente dall'utente
("on demand") e ad applicazioni multimediali idonee ad integrare
audio e video. E' altresì considerato oggetto della Licenza la diffusione
su reti telematiche e/o telefoniche e/o di telecomunicazione in genere,
attuata mediante sistemi innovativi, anche basati sulla convergenza tra
Internet ed altri mezzi di comunicazione e per il tramite di altre
piattaforme tecnologiche innovative. A titolo esemplificativo sono
considerati tali quelle utilizzanti la tecnologia GSM (Global System for
Mobile communication), ivi inclusi i sistemi di comunicazione mobile che
costituiscono le più recenti applicazioni ed evoluzioni di quest'ultima
quali, sempre a titolo esemplificativo, le tecnologie WAP, HSCSD, GPRS e
EDGE. Tale previsione va estesa ad altre possibili piattaforme innovative
che potranno essere disponibili esclusivamente per la durata della
presente Licenza ed idonee ad attuare la riproduzione e diffusione
attraverso reti di telecomunicazione di opere appartenenti al repertorio
tutelato dalla SIAE.
Rientra altresì nell'oggetto della Licenza
la messa a disposizione del pubblico di file contenenti le opere tutelate,
mediante downloading, effettuato separatamente o ad integrazione delle
attività di diffusione sopra specificate.
Art. 3
Repertori tutelati
Con la presente Licenza la SIAE, nei limiti
dei poteri di amministrazione che le sono stati conferiti, autorizza in
via non esclusiva il Licenziatario ad utilizzare le opere o frammenti di
opere, con o senza parole, che fanno parte del repertorio della Sezione
Musica (composizioni musicali varie, compresi gli eventuali testi
letterari; composizioni sinfoniche, sinfonico-corali, da camera o
similari; brani staccati di opere liriche, balletti, oratori, operette,
riviste e opere analoghe; musiche di scena o di commento di opere
teatrali; colonne sonore di opere cinematografiche e audiovisive).
Nel repertorio SIAE sopra menzionato
rientrano le opere degli autori italiani ed internazionali relativamente
alle quali la SIAE, anche a seguito di accordi di reciprocità con altre
Società d'autore straniere, ha il mandato di provvedere alla riscossione
e alla ripartizione dei diritti d'autore.
Art. 4
Diritti concessi
La SIAE autorizza in via non esclusiva il
Licenziatario a:
a) riprodurre, tramite caricamento dei
files all'interno della sua banca dei dati (uploading) le opere del
repertorio musicale tutelato dalla SIAE, ad uso esclusivo della diffusione
programmata;
b) diffondere tali opere e/o
frammenti di opere attraverso le reti telematiche e/o di telecomunicazione
mettendo a disposizione del pubblico, anche in maniera tale che ciascuno
possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelto individualmente, le
opere così trasmesse a partire dal Sito di cui il Licenziatario è
titolare;
c) utilizzare le opere riprodotte
come al punto a), mettendole a disposizione del pubblico anche su base
individuale - gratuitamente o a pagamento - mediante prelevamento dei
relativi file, realizzato attraverso unità informatiche o telematiche
connesse al Sito con qualsiasi protocollo di trasmissione dati, e
successivo scaricamento dei file medesimi sull'hard disk del personal
computer o su altra memoria di massa ovvero ancora sulla compact flash
memory (o dispositivi equivalenti) dei lettori portatili (download)
.
Art. 5
Diritto morale
5.1 Sono fatti salvi i diritti morali
spettanti agli autori e ai loro aventi causa ai sensi degli articoli da 20
a 24 L.d.A.
Gli adattamenti e le modificazioni delle
opere o di parti di esse, se ed in quanto resi necessari da particolari
esigenze di ordine tecnico connesse alla natura ed alla tipologia delle
utilizzazioni on line, dovranno essere effettuati nel rispetto dei diritti
di cui sopra.
5.2 E' escluso dal campo di applicazione
della presente Licenza, ed espressamente riservato ai suoi titolari, il
diritto di elaborazione (Art.18 L.d.A.).
5.3 Il Licenziatario si impegna ad indicare
negli spazi visivi del suo Sito il titolo, gli autori, gli
editori e gli artisti interpreti o esecutori di
ogni opera utilizzata. Sul Sito dovrà comparire la menzione "Licenza
SIAE n°.... del ............ " con il numero d'ordine
della presente Licenza e la data di sottoscrizione, inoltre dovrà essere
curato il collegamento ipertestuale con il Sito Web della SIAE, il cui URL
è attualmente www.siae.it.
