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S.I.A.E.
Ordinanza di Ripartizione
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Ordinaza di Ripartizione SIAE in
vigore anno 20001 VISTO il D.P.R. 31 maggio 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 134 del 10 giugno 1999, con il quale gli è stato conferito l’incarico di Commissario Straordinario della Società Italiana degli Autori ed Editori, nonché il D.P.R. 15 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 119 del 24 maggio 2000; VISTO il D.P.R. 22 dicembre 2000 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 33 del 9 febbraio 2001, con il quale l’incarico di Commissario Straordinario è stato rinnovato, comprendendo nelle funzioni e poteri attribuiti al Commissario quelli già spettanti a tutti gli Organi Sociali della SIAE comunque venuti a cessare nel corso del mandato commissariale; VISTO l’articolo 7, comma 7, del Decreto Legislativo n. 419 del 29 ottobre 1999; VISTI gli articoli 10 e 13 dello Statuto Sociale, nonché l’articolo 85 del Regolamento Generale della Società; CONSIDERATO che, a seguito dell'attività di studio ed approfondimento condotta dal Gruppo di Lavoro nominato in seno alla Commissione della Sezione Musica, sono state delineate e successivamente approvate dalla Commissione, nella riunione in data 8 settembre 2000, le linee guida atte a regolare la normativa ripartitoria; VISTO il decreto di data 2 marzo 2001 con il quale il Ministro per i Beni e le Attività Culturali ha approvato “i criteri di ripartizione dei proventi dell’esazione dei diritti d’autore tra gli aventi diritto per l’anno 2001, come adottati dalla Sezione Musica della Società in data 9 settembre 2000”; RILEVATA l’urgenza di deliberare al più presto le nuove norme ripartitorie che regolino l’attribuzione agli aventi diritto dei proventi derivanti dalle nuove forme di utilizzazione emerse nella recente realtà di mercato, con particolare riferimento alle utilizzazioni su reti telematiche e/o di telecomunicazione, da applicare, in conformità del disposto ministeriale, per l’anno 2001; RITENUTO che quanto sopra integra anche il presupposto delle “eccezionali esigenze” che, ai sensi dell’art. 85 – secondo comma - del Regolamento Generale vigente, consentono la modificazione della normativa ripartitoria con effetto sui proventi relativi al corrente anno; sui proventi relativi al corrente anno;
D E L I B
E R A
Art. 1 Il sistema e i criteri di ripartizione degli incassi effettuati dalla Società per l’utilizzazione delle opere assegnate alla competenza della Sezione Musica a norma dello Statuto sociale, sono determinati dalle seguenti disposizioni. Art. 2Agli effetti delle operazioni di ripartizione, gli incassi e i programmi musicali relativi sono raggruppati nelle Classi seguenti:
Classe I –
balli e concertini
a) Balli
e trattenimenti con ballo (anche se occasionale) con esecuzione dal vivo
(complessi orchestrali o esecutori anche singoli) o con esecuzione
mediante strumenti meccanici di qualsiasi tipo (discoteche e similari);
b) Concertini: esecuzioni musicali dal vivo o mediante strumenti meccanici di qualsiasi tipo non in abbonamento, effettuate in pubblici esercizi (locali pubblici non esercenti attività di spettacolo).
Classe II – film sonoria) Film di lungometraggio o di cortometraggio, per i quali la Società incassa il “compenso separato” di cui all’art. 46 della legge sul diritto di autore 22.4.41, n. 633;b) Film pubblicitari aventi una colonna sonora propria. Classe III – diffusione radiofonica e televisiva, filodiffusionea) Emissioni radiofoniche, televisive e filodiffusioni; b) Comunicazione pubblica per mezzo di apparecchi riceventi radiofonici, televisivi e di filodiffusione, di opere radiodiffuse, telediffuse e filodiffuse.
Classe IV – esecuzioni pubbliche non comprese nelle altre classi
In particolare:
a) Concerti sinfonici e sinfonico-corali, concerti da camera, concerti di esecutori solisti, anche se vocali; b) Bande musicali e società corali; c) Spettacoli di canzoni, canzoni sceneggiate, recital, trattenimenti di musica jazz; d) Riviste e commedie musicali con musica non tutta “originale”; e) Musiche eseguite a commento o in accompagnamento di opere drammatiche ed analoghe; f) Circhi; g) Arte varia; h) Esecuzioni musicali ambulanti; i) Strumenti meccanici di qualsiasi tipo. Classe V – riproduzioni meccaniche e registrazionia)
Riproduzioni fonomeccaniche su
dischi, nastri, altri supporti e apparecchi analoghi;
b) Riproduzioni videofonomeccaniche su videodischi, videonastri, altri supporti e apparecchi analoghi; c) Registrazioni ai fini delle diffusioni radiofoniche, televisive o per filo effettuate dalle imprese di radiodiffusione. Classe VI – utilizzazioni su reti telematiche e/o di telecomunicazione
a) Prelevamento di files musicali a mezzo rete telematica (downloading); b) Caricamento e diffusione pubblica di files musicali a mezzo rete telematica e/o di telecomunicazione (streaming-webcasting).
Art. 3
Classe I
A) Gli incassi relativi ai balli e trattenimenti con ballo con esecuzioni dal vivo sono ripartiti con i seguenti criteri e modalità.
