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Controversie Siae e Ricorrenti Ordinanza di Ripartizione 1991

Note cronologiche SIAE

Il TAR  Lazio sez. III ter con sen. 1929/93 decide per l’annullamento della delibera presidenziale 4 dicembre 1990 “modifiche alla vigente ordinanza di ripartizione con effetto dal 1° Gennaio 1991” richiamando nella motivazione la sentenza della VI sez. del consiglio di stato n° 97/92 che aveva statuito l’illegittimità degli organi sociali, e quindi degli atti da loro emessi e commissariato l’ente.

Inoltre proprio la situazione contingente non ha consentito di anticipare, così come in un primo momento previsto in ossequio alle raccomandazioni provenienti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui alla nota prot. n. DIE/3/DAUT/3057/SO.23 del 09.02.93 la liquidazione dei diritti del repertorio della Sezione Musica.

Il TAR del Lazio in motivazione precisava, peraltro, che l’annullamento dell’ordinanza non doveva intendersi come automatico ritorno all’ordinanza precedente in vigore (quella del 1989), ma che invece verosimilmente, “dovrà essere riconsiderata dall’Amministrazione radicalmente tutta la materia oggetto del contendere, fissando le nuove regole del gioco attraverso una più attenta comparazione e il giusto coordinamento di tutti gli interessi coinvolti nel procedimento di ripartizione”.

Il TAR del Lazio, con decisione n. 406 del 28.02.94 si è successivamente pronunciato sulla delibera presidenziale 09.12.92 che aveva apportato ulteriori modifiche all’ordinanza di ripartizione della Sezione Musica da applicarsi a decorrere dalla ripartizione dei compensi per diritti d’autore al 1° Settembre 1993, annullandola per gli stessi motivi di illegittimità degli organi proponenti.

L’esecutività delle suddette decisioni del TAR è stata peraltro sospesa dal consiglio di Stato che, pronunciandosi sui relativi procedimenti incidentali con ordinanze nn.3241 e 3242 del 29.04.94, ha ritenuto “più  consistente e grave pregiudizio, difficilmente poi ripianabile quello della SIAE in relazione alla esecuzione della stessa sentenza che implicherebbe l’applicazione di diversi e non sufficientemente definiti criteri per il riparto dei compensi, con sostanziale incidenza sull’efficienza e buon andamento dell’Ente medesimo”.

La corte costituzionale ha rilevato che la SIAE opera in “indubbia posizione di preminenza fondata su un’esigenza di interesse generale e quindi pubblica di adeguata protezione del diritto d’autore (sen. 65/72).

Questo ha giustificato un intervento della Antitrust con l’intervento 3195 SIAE/SILB nel quale emerge chiaramente “il comportamento della SIAE poiché non ha garantito fino all’adozione dell’ordinanza commissariale 137 del 14.07.95, con cui vengono introdotti nuovi criteri di ripartizione  a partire dal Gennaio 1996, un’equa ripartizione dei proventi per diritto d’autore agli autori compositori ed editori, in tal modo rendendo ingiustificatamente gravose tariffe imposte ai gestori delle sale da ballo, costituisce violazione dell’art.3 l.287/1990”

Contro la delibera 137 presentarono ricorso 1500 autori ed editori e la SIAE, nel corso dell’udienza del 05.03.96, confermò l’iniquità del sistema impegnandosi ad avviare immediate procedure di riforma che poi non sono seguite.

A scopo palesemente dilatatorio la SIAE presentò in Cassazione un ricorso per difetto di giurisdizione che le venne respinto perché, afferma il supremo collegio, “…l’ordinanza di ripartizione è un atto amministrativo a contenuto generale, estrinsecazione del potere di organizzazione dell’Ente…” mentre ”…la successiva fase attuativa di ripartizione concreta dei proventi, fase detta gestionale, di natura sicuramente privatistica…”

SITUAZIONE ATTUALE

Attualmente per l’impossibilità di ottenere una equa liquidazione del danno subito dagli autori ed editori coinvolti in sede di giurisdizione amministrative, la causa è passata a ruolo nel Tribunale di Roma dividendosi in due “fronti” a cui aderiscono  due gruppi di ricorrenti.

Uno dei due ha appena ricevuto un rinvio per la discussione sull’an.

L’altro attende la prima udienza per Maggio 2000

il documento va aggiornato