Art. 6
Riserva degli aventi diritto
Qualora intervenga una specifica richiesta
da parte degli aventi diritto, la SIAE può inibire l'uso di alcune o di
tutte le loro opere nel solo caso di asserita violazione del diritto
morale d'autore, ai sensi di quanto previsto dal precedente Art.5, ovvero
nel caso di violazione dei cd. diritti di sincronizzazione indicati
all'Art.7.5 facenti capo, in via diretta o mediata, ai singoli aventi
diritto. A tale riguardo una nota scritta verrà inviata, con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, dalla SIAE al Licenziatario il
quale, senza indugio e comunque non oltre 5 giorni dal ricevimento della
nota, avrà facoltà di far pervenire note scritte di replica. Nel caso,
decorso detto termine, SIAE ritenesse di dover confermare l'invito a
rimuovere le opere in questione dal Sito, il Licenziatario dovrà
provvedervi entro il termine di 3 giorni.
Art. 7
Limiti della Licenza
7.1 La presente Licenza riguarda
esclusivamente la diffusione su reti telematiche e/o di telecomunicazione
con le modalità sopra descritte e la messa a disposizione del pubblico
delle opere musicali amministrate dalla SIAE, ai fini della loro ricezione
anche su base individuale, nonché la realizzazione delle sole
riproduzioni necessarie per motivi tecnici funzionali alla trasmissione.
Le registrazioni di qualsiasi genere, derivanti dalle operazioni di
downloading, devono intendersi destinate al solo uso privato e personale.
7.2 Questa Licenza non dà ai terzi il
diritto di reimmettere in rete o ridiffondere con qualsiasi mezzo, e in
particolare attraverso la rete Internet, le opere alle quali essi abbiano
avuto accesso attraverso il Sito cui la Licenza si riferisce.
7.3 Restano escluse dalla presente Licenza
e sono soggette ad apposita, distinta autorizzazione preventiva della
SIAE, le seguenti attività:
a) la diffusione simultanea in rete di
opere tutelate inserite nei palinsesti di società già qualificate ed
esercenti l'attività di emittenti radiofoniche e televisive via etere,
via filo, via cavo e/o via satellite;
b) la comunicazione al pubblico di opere
tutelate, nel corso di manifestazioni pubbliche e la comunicazione al
pubblico di opere tutelate a mezzo di apparecchi riceventi all'interno di
esercizi commerciali e di locali o ambienti aperti al pubblico;
c) la produzione, la messa in commercio o
la distribuzione di supporti fonografici e videografici (incluse le
compilation personalizzate riprodotte su CD audio), destinati alla vendita
al pubblico per uso privato attraverso i normali canali distributivi o
destinati, nel caso dei soli supporti videografici contenenti opere
cinematografiche, al noleggio al pubblico per uso privato.
7.4 Il Licenziatario si impegna a chiarire
negli spazi visivi del Sito, e comunque con modalità adeguate, in modo
facilmente accessibile al pubblico, che le registrazioni di qualsiasi
natura, derivanti dalle operazioni di downloading, sono destinate al solo
uso privato e che è vietato qualsiasi ulteriore atto di utilizzazione
(prestito, noleggio, reimmissione in rete, diffusione o esecuzione in
pubblico, riproduzione in copia).
7.5 E' espressamente inteso che NON
SONO COMPRESI nell'oggetto della presente Licenza i diritti spettanti:
a) ai produttori fonografici per
l'utilizzazione del disco o di altri apparecchi analoghi riproduttori di
suoni o di voci (Artt.72-73 bis L.d.A.), compresa la riproduzione,
totale o parziale, delle registrazioni e/o delle fissazioni, effettuata
con qualsiasi processo di duplicazione (compresa quella realizzata, ai
fini del caricamento sul server, in assenza di un supporto destinato a
circolare autonomamente) e realizzata in via diretta, attraverso l'uso di
supporti fonografici preregistrati, o in via indiretta, attraverso la
riproduzione di una diffusione radiotelevisiva avvenuta per mezzo
dell'esecuzione di un fonogramma;
b) agli artisti interpreti o esecutori
per l'utilizzazione delle loro prestazioni artistiche, rese dal vivo o
fissate su disco o su altri apparecchi analoghi riproduttori di suoni o di
voci (Artt.73, 73 bis e da 80 a 85 bis L.d.A.);
c) ai produttori di opere
cinematografiche o audiovisive per l'utilizzo, per intero o
frammentario, delle loro realizzazioni (Art.78 bis L.d.A.) nonché alle
imprese di diffusione radiofonica o televisiva per
l'utilizzo delle loro emissioni (Art. 79 L.d.A.);
d) agli autori e agli editori
musicali per l'abbinamento fisso tra opere musicali e immagini in
movimento (c.d. diritto di sincronizzazione);
e) agli autori e agli editori
musicali per la riproduzione grafica dei testi letterari e degli
spartiti delle opere musicali oggetto della presente Licenza, inclusa la
messa a disposizione dei testi e degli spartiti per la visualizzazione sul
display del personal computer e l'eventuale download, nonché per lo
"scorrimento", in contemporanea alla trasmissione video, dei
relativi testi letterari (Karaoke);
f) agli autori e agli editori musicali per
l'abbinamento tra opere musicali e immagini fisse o in movimento con
contenuto pubblicitario (c.d. diritto di sincronizzazione).