1) Salvo quanto disposto ai nn. 2) e 3) l’incasso relativo a ciascun ballo o trattenimento con ballo è ripartito tra le composizioni musicali elencate nel corrispondente programma consegnato alla Società dal titolare del permesso, attribuendo due punti a ciascuna composizione elencata se edita ed un punto a ciascuna composizione elencata se inedita. Ai fini della disposizione di cui sopra, si considerano edite le composizioni il cui schema di riparto preveda la partecipazione di uno o più editori – il cui repertorio sia amministrato dalla Società - con una quota totale non inferiore a 8/24. Sono escluse dalla ripartizione le composizioni eseguite per una durata inferiore a trenta secondi.
2) Al fine di perseguire la massima corrispondenza possibile fra l’effettiva utilizzazione delle opere e la ripartizione dei proventi agli aventi diritto sulle stesse, i programmi relativi:
a) a balli o trattenimenti con ballo che abbiano avuto luogo su navi ed altri mezzi di trasporto (fatta eccezione per i trattenimenti ove sia possibile – anche sotto il profilo della economicità di gestione – lo svolgimento di controlli); b) a trattenimenti con ballo le cui modalità di ingresso non consentano l’effettuazione di accertamenti; c) a tutte le esecuzioni effettuate da complessi orchestrali o singoli esecutori che abbiano subito nel semestre in corso un accertamento di irregolarità di programmazione che abbia dato luogo alla ricostituzione d’ufficio del programma in misura pari ad almeno la metà delle opere complessivamente programmate; d) a balli o trattenimenti con ballo i cui programmi presentino irregolarità di compilazione, come la mancata sottoscrizione o la mancata o errata o non veridica indicazione dei dati del complesso o del singolo esecutore o dei dati identificativi del sottoscrittore ovvero, a seguito di accertamenti, risultino sottoscritti da soggetto diverso dall’effettivo direttore delle esecuzioni; sono esclusi dalla ripartizione analitica, e i corrispondenti incassi, escluse le ipotesi di cui alla lettera c), sono attribuiti alla Ripartizione supplementare di Classe I Ballo (R.S. Cl. I-BL), di cui all’art. 11, lett. C).
3) a) Gli incassi complessivi relativi a tutti i programmi esclusi dalla ripartizione analitica ai sensi della lettera c) del precedente n. 2) sono ripartiti fra tutte le composizioni elencate nei programmi ricostituiti sulla base dei risultati degli accertamenti. A ciascuna composizione è attribuito un punto per ogni esecuzione compresa in detti programmi ricostituiti. Sono escluse dalla ripartizione le composizioni eseguite per una durata inferiore a trenta secondi. b) Il valore del punto è pari al quoziente fra l’ammontare degli incassi complessivi e il numero complessivo dei punti come sopra attribuiti. c) Le relative operazioni vengono effettuate contemporaneamente a quelle ordinarie del semestre successivo.
B) Nel rispetto dei principi di economicità di gestione ed al fine di perseguire la massima corrispondenza possibile tra l'effettiva utilizzazione delle opere e la ripartizione dei proventi agli aventi diritto sulle opere stesse, considerate le caratteristiche del settore specifico e la conseguente particolare necessità di forfetizzazione delle situazioni, gli incassi relativi alle esecuzioni musicali mediante strumento meccanico effettuate in occasione di balli e trattenimenti danzanti sono suddivisi e ripartiti con i seguenti criteri e modalità.
1) Una quota del 50% di detti incassi è utilizzata per una ripartizione sulla base di un campionamento delle esecuzioni musicali in balli e trattenimenti con ballo effettuate con strumento meccanico. Il campione viene costituito: * attraverso rilevazioni di dette esecuzioni, effettuate direttamente dalla Società mediante propri incaricati, di durata non inferiore a 90 minuti per singola manifestazione e ad almeno 1.600 ore complessive per semestre * ed integrato con i dati relativi ad un terzo dei programmi consegnati dagli organizzatori, individuati con criteri di selezione statistica. Dalle rilevazioni sono escluse le esecuzioni musicali effettuate in balli in case private, in trattenimenti familiari o organizzati da circoli privati (con accesso consentito a soci ed, eventualmente, familiari); offerti da privati ad invitati (in occasione di congressi, raduni, riunioni aziendali) ovunque organizzati; offerti da gestori di locali pubblici ad invitati (in occasione di inaugurazione di locali, di stagione, etc.). L’ammontare complessivo della suddetta quota del 50% è suddiviso fra le composizioni elencate nel campione, attribuendo a ciascuna composizione tanti punti quante sono le relative esecuzioni. Sono escluse dalla ripartizione le composizioni eseguite per una durata inferiore a trenta secondi. Il valore del punto è pari al quoziente fra il predetto ammontare complessivo e il numero complessivo delle esecuzioni di tutte le composizioni elencate nel campione.
2) Una quota del 21% è attribuita alla Ripartizione supplementare di Classe I Ballo (R.S. Cl. I-BL), di cui all’art. 11, lett. C).
3) Una quota del 5% è attribuita alla Ripartizione supplementare di Classe I Concertino (R.S. Cl. I-Con), di cui all’art. 11, lett. D).
4) Una quota del 24% è attribuita alla Ripartizione supplementare di Classe V (R.S. Cl. V) di cui all’art. 11, lett. B).
C) Gli incassi relativi ai concertini con esecuzioni dal vivo e mediante strumento meccanico sono ripartiti con i seguenti criteri e modalità.
