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STATUTO DELLA
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI
Art. 1. Struttura e
funzioni
1. La Società italiana autori ed editori è ente pubblico a base
associativa con sede in Roma.
2. Essa svolge le seguenti funzioni:
a) esercita l'attività di intermediazione, comunque attuata sotto
ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato di
autori o loro eredi, rappresentanza ed anche cessione per l'esercizio dei
diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di
riproduzione e di radiodiffusione, ivi compresa la comunicazione attuata
attraverso ogni mezzo tecnico delle opere tutelate;
b) cura la tenuta dei registri di cui all'art. 103 della legge 22
aprile 1941 n. 633;
c) assicura la migliore tutela dei diritti di cui alla lettera a)
nell'ambito della società dell'informazione, nonché la protezione lo
sviluppo delle opere dell'ingegno;
d) gestisce i servizi di accertamento e riscossione di imposte,
contributi e diritti, anche in base a convenzioni con pubbliche
amministrazioni, regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati;
e) svolge gli altri compiti attribuiti dalle leggi;
f) svolge le attività strumentali e sussidiarie a quelle qui
indicate;
g) assicura la distinzione tra la gestione relativa alla tutela del
diritto di autore e dei diritti connessi, questi ultimi nei limiti
dell'art. 180-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e la gestione
relativa agli ulteriori servizi, attuando la separazione contabile tra le
due distinte gestioni, per ciascuna delle quali deve essere perseguito
l'equilibrio finanziario;
h) assicura ripartizione dei proventi dei diritti d'autore tra gli
aventi diritto anche secondo l'effettivo contributo di ciascuno alla loro
formazione e l'applicazione di quote di spettanza sui compensi di cui
all'art. 18, lettera b) anche tenendo conto delle condizioni mediamente
praticate in ambito comunitario.
Art. 2. Base associativa
1. Sono associati ordinari le persone fisiche e giuridiche
italiane, titolari di diritti tutelabili in quanto autori, editori,
concessionari di diritti di rappresentazione, produttori o concessionari
di opere cinematografiche e tutte le altre persone fisiche e giuridiche
dei Paesi membri dell'U.E. che siano titolari di diritti d'autore e che
facciano domanda di iscrizione, a condizioni di reciprocità per quanto
concerne le iscrizioni presso le società consorelle.
2. Sono associati straordinari i cittadini dei Paesi non membri
dell'U.E., titolari di diritti d'autore, i titolari di diritti connessi,
gli eredi o aventi causa dei titolari di diritti d'autore e tutti gli
altri che conferiscono alla SIAE un mandato.
3. La qualità di associato ordinario si acquisisce a domanda,
previo accertamento da parte della Società del verificarsi delle
condizioni di seguito indicate:
a) aver conferito mandato alla SIAE da almeno un anno;
b) aver maturato attraverso la Società somme per diritti d'autore
non inferiori al doppio del contributo associativo annuo vigente alla data
di presentazione della domanda;
c) presentare, con la domanda di associazione, la documentazione
richiesta dalla Società per attestare l'appartenenza alla categoria per
la quale si richiede l'associazione stessa.
4. Il rapporto associativo ha durata di quattro anni a decorrere
dal rinnovabile di quadriennio in quadriennio e si interrompe per: a)
perdita del requisito della cittadinanza o della nazionalità previsti al
comma 1;
b) dimissioni, da presentare almeno sei mesi prima della scadenza
del quadriennio;
c) radiazione;
d) morte;
e) cessazione dell'attività se trattasi di persona giuridica;
f) cessazione della durata dei diritti affidati alla Società
quando questa sia inferiore ai quattro anni;
g) decadenza, per mancato pagamento del contributo annuo associativo per
la durata di due anni consecutivi.
5. L'associato ordinario gode dei diritti ed e' tenuto al rispetto
degli obblighi previsti dalle norme del presente statuto e dei
regolamenti, ovvero adottate dai competenti organi sociali.
All'associato ordinario che contravvenga a disposizioni statutarie e/o
regolamentari sono inflitte le sanzioni previste dal regolamento generale.
Il caso di comportamenti di particolare gravità che rendano incompatibili
i rapporti dell'associato ordinario con la Società, l'assemblea può
deliberate la radiazione dell'associato.
Art. 3. Organizzazione
1. Sono organi deliberativi della Società
a) l'assemblea;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il presidente.
2. Sono organi consultivi della Società le commissioni di sezione.
3. Sono organi di controllo della Società
a) il collegio dei revisori;
b) l'ufficio di controllo interno.