7.6 La Licenza rilasciata dalla SIAE è
valida ed efficace alle condizioni e con i limiti di sopra specificati. E'
inteso, anche in relazione a quanto espressamente indicato in premessa e
al punto 7.5, che sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente
Licenza i diritti connessi all'esercizio dei diritti di autore e tutti gli
altri diritti non amministrati dalla SIAE che potrebbero essere
interessati dallo sfruttamento del Sito da parte del Licenziatario, in
ordine ai quali occorre acquisire la preventiva autorizzazione dei
titolari di tali diritti.
Il Licenziatario assume la piena e totale
responsabilità in merito alla utilizzazione delle opere tutelate con le
modalità sopra descritte, sotto il profilo del rispetto dei diritti
connessi e degli altri diritti eventualmente spettanti ai legittimi
titolari.
L'autorizzazione della SIAE per i diritti
di autore, ottenuta dal Licenziatario ai sensi del presente contratto, non
sana in alcun modo eventuali violazioni dei diritti in questione, poste in
essere dal Licenziatario medesimo o dai suoi danti causa.
Art. 8
Collegamenti del Sito a Siti di terzi
I collegamenti del Sito a siti di terzi,
sia operati da motori di ricerca che attivati mediante link, non generano
diritto a compensi ulteriori rispetto a quelli previsti dall'Art.11 solo
nel caso in cui avvengano a titolo gratuito o con onere a carico del
Licenziatario.
Pertanto, nel caso in cui il Licenziatario
percepisca proventi per tale collegamento questi saranno considerati
"introiti" nei termini di quanto previsto all'Art.1
(Definizioni), lett. c).
Il Licenziatario si impegna a fornire a
SIAE, e successivamente ad aggiornare trimestralmente, il nome dei siti
con i quali abbia concluso accordi e con i quali il Sito sia collegato
stabilmente. Resta inteso che l'attività di deep-linking soprattutto
nella forma del "framing", se attuata con modalità tali
da risultare pregiudizievole dei diritti altrui di proprietà
intellettuale e industriale sul sito agganciato, può costituire illecito,
e come tale perseguibile a norma di legge.
Art. 9
Utilizzazioni pubblicitarie
Fermo quanto previsto dal precedente
Art.7.5 del presente contratto il Licenziatario dovrà ottenere
direttamente il preventivo espresso consenso degli aventi diritto (autori
ed editori) per l'utilizzazione specifica di opere musicali a fini
pubblicitari, vale a dire nel caso di musiche inserite in spot
pubblicitari o di abbinamento ripetuto di una determinata composizione ad
un determinato messaggio o campagna pubblicitaria. Sono esclusi
dall'obbligo del preventivo consenso i messaggi di utilità sociale.
Art.10
Utilizzazione di altri repertori tutelati dalla S.I.A.E
10.1 Il Licenziatario si impegna a
richiedere alla SIAE le necessarie autorizzazioni in tutti i casi in cui
intenda utilizzare anche opere appartenenti al repertorio delle altre
Sezioni della Società (Lirica, DOR, OLAF, Cinema).
Il Licenziatario prende atto che, nei casi
previsti dalla normativa SIAE, tali utilizzazioni devono in massima parte
essere espressamente consentite dall'autore o dai suoi aventi causa
(eredi, cessionari ed editori).
Sono comprese nel repertorio della Sezione
Lirica le opere liriche, i balletti, gli oratori e le opere analoghe,
utilizzate integralmente od in singoli atti o parti, sia in forma scenica
sia in forma concertistica, od in selezioni o "pagine scelte"
comprendenti almeno quattro brani di una singola opera. Sono altresì
comprese nel repertorio della Sezione Lirica le opere coreografiche o
pantomimiche, anche se create su musica preesistente.
