A.S.A.E.
- Associazione Sindacale Autori ed Editori
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DISEGNI Dl LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI --------------------------- PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI GRIGNAFFINI, BRACCO ORGANIZZAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE
1. La Repubblica riconosce e tutela le creazioni artistiche e culturali, in tutti i loro generi e manifestazioni , quali insostituibili valori sociali per la formazione della persona umana e ne promuove lo sviluppo e la diffusione. 2. La tutela del diritto d'autore, inteso come tutela degli effetti economici e morali dell'utilizzazione dell'opera, rientra nelle forme e negli strumenti funzionali al perseguimento delle finalità di cui al comma 1, nell' interesse dei titolari del diritto come nell'interesse pubblico.
(Esercizio del diritto d'autore).
1. All'autore, ai suoi successori o agli aventi causa è riconosciuto il diritto di dar vita ad organismi associativi, rappresentativi delle categorie di cui all'articolo 7 del D.P.R. 19 maggio 1995. n. 223, nelle forme disciplinate ai sensi della presente legge, volte all' esercizio delle attività di cui al primo periodo del comma 1, dell'articolo 3. 2. I Proventi economici della gestione del diritto d'autore, qualora conseguiti tramite le forme associate di cui alla presente legge, sono destinati alla remunerazione dei diritti dei titolari, a fini solidaristici fra i rappresentanti a fini di sostegno delle varie forme di creazione artistica alla salvaguardia e alla promozione del repertorio nazionale e alla copertura dei costi della struttura gestionale delegata. 3. La Previsione di cui all'articolo 3, comma 1 non pregiudica la facoltà spettante all'autore, ai suoi successori o agli aventi causa, di esercitare direttamente i diritti loro riconosciuti dalla legge 22 aprile 1941. n. 633.
(Riorganizzazione della società italiana degli autori ed editori).
1. La rappresentanza, in Italia e all'estero dei titolari dei diritto d'autore, come individuati ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, nonché la tutela giuridica ed economica delle opere dell'ingegno e dei diritti connessi è riconosciuta alla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE.), di seguito denominala Società, che la esercita in coerenza con gli obiettivi di cui all'articolo 1. La Società può, altresì effettuare la gestione di servizi di accertamento e riscossione delle imposte, contributi e diritti anche in regime di convenzione con pubbliche amministrazioni regioni, enti locali ed altri enti pubblici e privati. 2. La Società è ente economico a base associativa di diritto pubblico ed esercita funzioni attribuitele con legge in ottemperanza dei principi di universalità e identità di trattamento dei destinatari dell'attività senza discriminazioni e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di disciplina antitrust e in generale di libera concorrenza. 3. La struttura organizzativa della società rispecchia l'articolazione delle forme di espressione artistica in essa rappresentate, ciascuna delle quali attraverso una congrua rappresentanza negli organi dell'ente, concorre alla determinazione degli indirizzi e delle scelte gestionali dell'ente stesso. 4. La Società promuove l'attivazione di nuove attività e servizi correlati alle funzioni istituzionali, nell'interesse degli associati e del perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1. 5. La Società organizza la propria gestione contabile prevedendo la costituzione di appositi fondi autonomi, destinati alle finalità solidaristiche ed in favore della promozione del repertorio nazionale, tramite l'accantonamento di quote degli introiti derivanti dall'attività di rappresentanza del diritto d'autore la cui determinazione è definita con la procedura di cui alla lettera h) comma 2, dell'articolo 12. 6. La vigilanza sulla Società è esercitata dal Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Ministro delle finanze per le materie di sua competenza. 7. La gestione finanziaria della Società è sottoposta al controllo della Corte dei Conti con le modalità previste dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della legge 21 marzo 1958, n. 259, in quanto compatibili. 8. L'attività della Società, fatto salvo l'esercizio delle funzioni pubbliche attribuitegli dalla legge, è disciplinata dalle norme dei diritto privato.
(Organi della Società).