Art. 4. Composizione dell'assemblea
1. L'assemblea e' composta di 64 membri, eletti ogni quattro anni
dagli associati ordinari in modo da assicurare la rappresentanza di autori
ed editori nelle seguenti proporzioni: 16 autori; 16 editori della musica;
4 autori e 4 produttori di film e di opere assimilate; 6 autori, 2 editori
e 2 concessionari e cessionari del dramma e della prosa, della rivista e
della commedia musicale, dell'operetta e delle opere radiotelevisive; 2
autori e 4 editori di opere liriche, di balletti, oratori e opere
analoghe; 4 autori e 4 editori di opere letterarie, multimediali e delle
arti plastiche e figurative.
2. L'elezione si svolge su base provinciale. In ogni provincia e'
costituito un seggio. Il voto per corrispondenza e' ammesso nel caso di
invalidità con certificazione dello stato e della firma.
3. Un regolamento approvato dall'assemblea con la maggioranza
qualificata dei due terzi, stabilisce i requisiti per l'elettorato attivo
e per quello passivo nonché le procedure per la formazione delle liste
elettorali e per la costituzione dei seggi, per lo svolgimento delle
elezioni e per lo scrutinio, in modo da assicurare una effettiva
rappresentanza della minoranza nell'assemblea nei termini che verranno
stabiliti dal regolamento elettorale.
4. Il regolamento di cui al comma precedente dovrà essere
preventivamente approvato dall'autorità vigilante. Il regolamento dovrà
consentire un'effettiva rappresentanza delle varie sezioni in assemblea.
Ai fini elettorali, gli associati ordinari votano separati in due
categorie, quella degli autori e quella degli editori, produttori e/o
assimilati. Per la formazione delle liste elettorali dovranno essere
determinate fasce reddituali che potranno essere diverse per ogni singola
sezione.
Art. 5. Compiti dell'assemblea
1. L'assemblea:
a) designa, con la maggioranza qualificata dei due terzi dei
componenti nelle prime due votazioni e a maggioranza assoluta dalla terza
votazione il presidente e i membri ad essa assegnati del consiglio di
amministrazione;
b) elegge i membri delle commissioni consultive di sezione;
c) elegge quattro componenti effettivi ed uno supplente del
collegio dei revisori;
d) definisce gli indirizzi e vigila sul funzionamento della Società;
e) approva e modifica, con la prime due votazioni e a maggioranza
qualificata dei due terzi dei componenti, lo statuto, il regolamento
generale, il regolamento elettorale, il regolamento per il Fondo di
solidarietà;
f) delibera i provvedimenti di radiazione;
g) approva annualmente il bilancio preventivo e il conto
consuntivo.
2. L'elezione di cui alla lettera b) del comma precedente avviene
con votazioni separate. Nell'assemblea i delegati che sono l'espressione
di ogni singola sezione designano i membri delle rispettive commissioni.
Il numero dei componenti delle stesse verrà stabilito dal regolamento
generale.
Art. 6. Composizione del consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione e' composto, oltre che dal presidente,
da 8 membri, 5 dei quali sono designati ogni quattro anni dall'assemblea,
in modo che siano adeguatamente rappresentati autori ed editori o
assimilati e 3 membri nominati ogni 4 anni ai sensi dell'art. 13, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 419/1999.
2. La carica di consigliere e' incompatibile con quelle di membro
dell'assemblea e di componente delle commissioni di sezione. 3. La nomina
dei consiglieri, salvo quanto previsto dall'art. 8, e' disposta con
decreto dell'Autorità di vigilanza.
Art. 7. Compiti del consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione:
a) svolge tutti i compiti ordinari e straordinari della Società;
b) redige e approva il regolamento di organizzazione e di
funzionamento della Società;
c) redige e propone all'approvazione dell'assemblea le modifiche
statutarie e i regolamenti indicati nell'art. 5, comma 1; d) redige
annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo.
2. Il consiglio di amministrazione, sentite le competenti
commissioni di cui all'art. 10, determina annualmente i criteri di
ripartizione dei proventi tra gli aventi diritto e li sottopone
all'approvazione del Ministro vigilante. Invia i criteri alle sezioni, che
provvedono alla redazione dell'ordinanza di ripartizione. L'ordinanza di
ripartizione e' approvata ed emanata dal consiglio di amministrazione.
Art. 8. Nomina del Presidente
1. Il presidente, ferma la designazione dell'assemblea, e' nominato
ai sensi dell'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art. 9. Compiti del Presidente
1. Il presidente convoca e presiede l'assemblea e il consiglio di
amministrazione e rappresenta legalmente la società. Il caso di assenza o
impedimento il presidente e' sostituito da un membro elettivo del
consiglio di amministrazione nominato dal consiglio stesso nella prima
adunanza.