Sono comprese nel repertorio della Sezione
D.O.R. (Drammatica Operette Riviste) le opere drammatiche, le operette, le
riviste e le opere analoghe, nonché le opere create appositamente per la
radiodiffusione, la televisione e per gli altri mezzi di diffusione a
distanza.
Sono comprese nel repertorio della Sezione
O.L.A.F (Opere Letterarie e Arti Figurative):
- le opere scritte e orali nel campo
letterario (poesie, novelle, racconti, romanzi, traduzioni etc.) e
scientifico, comunque pubblicate o create appositamente per la diffusione
radiofonica o televisiva;
- le opere delle arti visive (pittura,
scultura, disegno etc.) e le fotografie.
Sono comprese nel repertorio della Sezione
Cinema le opere cinematografiche e le opere ad esse assimilate.
10.2 Resta inteso che il consenso di cui
sopra verrà dato dalla SIAE dietro richiesta scritta del Licenziatario. A
tal fine il Licenziatario segnalerà alla SIAE, almeno 30 giorni prima
della data prevista per la diffusione e la messa a disposizione del
pubblico il titolo dell'opera, il nome dell'autore, del compositore e
dell'eventuale editore, il nome dell'elaboratore o traduttore, nonché il
genere e la durata di tali opere. Da parte sua la SIAE nel più breve
tempo possibile e comunque entro 30 giorni. dalla ricezione della
segnalazione, fornirà una risposta al Licenziatario, dopo aver acquisito
nei casi necessari il consenso preventivo degli aventi diritto, precisando
condizioni e limiti dell'autorizzazione, o comunicando il diniego
all'utilizzo.
Salvo eccezioni, che la SIAE comunicherà
al Licenziatario, la messa a disposizione e la diffusione delle opere di
seguito indicate sarà oggetto di specifica autorizzazione da parte della
Società senza che essa debba richiedere il consenso preventivo degli
aventi diritto:
- brani staccati di opere liriche, balletti
e oratori di durata inferiore ai dieci minuti primi;
- brani di opere della Sezione D.O.R. di
durata inferiore ai dieci minuti primi;
- opere delle arti visive e fotografiche,
qualora si utilizzino meno di dieci opere di uno stesso autore.
Art. 11
Criteri di determinazione dei compensi
11.1 Fatte salve le esclusioni e/o
riduzioni eventualmente applicabili, i compensi dovuti dal Licenziatario
come corrispettivo per l'utilizzazione delle opere musicali appartenenti
al repertorio tutelato dalla SIAE nel Servizio di Pagina Web sono
determinati come segue.
A) Compensi per il caricamento dei file
musicali nella banca dei dati e per la diffusione gratuita su reti
telematiche e/o di telecomunicazione, free download incluso.
Per le attività sopra indicate, sono
dovute le seguenti aliquote percentuali:
1% a titolo di diritto di registrazione ai
fini della diffusione gratuita e/o del free-download ;
6% a titolo di diritto di diffusione
gratuita e/o del free-download.
Come base di calcolo dei compensi, sulla
quale verranno applicate le aliquote percentuali, si considerano gli
introiti annui lordi del Sito individuati a norma dell'Art.1) della
Licenza, dichiarati dal Licenziatario e risultanti dal bilancio consuntivo
(ovvero dalla dichiarazione IVA, qualora il Licenziatario non sia tenuto
alla compilazione del bilancio), salva l'applicazione di un minimo mensile
garantito di EURO..............(L.........................), determinato
sulla base della tabella allegata ed esente dagli abbattimenti di cui al
successivo Art.11.2.
B) Compensi per la messa a disposizione
del pubblico di files contenenti opere tutelate con possibilità di
prelevamento (download) a pagamento, da corrispondere ad integrazione
degli importi sopra indicati (nel caso in cui non venga effettuata alcuna
diffusione o download gratuito il presente compenso non implica
necessariamente l'esistenza del compenso di cui alla precedente lettera
A).
Per il prelevamento di tutti i tipi di file
l'aliquota percentuale è fissata nella misura del 12% delle somme, al
netto dell'IVA, corrisposte al Licenziatario dagli utenti per ogni singola
opera prelevata con un "minimo di compenso" costituito da 0,20
EURO (L.388). E' comunque dovuta la cauzione di cui al successivo Art.12.
C) Compensi per la messa a disposizione
del pubblico attraverso servizi di abbonamento di tipo "subscription
models", di cui alle Definizioni dell'Art.1, di file musicali
contenenti opere tutelate, da corrispondere ad integrazione degli importi
sopra indicati.