1) Salvo quanto disposto ai nn. 2 e 3, l’incasso relativo a ciascun concertino è ripartito tra le composizioni musicali elencate nel corrispondente programma consegnato alla Società dal titolare del permesso attribuendo due punti a ciascuna composizione elencata se edita ed un punto a ciascuna composizione elencata se inedita. Ai fini della disposizione di cui sopra, si considerano edite le composizioni il cui schema di riparto preveda la partecipazione di uno o più editori – il cui repertorio sia amministrato dalla Società - con una quota totale non inferiore a 8/24. Sono escluse dalla ripartizione le composizioni eseguite per una durata inferiore a trenta secondi.
2) Al fine di perseguire la massima corrispondenza possibile tra l’effettiva utilizzazione delle opere e la ripartizione dei proventi agli aventi diritto sulle stesse, i programmi relativi:
a) a concertini che abbiano avuto luogo su navi ed altri mezzi di trasporto (fatta eccezione per i trattenimenti ove sia possibile (anche sotto il profilo della economicità di gestione) lo svolgimento di controlli; b) a concertini le cui modalità di ingresso non consentano l’effettuazione di accertamenti; c) a tutte le esecuzioni effettuate da complessi orchestrali o singoli esecutori che abbiano subito nel semestre in corso un accertamento di irregolarità di programmazione che abbia dato luogo alla ricostituzione d’ufficio del programma in misura pari ad almeno la metà delle opere complessivamente programmate; d) a concertini i cui programmi presentino irregolarità di compilazione, come la mancata sottoscrizione o la mancata o errata o non veridica indicazione dei dati del complesso o del singolo esecutore o dei dati identificativi del sottoscrittore ovvero, a seguito di accertamenti, risultino sottoscritti da soggetto diverso dall’effettivo direttore delle esecuzioni;
sono esclusi dalla ripartizione analitica, e i corrispondenti incassi, escluse le ipotesi di cui alla lettera c), sono attribuiti alla Ripartizione supplementare di Classe I Concertini (R.S. Cl. I-Con), di cui all’art. 11, lett. D).
3) a) Gli incassi complessivi relativi a tutti i programmi esclusi dalla ripartizione analitica ai sensi della lettera c) del precedente n. 2) sono ripartiti fra tutte le composizioni elencate nei programmi ricostituiti sulla base dei risultati degli accertamenti. A ciascuna composizione è attribuito un punto per ogni esecuzione compresa in detti programmi ricostituiti.
Sono escluse dalla ripartizione le composizioni eseguite per una durata inferiore a trenta secondi. b) Il valore del punto è pari al quoziente fra l’ammontare degli incassi complessivi e il numero complessivo dei punti come sopra attribuiti. c) Le relative operazioni vengono effettuate contemporaneamente a quelle ordinarie del semestre successivo.
Art. 4
Classe II
a) Gli incassi effettuati per ogni spettacolo e relativi al “compenso separato” di cui all’art. 46 della legge sul diritto di autore 22.4.41, n. 633, sono attribuiti alle singole composizioni elencate nel programma musicale del film, cortometraggio o documentario depositato alla Società e da questa accettato – escluse quelle che comunque costituiscano sigle o etichette del Produttore o del concessionario o del distributore del film stesso – in base alla durata in minuti secondi.
b) Nel caso in cui, oltre al film di lungometraggio, vengano eseguiti cortometraggi, documentari e/o “cinegiornali” (tipo attualità), il compenso separato di cui sopra viene attribuito proporzionalmente come segue a seconda delle diverse possibilità di proiezione:
* ai film spettacolari 87% ai cortometraggi o documentari 12% ai “cinegiornali” (tipo attualità) 1%
* ai film spettacolari 88% ai cortometraggi o documentari 12%
* ai film spettacolari 99% ai “cinegiornali” (tipo attualità) 1%
c) per ciò che concerne i film spettacolari, l’importo determinato in conformità alle lettere a) e b) viene moltiplicato, prima delle operazioni di cui sopra, per un coefficiente pari al rapporto tra la durata della musica compresa nella colonna sonora del film e la durata del film stesso. Detto coefficiente è maggiorato del numero fisso 0,25, ma non può comunque essere inferiore allo 0,40 o superiore all’unità.
d) Sono attribuiti alla ripartizione supplementare di Classe II (R.S. Cl.II) di cui all’art. 11, n.2 gli importi derivanti dal residuo dell’operazione di cui alla precedente lettera c).
e) Gli incassi effettuati per diritti di esecuzione di musiche registrate in film pubblicitari aventi una colonna sonora propria sono attribuiti alle composizioni comprese nel film al quale gli incassi si riferiscono, in proporzione alla loro durata in minuti secondi.
Art. 5
Classe III
Il Consiglio di Amministrazione, su proposta della Commissione di Sezione, annualmente individua, sulla base del volume di incassi e tenendo conto di criteri di economicità gestionale, le emittenti cui si applicano le seguenti disposizioni.
A) Disposizioni comuni per le emissioni radiofoniche e televisive e per la filodiffusione.
1) Ciascuna composizione musicale elencata nei programmi delle emissioni radiofoniche e televisive consegnati alla Società dall’emittente partecipa alla ripartizione in proporzione alla durata di utilizzazione in minuti secondi, e in base ai criteri appresso indicati.