Art. 10. Commissioni di sezione
1. Sono costituite commissioni di sezione per la musica; il cinema
e le opere assimilate; il dramma, la prosa, la commedia musicale,
l'operetta, la rivista e le opere radiotelevisive; le opere letterarie e
le arti figurative; la lirica.
2. Le commissioni di sezione svolgono funzioni consultive dando
parere obbligatorio, ma non vincolante, al consiglio di amministrazione,
in ordine ai criteri di ripartizione dei diritti d'autore, alle misure dei
compensi per le utilizzazioni delle opere assegnate alla sezione e alle
altre materie indicate dal regolamento per l'organizzazione e il
funzionamento.
3. La qualità di componente delle commissioni di sezione non e'
compatibile con la qualità di membro dell'assemblea.
4. Le commissioni di sezione svolgono, su richiesta degli interessati, nei
rispettivi settori, compiti di conciliazione tra gli associati.
Art. 11. Composizione del collegio dei revisori
1. Il collegio dei revisori e' composto di cinque membri effettivi
e due supplenti; quattro membri effettivi ed uno supplente sono eletti
dall'assemblea, uno effettivo, con funzioni di presidente, ed uno
supplente, sono nominati dal Ministro del tesoro, bilancio e
programmazione economica.
2. I membri del collegio dei revisori sono scelti tra persone in
possesso di specifica professionalità iscritte nel registro dei revisori
contabili.
Art. 12. Compiti del collegio dei revisori
1. Il collegio dei revisori svolge i compiti indicati dagli
articoli 2397 e seguenti del codice civile.
Art. 13. Il direttore generale
1. Il direttore generale e' nominato e revocato con deliberazione
del consiglio di amministrazione tra esperti dei problemi di
amministrazione. Il rapporto di servizio e' regolato con contratto,
eventualmente rinnovabile, di durata non inferiore a due e non superiore a
quattro anni.
2. Il direttore generale svolge i compiti di coordinamento,
direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale, al
fine di assicurate la realizzazione degli indirizzi ed il conseguimento
dei risultati previsti da consiglio di amministrazione ed e' responsabile
dei risultati complessivamente raggiunti.
In particolare il direttore generale:
a) partecipa senza diritto di voto alle riunioni del consiglio di
amministrazione, al quale può formulare pareri e proposte in merito ad
ogni questione inerente alla gestione amministrativa ed organizzativa
della Società;
b) esercita le funzione che gli sono affidate dal consiglio di
amministrazione e quelle previste dal regolamento della Società di cui
all'art. 22 del presente statuto e gestisce l'attuazione delle decisione
del consiglio di amministrazione allocando conseguentemente le risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili;
c) sovraintende alle attività di acquisizione delle entrate ed
esercita altresì i poteri di spesa nei limiti delle previsioni del
bilancio ed in conformità alle modalità e forme stabilite dal
regolamento di cui all'art. 22;
d) cura la gestione amministrativa ed organizzativa della Società
svolgendo funzioni di coordinamento, vigilanza e controllo degli uffici,
anche attribuendo a singoli dirigenti la responsabilità di specifici
progetti riguardanti più strutture gestionali; e) adotta gli atti
relativi alla gestione del personale con rapporto di lavoro dipendente o
autonomo, nei limiti, nei modi e con le forme previste dal regolamento
interno di cui all'art. 22 e dai contratti collettivi;
f) verifica l'efficienza, efficacia ed economicità dell'attività
di gestione al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi
di correzione, il rapporto tra costi e risultati.
Art. 14. Struttura della Società e dirigenti generali
1. La Società é organizzata in un ufficio di diretta
collaborazione degli organi di cui all'art. 3, comma 1, e in non più di
cinque divisioni.
2. L'ufficio di diretta collaborazione, svolge esclusive competenze
di supporto agli organi decisionali.
3. Le divisioni, cui sono preposti dirigenti generali, possono
essere articolate in uffici centrali e periferici di livello dirigenziale
non generale. Il numero di tali uffici non può essere superiore a 60, di
cui non più di 20 quali uffici periferici.
4. Il regolamento interno di cui all'art. 22, nel rispetto dei
principi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed in
particolare ai criteri di cui all'art. 2, comma 1, del medesimo decreto,
individua gli uffici centrali e periferici che fanno capo alle divisioni,
nonché le modalità di preposizione agli uffici.