Data la natura sperimentale di questo tipo
di servizi l'aliquota percentuale è fissata nella misura del 9% (diritti
di registrazione e diritti di diffusione) da percepirsi sulle somme
corrisposte al Licenziatario dagli utenti per ogni singolo abbonamento
attivato.
Il minimo garantito, per tale forma di
utilizzazione, è quello previsto al precedente punto A).
11.2 Limitatamente ai compensi da
corrispondersi in misura percentuale ai sensi delle lettere A) e B) del
presente Art.11.1 (rispettivamente 7% e 12%), gli importi sono determinati
applicando agli Introiti annui del Sito Web, come definiti al precedente
Art.1, un abbattimento straordinario del 20%, in considerazione del
carattere sperimentale delle attività svolte dal Licenziatario e
presupposto della presente Licenza e per gli oneri già sostenuti o in
corso.
Limitatamente alla durata della presente
Licenza il "minimo di compenso" di cui all'Art.11.1 lett. B) è
ridotto del 50%.
Dagli introiti lordi per pubblicità e
sponsorizzazioni saranno detratte le commissioni realmente trattenute
dalle agenzie pubblicitarie per la loro acquisizione, fino ad un massimo
del 40% delle stesse, purché si tratti di costi effettivamente sostenuti
(e documentabili) e la cui entità verrà dichiarata dal Licenziatario.
Art. 12
Cauzione per l'attività di download
Per l'attività di download a pagamento la
SIAE e il Licenziatario determinano di comune accordo, sulla base di una
stima del volume dei compensi per il primo anno di attività, l'ammontare
della cauzione permanente dovuta alla SIAE a garanzia del pagamento dei
compensi. Dopo il primo anno di attività l'ammontare di tale cauzione,
sulla quale la SIAE corrisponderà al Licenziatario un interesse annuo
calcolato in base al tasso fissato dalla Banca d'Italia per i conti
vincolati per un anno, sarà calcolato in misura pari a 1/4 dell'ammontare
dei compensi corrisposti alla SIAE nell'anno precedente.
Art. 13 Modalità di
corresponsione dei compensi
13.1. A) Compensi di cui all'Art.11.1.A)
e C): il pagamento alla SIAE dei compensi deve essere effettuato
mediante acconti trimestrali, entro 20 giorni dalla fine del trimestre di
competenza, salvo conguaglio, ossia entro il 20 aprile, 20 luglio, 20
ottobre e il 20 gennaio. Gli importi degli acconti saranno pari alla somma
corrispondente al minimo di compenso mensile indicato all'Art.11.1.A) e
riferito al periodo di conto trimestrale. Il calcolo definitivo degli
importi dovuti e le conseguenti operazioni di conguaglio saranno
effettuati in un'unica soluzione sulla base delle risultanze del bilancio
consuntivo, da presentare alla SIAE entro 20 giorni dalla sua
approvazione, salva la corresponsione del minimo garantito. Nel caso in
cui il Licenziatario abbia una natura giuridica che non prevede la
compilazione dei bilanci, per la definizione del compenso si farà
riferimento alla dichiarazione IVA.
Le rate eventualmente scadute e riferibili
ai compensi dovuti sin dalla data di inizio dell'attività, come definito
nella relativa dichiarazione, vengono corrisposte all'atto di
sottoscrizione della presente Licenza.
B) Compensi di cui all'Art.11.1.B):
salvo quanto previsto dal precedente Art.12, il pagamento dei compensi
dovrà essere effettuato trimestralmente, entro il giorno 20 del mese
successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare.
13.2 I pagamenti avverranno sul conto
corrente bancario n° 1104872/42, intestato a "Società Italiana
Autori ed Editori" presso la Cassa di Risparmio di Torino, Filiale di
Roma - Via Sardegna 44 Roma - ABI 06320 - CAB 03200 specificando la
causale "Ufficio Multimedialità - Licenza per utilizzazioni on-line
n. ......" ed il periodo di riferimento del versamento.
13.3 La SIAE fa riserva di comunicare
l'introduzione di modalità e strumenti di pagamento alternativi, anche
informatici, ritenuti validi sotto il profilo della sicurezza,
dell'efficacia e della semplicità d'uso. In tal caso il Licenziatario farà
in buona fede il possibile per adattare i propri sistemi alle nuove
modalità, mantenendo comunque la facoltà di continuare ad utilizzare le
modalità preesistenti sino alla scadenza della presente Licenza.