2) Non sono presi in considerazione ai fini della ripartizione analitica:
a) I programmi delle trasmissioni speciali di propaganda culturale e artistica, destinate all’estero, effettuate dall’ente concessionario nazionale ai sensi dell’art. 60 della legge sul diritto d’autore 22.4.41, n. 633; b) I programmi della filodiffusione; c) Le composizioni musicali utilizzate in film pubblicitari o comunque eseguite in connessione con specifici annunci pubblicitari; d) Le singole utilizzazioni di durata inferiore a dieci minuti secondi. Tuttavia vengono prese in considerazione ai fini della ripartizione, sempre che ne sia possibile l’identificazione, le utilizzazioni della medesima opera – singolarmente inferiori a 10” – quando, nell’ambito della stessa trasmissione, siano reiterate in modo da raggiungere complessivamente una durata superiore ai 10” e) Le utilizzazioni musicali trasmesse ma non riconoscibili all’ascolto
3) Ai fini della ripartizione, la durata di ciascuna utilizzazione viene moltiplicata per un numero di punti fissato come segue, a seconda dell’area geografica di diffusione e della fascia oraria dei programmi radiofonici o televisivi nei quali essa risulta compresa;
PROGRAMMI TELEVISIVI DIURNI
- Nazionali 10 - Regionali 2 - Locali 1
PROGRAMMI TELEVISIVI NOTTURNI
- Nazionali 2 - Regionali 2 - Locali 1
PROGRAMMI RADIOFONICI
- Diurni 10 - Notturni 1
B) Emissioni radiofoniche
1) Per ciascuna composizione musicale, il risultato delle operazioni di cui alla lettera A) è moltiplicato per un diverso coefficiente, a seconda della funzione che la musica assolve nell’ambito dei programmi radiofonici:
a tal fine vengono individuate le seguenti funzioni:
Ø MUSICA PROTAGONISTA Quando sia utilizzata in primo piano e costituisca elemento determinante
Ø MUSICA DI COMMENTO Quando sia utilizzata per sottolineare/commentare eventi ovvero situazioni drammaturgiche e ne costituisca un necessario complemento
Ø MUSICA DI SOTTOFONDO E COMPLEMENTARE Quando sia trasmessa in prevalente concomitanza di parlato
Ø MUSICA IDENTIFICATIVA Quando sottolinei il momento di inizio, termine o interruzione (es.: sigle, stacchi, segnali di identificazione di rubriche fisse, intervalli, programmi con immagini fisse)
I coefficienti di valorizzazione vengono determinati come segue:
Funzione della musica Definizione dei programmi Coefficienti
Musica protagonista Concerti sinfonici, da camera, operistici 8
Tutti gli altri programmi 6
Musica di commento Opere drammatiche o letterarie 6
Musica di sottofondo o complementare Tutti i programmi 4
Musica identificativa Sigle, stacchi 2
Segnali di inizio o termine delle diffusioni, sigle o stacchi di rubriche fisse 1
2) Per ciascun semestre si determina il totale dei singoli addendi che, per ciascuna composizione musicale, costituiscono il risultato delle operazioni di cui alla lettera A) e al n. 1) di questa lettera B). Il quoziente fra la metà dell’importo attribuito alle emissioni radiofoniche per l’anno di cui si tratta e il totale dei risultati delle singole operazioni di cui sopra costituisce il valore del “punto radiofonia” per detto semestre. A ciascuna composizione musicale è attribuito un importo pari al prodotto del “punto radiofonia” per il corrispondente totale di cui al primo paragrafo di questo numero 2).
C) Emissioni televisive.
1) Per ciascuna composizione musicale, il risultato delle operazioni di cui alla lettera A) è moltiplicato per un diverso coefficiente, a seconda della funzione che la musica assolve nell’ambito dei programmi televisivi:
a tal fine vengono individuate le seguenti funzioni:
Ø MUSICA PROTAGONISTA Quando sia utilizzata in primo piano e costituisca elemento determinante
Ø MUSICA DI COMMENTO Quando sia utilizzata per sottolineare/commentare immagini ovvero elementi drammaturgici e costituisca un necessario complemento
Ø MUSICA DI SOTTOFONDO O COMPLEMENTARE Quando sia trasmessa in prevalente concomitanza di parlato
Ø MUSICA IDENTIFICATIVA Quando sottolinei il momento di inizio, termine o interruzione (es.: stacchi, segnali di identificazione di rubriche fisse, intervalli, programmi con immagini fisse)
I coefficienti di valorizzazione vengono determinati come segue:
Funzione della musica Definizione dei programmi Coefficienti
Musica protagonista Concerti sinfonici, da camera, operistici 30
Festival musicali e concerti di musica Leggera 24
Tutti gli altri programmi di varietà 12
Musica di commento Opere drammatiche e letterarie 10
Film, telefilm e documentari (fino a 6 Puntate o episodi), trasmissioni culturali e di approfondimento giornalistico 6
Film, telefilm e documentari (oltre la sesta puntata o episodio) 4
Musica di sottofondo o complementare Telegiornali, cronache 2
Programmi scolastici, didattici, educativi 4
Tutti gli altri programmi 6
Musica identificativa
Sigle e stacchi (prime quattro puntate) (Coefficiente del relativo programma)
Sigle, stacchi oltre le quattro puntate 1
Segnali di inizio o termine delle diffusioni, sigle o stacchi di rubriche fisse (per una durata di utilizzazione semestrale complessiva di ciascuna composizione non superiore a 30 minuti primi) 1
2) I coefficienti previsti per le opere drammatiche, film e telefilm , dietro domanda di uno degli aventi diritto interessati corredata dalla idonea documentazione, sono moltiplicati per tre per le composizioni espressamente composte, con effetto unicamente per la prima utilizzazione televisiva dell’intero programma per il quale sono state create. Nei casi di programmi a episodi o a puntate la maggiorazione è limitata ai primi sei episodi o puntate. La maggiorazione si applica, relativamente ai film destinati alle sale cinematografiche, unicamente ai film la cui prima visione cinematografica non sia anteriore a tre anni dall’anno della prima utilizzazione televisiva.