1. Sono organi della Società: a) il Presidente; b) il Consiglio di amministrazione; c) le Commissioni di sezione; d) l'assemblea dei rappresentati e) il Collegio dei revisori dei conti.
(Presidente).
1. Il presidente è nominato con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. Egli ha la rappresentanza legale della Società. 2. Il presidente: a) Presiede gli organi collegiali della Società; b) autorizza le spese di gestione subordinatamente alle disponibilità di bilancio; c) designa i funzionari e i pubblici ufficiali autorizzati a compiere le attestazioni e a ricevere gli atti previsti dagli arti. 635 e 642 del codice di procedura civile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 164 della legge 22 aprile 1941. n. 633 (10); può altresì delegare, nelle forme di legge e per determinati periodi, il direttore generale e i funzionari della Società per l'espletamento di alcune funzioni connesse anche con la sua qualità di rappresentante legale dell'ente; d) adempie tutte le funzioni che gli sono attribuite dallo statuto e dai regolamenti della Società. 3. In caso di urgenza il presidente adotta i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione al quale deve sottoporli per la ratifica nella sua prima riunione. 4. Il presidente è nominato tra persone di comprovata esperienza e qualificazione maturata nei campi del diritto, dell'economia, della gestione aziendale, della produzione, e diffusione delle forme espressive delle arti.
(Consiglio d'amministrazione).
1. Il consiglio di amministrazione è composto: a) dal presidente della Società, che lo presiede; b) da un componente di rappresentanza di ciascuna commissione, in rappresentanza delle commissioni di sezione c) un rappresentante dei Ministero per i beni e le attività culturali; d) un rappresentante dei Ministero delle finanze. 2. Il consiglio di amministrazione nomina il proprio segretario. 3. Al consiglio di amministrazione è affidata l'amministrazione della Società, 4. Esso inoltre delibera: a) sul regolamento del personale e sui regolamenti interni di amministrazione; b) su ogni altra materia attribuitagli, per competenza, dallo statuto e dai regolamenti. 4. Esso, infine, propone all'approvazione dell'assemblea degli aderenti: a) lo statuto e le sue eventuali modifiche; b) il regolamento generale e le sue eventuali modifiche c) elabora, sentite le commissioni di sezione, le linee generali del programma pluriennale di attività della società da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli aderenti; d) su proposta delle commissioni di sezione, la misura delle quote sociali delle provvigioni e di ogni altro contributo dovuto dagli iscritti; f) il bilancio preventivo e il consuntivo annuale, g) su proposta delle commissioni di sezione, l'assunzione di nuovi servizi; h) il regolamento del Fondo di solidarietà fra soci e fra iscritti della Società e le sue eventuali modifiche. 5. Il consiglio adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza dell'assemblea degli aderenti alla quale deve sottoporli per la ratifica nella sua prima riunione. (Commissioni di sezione). 1. Le commissioni di sezione sono presiedute dal presidente della Società e composte da un numero di commissari che consenta un'equa rappresentanza di tutte le categorie di autori ed aventi diritto rientranti nei rispettivi settori artistici ricompresi in ciascuna sezione. 2. 1 commissari di sezione sono eletti dagli aderenti alla società appartenenti ai rispettivi settori artistici ricompresi in ciascuna sezione 3. La commissione di sezione, oltre ai compiti specificamente attribuiti dallo statuto e dal regolamento generale ha funzioni consultive di conciliazione. 4. La commissione di sezione nomina i propri rappresentanti al consiglio di amministrazione. 5. La commissione propone le iniziative da intraprendere per la realizzazione degli scopi istituzionali della società, al consiglio di amministrazione che si pronuncia sentito un comitato intersezionale appositamente costituito. Il comitato deve esprimere il proprio parere con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. 6. La commissione esprime il parere sulla misura dei compensi per l'utilizzazione delle opere assegnate alla sezione e sui criteri di ripartizione dei diritti relativi a tali opere; esprime altresì parere sulle questioni a essa sottoposte per disposizione statutaria o regolamentare e, a richiesta dei presidente, su ogni altra questione che interessi la sezione. 7. La commissione, interviene per conciliare le controversie tra gli iscritti circa i rapporti comunque soggetti alla competenza della sezione, sempreché ne sia richiesta da tutti gli interessati. 8. Per la validità delle riunioni delle riunioni della commissione di sezione occorre la presenza di almeno la metà dei suoi componenti, oltre la persona designata a presiedere l'organo.