5. I dirigenti generali gestiscono le strutture cui sono preposti
utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali affidate per
l'attuazione delle attività e dei programmi loro assegnati. Essi
rispondono del conseguimento dei risultati.
A tal fine:
a) esercitano, nei limiti delle risorse loro affidate, i poteri di
spesa in conformità alle modalità e forme stabilite dal regolamento di
cui all'art. 22;
b) svolgono funzioni di propulsione, coordinamento, vigilanza e
controllo nei confronti degli uffici dipendenti;
c) esercitano le altre funzioni che siano loro affidate dal
regolamento interno di cui all'art. 22.
Art. 15. Ufficio di controllo interno e ufficio relazioni con il
pubblico
1. L'Ufficio di controllo interno svolge compiti di controllo anche
strategico finalizzati alla ottimizzazione dell'attività degli uffici
della Società, riferendo al consiglio di amministrazione e, se richiesto,
all'assemblea. I componenti dell'ufficio sono nominati e revocati dal
consiglio di amministrazione sentita l'assemblea e possono essere sia
dipendenti della Società sia esterni ad essa.
2. L'ufficio relazioni con il pubblico svolge i compiti previsti
dall'art. 8 della legge 7 giugno 2000, n. 150. L'ufficio e' composto da
personale dipendente della Società.
Art. 16. Vigilanza
1. La vigilanza sulla Società è svolta dal Ministero per i beni e
le attività culturali. L'attività di vigilanza e' svolta sentito il
Ministro delle finanze per le materie di sua specifica competenza.
Art. 17. Patrimonio
1. Il patrimonio della Società è costituito da:
a). beni immobili e mobili di proprietà della Società ad essa
pervenuti per acquisti, lasciti, donazioni o derivanti da investimenti
effettuati a fronte delle riserve;
b) avanzi di gestione destinati ad incremento del patrimonio.
Art. 18. Proventi
1. I proventi della Società sono costituiti da:
a) contributi degli associati;
b) quote di spettanza sui compensi per l'utilizzazione delle opere
tutelate;
c) corrispettivi sui servizi;
d) rendite;
e) contributi, erogazioni, donazioni.
Art. 19. Bilancio
1. L'esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e si chiude il 31
dicembre di ogni anno.
2. Per ogni esercizio sono redatti il bilancio preventivo da
approvare entro il mese di novembre ed il conto consuntivo da approvare
entro il mese di giugno.
3. Il bilancio consuntivo, dopo l'approvazione dell'assemblea, e'
trasmesso all'Autorità vigilante, ai sensi dell'art. 13 del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 419/1999, per l'approvazione. Il bilancio
preventivo, dopo l'approvazione dell'assemblea, e' comunicato all'Autorità
di vigilanza.
Art. 20. Fondo di solidarieta'
1. La Società esercita forme di solidarietà attraverso un
autonomo fondo al quale gli associati ordinari contribuiscono nella misura
del 4% dei diritti d'autore ovvero del 2% per gli editori, concessionari e
produttori che non possano beneficiare delle prestazioni erogate dal
fondo.
2. Un apposito regolamento determina criteri e modalità per la
concessione delle prestazioni agli associati ordinari. Il regolamento e'
comunicato all'Autorità di vigilanza.
3. La Società gestisce il fondo di cui al comma 1 per conto degli
associati ordinari.
Art. 21. Promozione
1. Il consiglio di amministrazione, valendosi del giudizio di un
comitato espresso dall'assemblea e su proposta delle commissioni di
sezione, decide con apposita dotazione di fondi, la concessione di borse
di studio, di finanziamenti o altri benefici anche ai non associati al
fine di promuovere meritevoli nuove iniziative nell'ambito dei settori
indicati dall'art. 10, comma 1.
2. Il consiglio di amministrazione, quando ve ne sia disponibilità
di bilancio, delibera l'assegnazione di sussidi a favore della Cassa
nazionale di assistenza compositori autori e librettisti di musica
popolare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre
1970, n. 888 e di altre casse o istituzioni aventi le stesse
caratteristiche e finalità.
Art. 22. Regolamento di organizzazione e funzionamento
1. Alla disciplina della organizzazione e del funzionamento della
Società, per quanto non previsto dal presente statuto, provvede il
regolamento di organizzazione e funzionamento, adottato con la maggioranza
qualificata dei due terzi dei componenti del consiglio di amministrazione.
Il regolamento e' comunicato all'Autorità di vigilanza.
Art. 23. Norme transitorie
L'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione, e con la
maggioranza qualificata dei due terzi disciplina il passaggio degli
attuali iscritti soci e mandanti tra gli associati ordinari o straordinari |