3) La Commissione della Sezione Musica esprime nel proprio seno un “Comitato Coefficienti” competente ad esprimere pareri sulla corretta attribuzione dei coefficienti radiotelevisivi indicati nelle precedenti lettere B) e C), sulle domande relative all’attribuzione delle maggiorazioni di cui al precedente numero 2), nonché sulla determinazione delle fasce orarie incidenti sulla individuazione dei coefficienti delle emissioni diurne e notturne. Per ciò che concerne le composizioni musicali registrate in film spettacolari o documentari prodotti per le sale cinematografiche, o in telefilm e documentari televisivi – quali risultano dal relativo programma musicale depositato alla Società e da questa accettato – la durata complessiva da prendersi in considerazione, in deroga al n. 2) della lettera A), è quella della diffusione televisiva di detti film o telefilm. Restano altresì ferme, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nelle lettere c) e d), n. 2) dell’art. 4 (Classe II).
4) Per ciascun semestre si determina il totale dei singoli addendi che, per ciascuna composizione musicale o per ciascun film o telefilm o documentario, costituiscono il risultato delle operazioni di cui alla lettera A) e ai nn. 1) e 2) di questa lettera C). Il quoziente fra la metà dell’importo attribuito alle emissioni televisive per l’anno di cui si tratta ai sensi della lettera A) e il totale dei risultati delle singole operazioni di cui sopra costituisce il valore del “punto televisione” per detto semestre. A ciascuna composizione musicale o a ciascun film o telefilm o documentario è attribuito un importo pari al prodotto del “punto televisione” per il corrispondente totale di cui al primo paragrafo di questo numero 4).
5) Gli importi costituenti diritti di emissione televisiva delle musiche registrate in film spettacolari o documentari, prodotti per le sale cinematografiche, o in telefilm e documentari televisivi sono corrisposti col rendiconto relativo alla Classe II e sotto il titolo del film o telefilm o documentario.
D) Il Consiglio di Amministrazione, su proposta della Commissione di Sezione e tenuto conto del volume di incassi, dei criteri di economicità gestionale, nonché della disponibilità dei programmi musicali, può stabilire criteri semplificati di ripartizione – sempre basati sui programmi musicali – individuando altresì le emittenti alle quali applicare detti criteri.
E) Altre emissioni radiofoniche e televisive.
1) Per quanto riguarda le emittenti alle quali non si applicano le disposizioni di cui alle precedenti lettere A), B), C) e D), le somme incassate annualmente dalla Società per emissioni radiofoniche o televisive (ivi compresa la quota relativa alla eventuale registrazione effettuata ai fini di dette emissioni) e i relativi programmi consegnati alla società, vengono conglobati e raggruppati ai fini della ripartizione come segue, a seconda delle caratteristiche della emissione:
a) Emissioni radiofoniche; b) Emissioni televisive
2) Le somme complessive incassate per emissioni radiofoniche sono attribuite annualmente come segue:
a) per due terzi alla Ripartizione supplementare generale (R.S.), di cui all'art. 11, lett. A); b) per un terzo alla Ripartizione supplementare di Classe V (R.S. Cl. V), di cui all'art. 11, lett. B).
3) Le somme complessive incassate per emissioni radiofoniche effettuate dalla Radio Vaticana sono ripartite con i criteri e le modalità stabiliti con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione, su parere della Commissione della Sezione Musica.
4) Le somme complessive incassate per emissioni televisive sono attribuite annualmente come segue:
a) per tre quinti alla musica compresa nella colonna sonora dei film spettacolari trasmessi; b) per un quinto alla Ripartizione supplementare generale (R.S.), di cui all’art.11, lettera A); c) per un quinto alla Ripartizione supplementare di Classe V (R.S. Cl. V), di cui all’art. 11, lettera B).
F) Comunicazione pubblica mediante apparecchi riceventi radiofonici, televisivi e di filodiffusione.
Gli incassi relativi agli apparecchi riceventi radiofonici e televisivi e di filodiffusione in pubblico sono ripartiti come segue:
1) L’80% degli incassi relativi agli apparecchi riceventi radiofonici e il 100% degli incassi relativi agli apparecchi riceventi di filodiffusione viene aggiunto, ai fini delle operazioni di ripartizione, agli incassi relativi alle emissioni radiofoniche effettuate dall’ente concessionario nazionale;
2) Il 20% degli incassi relativi agli apparecchi riceventi radiofonici viene attribuito alla Ripartizione supplementare generale (R.S.), di cui all’art. 11, lettera A);
3) Il 70% degli incassi relativi agli apparecchi televisivi viene aggiunto, ai fini delle operazioni di ripartizione, agli incassi relativi alle emissioni televisive effettuate dall’ente concessionario nazionale;
4) Il 30% degli incassi relativi agli apparecchi televisivi viene aggiunto, ai fini delle operazioni di ripartizione, agli incassi relativi alle emissioni televisive effettuate da organismi diversi dall’ente concessionario nazionale e rientranti nella lettera C).