(Assemblea degli aderenti).
1. L'assemblea degli aderenti è composta da tutti gli aderenti alla società. 2. L'assemblea: a) delibera, su proposta del consiglio di amministrazione, l'adozione dello statuto e le sue eventuali modifiche; b) delibera, su proposta del consiglio di amministrazione, le linee generali del programma pluriennale di attività della società; c) approva il regolamento generale sottopostole dal consiglio di amministrazione e le eventuali modifiche; d) approva, su proposta del consiglio di amministrazione, il bilancio preventivo e, il conto consuntivo annuale; e) approva, su proposta del consiglio di amministrazione, l'assunzione di nuovi servizi; f) approva su proposta del consiglio di amministrazione, il regolamento dei Fondo di solidarietà fra gli aderenti della Società e le sue eventuali modifiche; g) delibera su ogni altra materia attribuita, per competenza, dallo statuto e dai regolamenti. 3. Il segretario del consiglio di amministrazione funge da segretario dell'assemblea. 4. Lo statuto deliberato dall'assemblea degli aderenti è approvato con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
(Collegio dei revisori).
1. Il collegio dei revisori è composto di cinque membri effettivi e tre supplenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 2. I revisori effettivi sono designati, rispettivamente, uno dal Presidente del Consiglio dei Ministri, uno dal Ministro del Tesoro, uno dal Ministro per i beni e le attività culturali, uno dal Ministro delle finanze e uno dal Presidente della Corte dei Conti. I due revisori supplenti sono rispettivamente designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Corte dei Conti. 3. I supplenti sono chiamati ad esercitare il loro ufficio nel caso che si renda vacante il posto di un revisore effettivo. 4. I revisori durano in carica un quinquennio e possono essere riconfermati. 5. I revisori effettivi, nella loro prima riunione nominano tra di loro il presidente, che a sua volta designa il suo sostituto in caso di assenza o impedimento. 6. Al collegio dei revisori spetta la verifica delle scritture della Società e la revisione contabile del conto consuntivo. 7. Il conto consuntivo, ogni anno, venti giorni prima di essere sottoposto all'approvazione, deve essere presentato ai revisori che riferiranno per iscritto al consiglio di amministrazione. 8.
(Requisiti e cause di scioglimento degli organi).
1 - Il presidente e i componenti degli organi collegiali della Società durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. 2. La carica di componente delle commissioni di sezione è incompatibile con quella di componente dei consiglio di amministrazione. 3. Sono incompatibili con l'esercizio delle funzioni di Presidente della società, di componente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti, coloro i quali -anche per il tramite del coniuge, del convivente, di parenti o affini entro il terzo grado ovvero per interposta persona - ricavino, o abbiano ricavato negli ultimi tre anni precedenti la nomina, dall'esercizio del diritto d'autore la componente principale dei proprio reddito, o appartengano alle categorie di soggetti individuati dalle lettere b), c), d), g) e h) del comma 1, dell'articolo 7 del D.P.R. 19 maggio 1995. n. 223. Le eventuali incompatibilità devono comunque cessare entro trenta giorni dalla comunicazione della nomina. 5. In caso di gravi e persistenti inadempimenti che impediscano il regolare funzionamento della società, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, può sciogliere il consiglio di amministrazione, nominando un commissario di cui determina poteri e durata.