Art. 14
Report trimestrali
Il Licenziatario assume l'obbligo di
fornire trimestralmente, entro e non oltre il 15° giorno dalla scadenza
di ciascun trimestre solare (15 aprile, 15 luglio, 15 ottobre e 15
gennaio), report analitici indicanti rispettivamente:
- per le attività di diffusione, i titoli,
i compositori e gli autori delle opere ed i dati riguardanti gli ascolti
(numero di "passaggi" relativi alle programmazioni effettuate,
da definire sulla base delle tecnologie a disposizione del Licenziatario);
- per le attività di download, i titoli,
la durata (per le sole opere di durata superiore ai 5 minuti primi), i
compositori e gli autori delle opere ed i dati sui prelevamenti dei file
musicali realizzati tramite l'accesso al Sito, con l'indicazione - titolo
per titolo - delle transazioni avvenute e dei corrispettivi incassati.
Le modalità di scambio delle informazioni
ai fini della referenziazione delle opere e della determinazione dei
compensi saranno definite di comune accordo, tenendo conto delle
caratteristiche delle attività di download svolte attraverso il Sito.
I report dovranno essere forniti su
supporto informatico il cui formato viene allegato al presente contratto
di Licenza e costituisce parte integrante dello stesso.
Art. 15
Controlli della SIAE
15.1 Il Licenziatario riconosce alla SIAE
la facoltà di controllare tutte le operazioni che rientrano nell'oggetto
della presente Licenza.
A tale scopo, qualora SIAE rilevi una
violazione da parte del Licenziatario ad uno o più obblighi contemplati
nella presente Licenza, ne farà contestazione scritta al Licenziatario
medesimo, descrivendo la fattispecie e fornendo gli elementi in suo
possesso.
Il Licenziatario in tal caso avrà il
diritto e l'onere di far pervenire a SIAE, entro il termine di 15 giorni
dal ricevimento della suddetta contestazione scritta, proprie eventuali
osservazioni e/o elementi a proprio discarico.
In seguito a ciò, SIAE potrà richiedere
di effettuare ogni genere di controllo - anche attraverso accesso
informatico - delle scritture contabili e delle documentazioni
amministrative aventi strettamente rilevanza per l'applicazione della
presente Licenza. Per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte il
Licenziatario si impegna a consentire agli incaricati della SIAE di
effettuare detta attività di controllo. L'attività di controllo sarà
effettuata dalla SIAE nel rispetto delle previsioni della legge n.
675/1996 sulla "Tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali".
15.2 Il Licenziatario si impegna altresì a
informare l'utente, negli spazi visivi del proprio Sito, che taluni dati
personali potrebbero essere oggetto di verifica da parte della SIAE e
assume a suo carico ogni onere relativo alle comunicazioni nei confronti
degli utenti ai sensi della Legge 675/1996.
15.3 Qualora, a seguito dei controlli
effettuati, la SIAE riscontrasse il mancato versamento da parte del
Licenziatario di importi dovuti in base alla presente Licenza, il
Licenziatario potrà, nei tre giorni successivi alla comunicazione scritta
di tale accertamento, replicare per iscritto a tale contestazione al fine
di motivare il mancato pagamento. Decorso infruttuosamente il termine
dianzi menzionato, ovvero a seguito della comunicazione scritta dalla SIAE
che comunichi la mancata accettazione dei motivi illustrati dal
Licenziatario, il Licenziatario corrisponderà immediatamente alla SIAE
l'importo del quale, a seguito dei controlli effettuati, sia stato
riscontrato il mancato pagamento da qualsiasi inadempimento determinato.
Art.16
Penali
In caso di ritardato pagamento entro il 60°
giorno dalla data di saldo degli importi trimestrali prevista dall'Art.13
del presente contratto, sarà applicata una penale convenzionalmente
determinata nella misura del 10% dell'importo totale dei pagamenti dovuti,
contabilizzato sulla base del trimestre di riferimento.
Qualora i ritardi comportino il superamento
del limite ordinario di 60 giorni, il Licenziatario sarà tenuto, oltre al
pagamento delle suddette penalità, al risarcimento dell'eventuale maggior
danno derivante dal prolungarsi del ritardo, salvo in ogni caso il diritto
della SIAE alla risoluzione del contratto per colpa del Licenziatario ai
sensi dell'Art.1453 del Codice Civile. In tal caso l'ulteriore
utilizzazione del repertorio SIAE sarà ritenuta illecita agli effetti
dell'Art.171 della Legge 22 aprile 1941 n. 633, in quanto effettuata in
assenza di autorizzazione.
