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Controversie Siae e Ricorrenti Ordinanza di Ripartizione 1991
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Note
cronologiche SIAE Il TAR Lazio
sez. III ter con sen. 1929/93 decide per l’annullamento della delibera
presidenziale 4 dicembre 1990 “modifiche alla vigente ordinanza di
ripartizione con effetto dal 1° Gennaio 1991” richiamando nella
motivazione la sentenza della VI sez. del consiglio di stato n° 97/92 che
aveva statuito l’illegittimità degli organi sociali, e quindi degli
atti da loro emessi e commissariato l’ente. Inoltre proprio la situazione contingente non ha
consentito di anticipare, così come in un primo momento previsto in
ossequio alle raccomandazioni provenienti dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri di cui alla nota prot. n. DIE/3/DAUT/3057/SO.23 del 09.02.93
la liquidazione dei diritti del repertorio della Sezione Musica. Il TAR del Lazio in motivazione precisava,
peraltro, che l’annullamento dell’ordinanza non doveva intendersi come
automatico ritorno all’ordinanza precedente in vigore (quella del 1989),
ma che invece verosimilmente, “dovrà
essere riconsiderata dall’Amministrazione radicalmente tutta la materia
oggetto del contendere, fissando le nuove regole del gioco attraverso una
più attenta comparazione e il giusto coordinamento di tutti gli interessi
coinvolti nel procedimento di ripartizione”. Il TAR del Lazio, con decisione n. 406 del
28.02.94 si è successivamente pronunciato sulla delibera presidenziale
09.12.92 che aveva apportato ulteriori modifiche all’ordinanza di
ripartizione della Sezione Musica da applicarsi a decorrere dalla
ripartizione dei compensi per diritti d’autore al 1° Settembre 1993,
annullandola per gli stessi motivi di illegittimità degli organi
proponenti. L’esecutività delle suddette decisioni del TAR
è stata peraltro sospesa dal consiglio di Stato che, pronunciandosi sui
relativi procedimenti incidentali con ordinanze nn.3241 e 3242 del
29.04.94, ha ritenuto “più
consistente e grave pregiudizio, difficilmente poi ripianabile
quello della SIAE in relazione alla esecuzione della stessa sentenza che
implicherebbe l’applicazione di diversi e non sufficientemente definiti
criteri per il riparto dei compensi, con sostanziale incidenza
sull’efficienza e buon andamento dell’Ente medesimo”. La corte costituzionale ha rilevato che la SIAE
opera in “indubbia posizione di preminenza fondata su un’esigenza di
interesse generale e quindi pubblica di adeguata protezione del diritto
d’autore (sen. 65/72). Questo ha giustificato un intervento della
Antitrust con l’intervento 3195 SIAE/SILB nel quale emerge chiaramente
“il comportamento della SIAE poiché
non ha garantito fino all’adozione dell’ordinanza commissariale 137
del 14.07.95, con cui vengono introdotti nuovi criteri di ripartizione a partire dal Gennaio 1996, un’equa ripartizione dei
proventi per diritto d’autore agli autori compositori ed editori, in tal
modo rendendo ingiustificatamente gravose tariffe imposte ai gestori delle
sale da ballo, costituisce violazione dell’art.3 l.287/1990” Contro la delibera 137 presentarono ricorso 1500
autori ed editori e la SIAE, nel corso dell’udienza del 05.03.96,
confermò l’iniquità del sistema impegnandosi ad avviare immediate
procedure di riforma che poi non sono seguite. A scopo palesemente dilatatorio la SIAE presentò
in Cassazione un ricorso per difetto di giurisdizione che le venne
respinto perché, afferma il supremo collegio, “…l’ordinanza
di ripartizione è un atto amministrativo a contenuto generale,
estrinsecazione del potere di organizzazione dell’Ente…” mentre
”…la successiva fase attuativa di ripartizione concreta dei proventi,
fase detta gestionale, di natura sicuramente privatistica…” SITUAZIONE ATTUALE Attualmente per l’impossibilità di ottenere
una equa liquidazione del danno subito dagli autori ed editori coinvolti
in sede di giurisdizione amministrative, la causa è passata a ruolo nel
Tribunale di Roma dividendosi in due “fronti” a cui aderiscono
due gruppi di ricorrenti. Uno dei due ha appena ricevuto un rinvio per la
discussione sull’an. il documento va aggiornato |
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