G) Reclami avverso l’assegnazione dei coefficienti.
Sui reclami presentati dagli iscritti avverso l’assegnazione dei coefficienti di cui al n. 1) delle lettere B) e C) delibera la Commissione, sentito il Comitato Coefficienti di cui alla precedente lettera C), numero 3).
Art. 6
Classe IV
1) L’incasso relativo a ciascun concerto sinfonico, da camera e operistico nonché ai trattenimenti di musica jazz è suddiviso fra le composizioni musicali elencate nel programma relativo proporzionalmente alla durata delle rispettive esecuzioni.
2) L’incasso corrispondente a ciascun programma relativo a musiche eseguite a commento o in accompagnamento di opere drammatiche ed analoghe (cosiddette musiche di scena) è suddiviso fra le composizioni musicali elencate nel programma stesso proporzionalmente alla durata delle rispettive esecuzioni.
3) Salvo quanto previsto all’art. 10 relativamente agli incassi per abbonamenti periodici riguardanti gli strumenti meccanici e i suonatori ambulanti, per le altre esecuzioni comprese nella Classe IV l’incasso corrispondente a ciascun programma è attribuito per quota alle singole composizioni musicali elencate nel programma stesso.
4) Gli incassi relativi ad esecuzioni musicali effettuate per mezzo di strumenti meccanici collegati alla proiezione di diapositive pubblicitarie sono ripartiti ai sensi del successivo art. 10.
Art. 7
Per le Classi I e IV le composizioni elencate più volte nel programma riguardante lo stesso trattenimento sono considerate come eseguite una volta sola. Le composizioni eseguite in “zibaldoni” o “pot-pourri” eseguite in Classe IV partecipano alla ripartizione purchè la singola composizione sia eseguita per una durata non inferiore a trenta secondi.
Art. 8
Classe V
A) Riproduzioni meccaniche su dischi, nastri e apparecchi analoghi.
I compensi incassati per composizioni riprodotte su disco, nastro o altro supporto o apparecchio analogo destinato alla messa in circolazione per la vendita o la distribuzione al pubblico, sono attribuiti alle composizioni medesime in rapporto alla loro durata o al loro numero nell’ambito del relativo supporto.
B) Riproduzioni videofonomeccaniche su videodischi, videonastri, altri supporti e apparecchi analoghi.
I compensi incassati per composizioni riprodotte su videodisco, videonastro o altro supporto o apparecchio analogo destinato alla messa in circolazione per la vendita o la distribuzione al pubblico, sono attribuiti alle composizioni medesime in rapporto alla loro durata o al loro numero nell’ambito del relativo supporto.
C) Registrazioni ai fini delle diffusioni radiofoniche, televisive o per filo delle emittenti di cui alle lettere A, B e C dell’art. 5.
L’incasso relativo al diritto di registrazione ai fini delle diffusioni radiofoniche e televisive e della filodiffusione è ripartito tra le composizioni musicali utilizzate nei programmi radiofonici e televisivi mediante registrazioni effettuate a tali fini, ovvero comprese in programmi registrati ed Inviati ad altre imprese ai fini della loro utilizzazione radiofonica o televisiva; ciascuna composizione partecipa alla ripartizione in proporzione alla durata di utilizzazione in minuti secondi.
Ai fini della ripartizione, la durata di ciascuna utilizzazione viene moltiplicata per un numero di punti fissato come segue:
- Punti 10 per i programmi nazionali; - Punti 2 per i programmi diffusi da una stazione generatrice singola collegata con altre stazioni ripetitrici e per i programmi radiofonici in stereofonia anche se nazionali; - Punti 1 per i programmi diffusi da una stazione generatrice singola.
Non sono comunque presi in considerazione ai fini della ripartizione analitica:
a) I programmi delle trasmissioni speciali di propaganda culturale e artistica, destinate all’estero, effettuate dall’ente concessionario nazionale ai sensi dell’art. 60 della legge sul diritto d’autore 22.4.41, n. 633; b) I programmi della filodiffusione; c) Le composizioni musicali utilizzate in film pubblicitari o comunque eseguite in connessione con specifici annunci pubblicitari; d) Le singole utilizzazioni di durata inferiore a dieci minuti secondi. Tuttavia vengono prese in considerazione ai fini della ripartizione – sempre che ne sia possibile l’identificazione - le utilizzazioni della medesima opera – singolarmente inferiori a 10” – quando, nell’ambito della stessa trasmissione, siano reiterate in modo da raggiungere complessivamente una durata superiore ai 10”; e) Le composizioni musicali trasmesse che non siano riconoscibili all’ascolto.
Le seguenti tipologie di utilizzazione partecipano alla ripartizione dei diritti di registrazione con le seguenti durate:
Tipologia di utilizzazione Durata
Musica di commento di film di lungometraggio Ridotta ad un quarto della effettiva durata
Musica di commento di telefilm, documentari, cartoni animati Ridotta ad un dodicesimo della effettiva durata
Musica di sottofondo o complementare Ridotta ad un terzo della effettiva durata
Musica identificativa di sigle, stacchi e segnali di programmi Ridotta ad un terzo della effettiva durata
Musica identificativa di sigle, stacchi e segnali di inizio o termine delle emissioni e delle rubriche fisse Durata semestrale complessiva non superiore a trenta minuti primi.