Art. 17
Termini di validità
La presente Licenza annulla e sostituisce
qualsiasi precedente intesa, comunicazione o garanzia che abbia avuto
luogo tra le parti con riferimento all'oggetto.
La Licenza ha decorrenza dal 1° gennaio
2001 ed ha validità sino al 31 dicembre 2001. In ogni caso è
esclusa la possibilità di tacito rinnovo.
Art. 18
Modifiche in corso di licenza
La vigente Licenza si intende suscettibile
di revisione ed aggiornamento nei casi in cui:
a) vengano adottate nuove disposizioni
legislative risultanti anche parzialmente incompatibili o in contrasto con
le normative vigenti alla data della presente Licenza;
b) la SIAE concluda accordi con una o più
associazioni di categoria maggiormente rappresentative a cui il
Licenziatario aderisca che prevedano una diversa regolamentazione della
materia;
c) la SIAE intraprenda, in nome e per conto
dei propri associati, attività conseguenti all'introduzione di
innovazioni tecnologiche rilevanti ai fini della regolamentazione della
presente materia;
d) la SIAE aderisca ad accordi
internazionali tesi ad acquisire più specifiche garanzie a tutela dei
propri associati nonché ad armonizzare le procedure di riscossione dei
diritti d'autore e la correlata reportistica;
e) per qualsivoglia motivo, ivi comprese
operazioni straordinarie interessanti il Licenziatario, la funzione di
riscossione e distribuzione dei diritti d'autore inerenti il Servizio di
pagina Web debba intendersi trasferita da SIAE a Società d'Autori di
altri Paesi;
f) qualora il Licenziatario ne faccia
motivata richiesta, previo riconoscimento da parte della SIAE della
legittimità delle motivazioni addotte.
Non darà, viceversa, luogo a revisione e/o
aggiornamento della presente Licenza l'eventuale modifica della compagine
sociale del Licenziatario ovvero la cessione da parte di quest'ultimo
della propria azienda o del ramo di questa cui quanto oggetto della
Licenza inerisce a società controllanti, partecipate o comunque
collegate, a condizione che di tali eventuali operazioni il Licenziatario
dia avviso a SIAE entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla data di
efficacia delle stesse. In tal caso SIAE avrà titolo per ottenere
dall'acquirente l'azienda o il ramo d'azienda dichiarazione scritta di
conferma in toto delle obbligazioni poste a carico del Licenziatario in
forza della presente Licenza. A tale ultimo proposito il Licenziatario
garantisce espressamente il fatto del terzo.
Art.19
Inizio, cessazione o variazione di attività.
19.1 Il Licenziatario ha l'onere di
compilare all'atto della sottoscrizione della Licenza la parte relativa
alla dichiarazione di inizio attività di utilizzazione del repertorio
SIAE necessaria alla individuazione del termine iniziale cui riferire i
pagamenti. Il Licenziatario è tenuto alla formale comunicazione di
eventuali variazioni di tale data in mancanza della quale si riterrà
avviata a tutti gli effetti l'attività di utilizzazione del repertorio
SIAE, con particolare riferimento agli oneri economici previsti dalla
presente Licenza.
19.2 Il Licenziatario ha l'onere di fornire
tempestivamente (e comunque non oltre tre giorni) alla SIAE la
comunicazione della cessata attività di utilizzazione del repertorio,
nonché le eventuali variazioni, anche temporanee, delle modalità e delle
tipologie di utilizzazione.
19.3 In mancanza di tali comunicazioni
formali previste dall'Art.19.1 e 19.2 il Licenziatario sarà tenuto alla
corresponsione dei compensi previsti dalla presente Licenza, fino alla
data dell'effettiva comunicazione alla SIAE, la cui efficacia non potrà
avere valore retroattivo.
Art. 20
Divieto di sub-licenza
E' fatto espressamente divieto di qualsiasi
forma di sub-licenza. In tal caso l'efficacia della presente Licenza viene
considerata decaduta previa comunicazione della SIAE espressa nei termini
di legge.
Art. 21
Oneri di informativa
Il Licenziatario si impegna a comunicare
alla SIAE tempestivamente, e comunque entro e non oltre i 30 giorni - a
mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento - ogni eventuale
modifica e variazione sopravvenuta in corso di contratto relativamente ai
dati da lui forniti, con particolare riguardo alla titolarità, alla
ragione sociale, alla denominazione e alla residenza del Sito.