L’importo attribuibile a ciascuna composizione musicale costituente opera semioriginale oppure elaborazione da opera di pubblico dominio viene ridotto in proporzione alla quota complessiva che, per la medesima composizione, è riconosciuta agli aventi diritto nella ripartizione di compensi incassati per le pubbliche esecuzioni.
D) Compensi incassati forfettariamente
I compensi incassati forfettariamente a corrispettivo di utilizzazioni per la registrazione e la riproduzione meccanica di opere la cui identificazione non sia possibile sono attribuiti alla Ripartizione supplementare di Classe V (R.S. Cl. V), di cui all’art. 11, lettera B).
Art. 9
Classe VI
a) Prelevamento di files musicali a mezzo rete telematica (downloading)
I compensi incassati per il prelevamento di files musicali a mezzo rete telematica sono attribuiti semestralmente alle composizioni elencate nei singoli “report” consegnati periodicamente alla SIAE a cura dei content providers, in relazione all’importo versato per ogni singola composizione
b) Caricamento e diffusione pubblica di files musicali a mezzo rete telematica e/o di telecomunicazione (streaming-webcasting).
1) I compensi incassati per la diffusione pubblica di files musicali a mezzo rete telematica e/o di telecomunicazione sono attribuiti semestralmente alle composizioni elencate nei singoli “report” consegnati periodicamente alla SIAE a cura dei content providers.
2) Nel caso in cui vengano consegnati report di utilizzazioni concernenti incassi relativi ad importi per i quali il Consiglio di Amministrazione, su parere della Commissione di Sezione non riterrà conforme a criteri di economicità la ripartizione analitica, i compensi incassati saranno attribuiti a coloro che abbiano concorso alla ripartizione di cui alla precedente lettera a), proporzionalmente all’ammontare dei relativi rendiconti analitici.
Art. 10
Gli incassi effettuati:
a) in relazione a programmi di pubbliche esecuzioni musicali che – malgrado ogni diligenza della Società e indipendentemente dalle sanzioni per gli inadempienti previste dalla legge e dal permesso della Società stessa – non siano stati consegnati in tempo utile per le operazioni di ripartizione relative al semestre di competenza; b) mediante abbonamenti periodici, per pubbliche esecuzioni effettuate a mezzo di strumenti meccanici di qualsiasi tipo (esclusi gli apparecchi riceventi radiofonici, televisivi e di filodiffusione in pubblico) o da suonatori ambulanti,
sono attribuiti per il 70% alla Ripartizione supplementare generale (R.S.), di cui all’art. 11, lettera A) e per il 30% alla Ripartizione supplementare di Classe V (R.S. Cl. V), di cui all’art. 11, lettera B).
Art. 11
1) Annualmente vengono effettuate le seguenti ripartizioni proporzionali:
A) Ripartizione supplementare generale (R.S.)
A coloro che abbiano concorso alla ripartizione per la Sezione Musica e proporzionalmente all’ammontare di tutti i rendiconti analitici delle due ripartizioni semestrali precedenti, viene attribuito pro quota il totale delle somme a ciò destinate ai sensi delle seguenti norme della presente ordinanza:
- Art. 5, lettera E), n. 2 lettera a) (due terzi delle somme incassate per le altre emissioni radiofoniche); - Art. 5, lettera E), n. 4 lettera b) (un quinto delle somme incassate per le altre emissioni televisive); - Art. 5, lettera F), n. 2 (20% degli incassi relativi agli apparecchi riceventi radiofonici in pubblico); - Art. 10 (70% degli incassi relativi ai programmi mancanti e agli abbonamenti periodici per le pubbliche esecuzioni a mezzo strumenti meccanici).
B) Ripartizione supplementare di Classe V (R.S. Cl. V)
A coloro che abbiano concorso alla ripartizione per la Sezione Musica e proporzionalmente all’ammontare di tutti i rendiconti analitici di Classe V, lettera A), delle due ripartizioni semestrali precedenti, viene attribuito pro quota il totale delle somme a ciò destinate ai sensi delle seguenti norme della presente ordinanza:
- Art. 3, lettera B), n. 4) (24% degli incassi relativi ai balli e trattenimenti con ballo con esecuzioni mediante strumento meccanico);
- Art. 5, lettera E), n. 2), lettera b) (un terzo delle somme incassate per le altre emissioni radiofoniche); - Art. 5, lettera E), n. 4) lettera c) (un quinto delle somme incassate per le altre emissioni televisive); - Art. 8, lettera D) (compensi incassati forfettariamente a corrispettivo di autorizzazioni per la registrazione e la riproduzione meccanica di opere la cui identificazione non sia possibile); - Art. 10 (30% degli incassi relativi ai programmi mancanti e agli abbonamenti periodici per le pubbliche esecuzioni a mezzo di strumenti meccanici).
C) Ripartizione supplementare di Classe I BALLO (R.S. Cl. I-BL)
A coloro che abbiano concorso alla ripartizione per la Sezione Musica e proporzionalmente all’ammontare di tutti i rendiconti analitici di Classe I, lettera A (Ballo dal vivo), delle due ripartizioni semestrali precedenti, viene attribuito pro quota il totale delle somme a ciò destinate ai sensi delle seguenti norme della presente ordinanza:
· Art. 3, lettera A), numero 2 · Art. 3, lettera B), numero 2
D) Ripartizione supplementare di Classe I CONCERTINI (R.S. Cl. I-Conc.)