Art. 22
Risoluzione del contratto
Nel caso in cui il Licenziatario venga meno
anche ad una sola delle obbligazioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 10, 11,
12 e 15, la SIAE avrà l'onere di contestare a mezzo lettera raccomandata
a.r. la asserita violazione dando al Licenziatario un termine di 15 giorni
dal ricevimento di detta comunicazione per fornire eventuali note di
replica ed elementi di prova a proprio favore. Decorso detto termine,
SIAE, nel caso ne ravvisi gli estremi, avrà facoltà di comunicare al
Licenziatario a mezzo raccomandata a.r. la revoca, in toto o in parte,
della presente Licenza. Tale revoca avrà effetto il 15° giorno dal
ricevimento di detta comunicazione, qualora entro tale termine il
Licenziatario non si conformi a quanto richiesto.
Il Licenziatario dovrà in tal caso cessare
immediatamente ogni utilizzo delle opere oggetto della presente Licenza;
le somme versate alla SIAE saranno definitivamente acquisite a titolo di
indennizzo e le somme eventualmente dovute saranno immediatamente
esigibili, con riserva di quanto dovuto per danni ed interessi.
Art. 23
Foro
Per le controversie relative
all'interpretazione e all'esecuzione della presente Licenza è competente
il Foro di Roma.
Art. 24
Prestazione del consenso ai sensi della Legge 675/1996
Il sottoscritto dichiara di aver preso
atto, ai sensi dell'Art.10 della Legge 675/1996, dell'informativa
concernente il trattamento dei propri dati personali, effettuato dalla
SIAE, e fornisce il proprio consenso (si veda l'allegato che si considera
parte integrante del presente contratto).
Il Legale
Rappresentante...........................
SIAE.................................
Ai sensi e per gli effetti di cui gli
Artt.1341 e 1342 Codice Civile, il sottoscritto dichiara di approvare
espressamente le clausole di cui all'Art.6 (Riserva degli aventi diritto),
Art.7 (Limiti della Licenza), Art.8 (Collegamenti del Sito a siti terzi),
Art.10 (Utilizzazione di altri repertori tutelati dalla SIAE), Art.11
(Criteri di determinazione dei compensi), Art.12 (Cauzione per l'attività
del download), Art.13 (Modalità di corresponsione dei compensi), Art.15
(Controlli della SIAE), Art.16 (Penali), Art.17 (Termini di validità),
Art.18 (Modifiche in corso di licenza), Art.19 (Inizio, variazione e
cessazione di attività), Art.20 (Divieto di sub-licenza), Art.21 (Oneri
di informativa), Art.22 (Risoluzione del contratto) e Art.23 (Foro).
Il Legale
Rappresentante.......................................
Data ..................
TABELLA COMPENSI MINIMI MENSILI PER
DIFFUSIONE E DOWNLOAD GRATUITO
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Euro 1.549
Lire 3.000.000
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portali
generalisti, webcasters, telefonici, grandi siti musicali che
svolgono attività di streaming e offrono insieme downloading e/o
servizi di abbonamento (subscription models, carte prepagate, etc.)
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|
Euro 1.033
Lire
2.000.000
|
portali
generalisti, webcasters, telefonici, grandi siti musicali che
svolgono esclusivamente attività di streaming
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Euro 258 Lire
500.000
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tutti i
rimanenti siti
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EVENTUALI RIDUZIONI
in caso di:
· Siti
commerciali per i quali l'attività principale non è la diffusione in
rete della musica e il relativo uso è circoscritto (diritti di
sincronizzazione a parte);
· Siti
privi di pubblicità;
· Siti
che inseriscono non più di tre brani/mese in streaming (diritti di
sincronizzazione a parte);
· Siti
ai quali la SIAE (previa valutazione degli Organi Sociali) riconosca
particolare valore di promozione della musica italiana o particolare
valore sociale per il tipo di attività svolta.
Ulteriori abbattimenti potrebbero essere
concessi ai siti che usano solo una minima parte di repertorio tutelato
e/o fanno uso delle opere solo per durate inferiori ai 30"; ai siti
che svolgono esclusivamente attività autopromozionali di autori associati
alla SIAE.
Formule differenziate
· Siti
con utilizzazione del repertorio tutelato per periodi inferiori al mese
(tariffe forfetarie maggiorate o ridotte).
S.I.A.E.
Societa' Italiana degli Autori ed Editori
Viale della Letteratura 30
c.a.p. 00144 Rome / ITALY
Tel +39-06-5990-1 Fax +39-06-59.64.70.52 / +39-06-59.90.458
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rights reserved.
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