A coloro che abbiano concorso alla ripartizione per la Sezione Musica e proporzionalmente all’ammontare di tutti i rendiconti analitici di Classe V, lettera C), delle due ripartizioni semestrali precedenti, viene attribuito pro quota il totale delle somme a ciò destinate ai sensi delle seguenti norme della presente ordinanza:
· Art. 3, lettera B), numero 3 · Art. 3, lettera C), numero 2
2) Ripartizione supplementare di Classe II (R.S. Cl. II)
Semestralmente, gli importi di cui alla lettera d) dell’art. 4 (importi residuali di Classe II) sono attribuiti a coloro che abbiano concorso alla ripartizione per la Classe II e proporzionalmente all’ammontare dei rendiconti analitici relativi a tale Classe per il semestre cui gli importi stessi si riferiscono.
Art. 12
La Società, anche ai sensi del contratti-tipo di reciproca rappresentanza con le Società di autori straniere, può dedurre dagli incassi netti da essa effettuati per diritti di esecuzione musicale una quota pari al 10% da destinare a favore degli associati alla SIAE le cui opere sono assegnate alla Sezione Musica, ai fini previdenziali, assistenziali e di incoraggiamento delle arti nazionali.
L’utilizzazione di tale importo è stabilita annualmente con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sentita la Commissione della Sezione Musica.
In tal caso gli importi che, per effetto di norme regolamentari (ivi comprese le disposizioni della presente ordinanza), non vengono attribuiti, sono annualmente ripartiti a coloro che hanno concorso alla ripartizione per la Sezione Musica e proporzionalmente all’ammontare di tutti i rendiconti relativi all’anno e alle Classi di ripartizione cui gli importi stessi si riferiscono.
Tuttavia, fino all’emanazione di una apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione, su parere della Commissione della Sezione Musica, con la quale sia stata data esecuzione alle previsioni di cui ai primi due commi del presente articolo, gli importi di cui al secondo comma sono destinati a un Fondo Speciale Integrativo (FSI) entro il limite massimo del 10% degli incassi. L’utilizzazione del FSI è stabilita annualmente con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sentita la Commissione della Sezione Musica. Nell’utilizzazione di detto Fondo saranno particolarmente prese in considerazione provvidenze a favore di iscritti le cui opere sono assegnate alla Sezione Musica, ai fini previdenziali, assistenziali e di incoraggiamento delle arti nazionali, anche ai sensi del contratto-tipo di reciproca rappresentanza con le Società di autori straniere.
Nell’ambito delle provvidenze di cui al presente articolo saranno adottati particolari criteri a favore del repertorio della Sezione Musica, con speciale riguardo alla promozione delle composizioni da concerto e del patrimonio musicale del passato nonché alla diffusione del repertorio all’estero. Il FSI potrà inoltre essere utilizzato per adottare particolari criteri a favore delle opere lirico-musicali, la cui utilizzazione non rientra esclusivamente nella competenza della Sezione Musica.
Art. 13
Le somme che, a seguito delle operazioni previste dalla presente ordinanza, risultano attribuite alle varie composizioni musicali, sono quindi ripartite in base ai bollettini di dichiarazione depositati alla società, subordinatamente a quanto è prescritto dall’art. 56 del Regolamento Generale.
I rendiconti indicheranno, in particolare, la quota parte di spettanza dell’interessato.
Gli importi accreditati per ciascuna composizione musicale dalle Società straniere collegate sono attribuiti, sul rendiconto per l’iscritto, distintamente per ciascuna delle Società di provenienza, in misura tale che, tenuto conto delle quote eventualmente trattenute da dette Società, corrisponda alle condizioni stabilite dal bollettino di dichiarazione, salvi gli effetti delle speciali norme regolamentari riguardanti la cessione di opere all’estero.
Art. 14
Salvo quanto diversamente stabilito dalla presente Ordinanza, la ripartizione è effettuata semestralmente e le relative somme sono liquidate agli iscritti:
a) Per le utilizzazioni del I semestre dell’anno (gennaio-giugno) entro il mese di gennaio dell’anno successivo relativamente alle Classi I, II, IV e V lettere A) e B); entro il mese di luglio dell’anno successivo relativamente alle Classi III e V lettera C);
b) Per le utilizzazioni del II semestre dell’anno (luglio-dicembre) entro il mese di luglio dell’anno successivo relativamente alle Classi I, II, IV e V lettera A) e B); entro il mese di gennaio del secondo anno successivo relativamente alle Classi III e V lettera C).
Le somme accreditate dalle Società straniere e delle quali la SIAE abbia riscosso il controvalore in lire sono ripartite relativamente alle riscossioni avvenute nel primo semestre entro il mese di gennaio dell’anno successivo, e relativamente alle riscossioni avvenute nel secondo semestre entro il mese di luglio dell'anno successivo.
Art. 15
La presente Ordinanza abroga la precedente ed ogni altra contraria disposizione. Essa si applica alle operazioni di ripartizione degli incassi effettuati dal 1° gennaio 2001 relativi alle utilizzazioni di opere già dichiarate o da dichiararsi, con esclusione degli incassi di classe I relativi a manifestazioni il cui inizio abbia avuto luogo entro il 31 dicembre 2000 e comunque liquidate entro e non oltre il 10 gennaio 2001. La ripartizione è effettuata al netto della quota spettante alla SIAE sui compensi per l’utilizzazione delle opere tutelate.
Art. 16
La presente ordinanza entra in vigore successivamente alla pubblicazione sul Bollettino Sociale con decorrenza dal 1° gennaio 2001.
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