(Norme statutarie)
1. La Società provvede, entro tre mesi dalla costituzione degli organi all'adeguamento del proprio statuto in coerenza con le disposizioni della presente legge e conformemente ai seguenti principi: a) eliminazione delle forme di differenziazione della rappresentanza e dei ruolo riconosciuto agli iscritti e ai soci, prevedendo e disciplinando un'unica figura di adesione all'ente; b) garanzia di una equa rappresentanza delle diverse categorie di titolari dei diritto d'autore e delle diverse forme artistiche negli organi dell'ente e nell'ambito dello sue iniziative promozionali; c) accorpamento dei a~ artistici rappresentati dalle rispettive sezioni, prevedendo in particolare l'unificazione delle attività legate alla rappresentazione teatrale, quali la lirica, i balletti, le opere drammatiche, le operette e le riviste; d) sviluppo anche attraverso la previsione di una apposita articolazione interna dello studio, la ricerca e la predisposizione di servizi legati all'evoluzione tecnologica; e) definizione di un modello organizzativo della struttura gestionale che garantisca una chiara distinzione delle competenze direttive e di indirizzo da quelle esecutive, prevedendo forme di responsabilizzazione dei livelli direttivi prefissati e che, comunque, consenta una immediata identificazione dei responsabili delle varie fasi del procedimento amministrativo; f) disciplina della gestione contabile, prevedendo la separazione dei proventi riconducibili ai servizi gestiti in forza di obbligo di legge, da quelli attivati autonomamente; g) previsione di una costante valorizzazione e riqualificazione del personale anche in funzione dell'evoluzione tecnologica nella diffusione e nella fruizione delle opere tutelate dal diritto d'autore; h) disciplina delle consultazioni elettorali in maniera da garantire la completa e corretta informazione degli eventi diritto, il libero confronto tra le eventuali liste concorrenti, la massima partecipazione degli aventi diritto anche attraverso la costituzione di seggi a livello almeno regionale prevedendo altresì il riconoscimento del diritto di voto, attraverso l'attribuzione ad ogni iscritto di voti plurimi sulla base di scaglioni progressivi definiti in ragione delle somme riscosse in periodi di tempo prestabiliti, da ciascuna commissione di sezione. i) previsione delle cause di decadenza dei membri elettivi degli organi collegiali, in caso di reiterate assenze, non giustificate, dalle sedute dell'organo collegiale del quale fanno parte.
(Delega al Governo in materia di disciplina delle organizzazioni di rappresentanza del diritto d'autore).
1. Il Governo è delegato ad emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a disciplinare la costituzione e la strutturazione delle nuove forme organizzative di rappresentanza dei diritto d'autore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, nonché alla revisione della legge sul diritto d'autore in conseguenza delle innovazioni introdotte dalla presente legge. 2. Nell'emanazione del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo si atterrà ai principi e, in quanto applicabili. alle disposizioni della presente legge nonché ai seguenti criteri direttivi: a) definizione della natura giuridica, secondo forme associative escludenti la finalità di lucro; b) l'oggetto dell'attività deve essere rivolto nei confronti delle opere individuate ai sensi dell'articolo 5 dei D.P.R. 19 maggio 1995, n 223; c) la base partecipativa deve risultare rappresentativa delle diverse categorie di soggetti individuati dall'articolo 7 del D.P.R. 1 maggio 1995, n. 223; d) l'attività deve essere svolta in favore della pluralità dei titolari di diritti, nel loro interesse e senza scopo di lucro da parte della organizzazione associativa; e) l'organizzazione interna deve essere improntata a criteri di democraticità e trasparenza decisionale; f) l'esercizio della rappresentanza deve essere improntato ai principi di universalità e identità di trattamento dei destinatari dell'attività e senza discriminazioni; g) la quota delle trattenute operate dall'associazione sugli introiti dell'attività di rappresentanza del diritto d'autore è riservata alla copertura dei costi di amministrazione; h) una quota degli introiti derivanti dall'attività di rappresentanza del diritto d'autore, da gestire con fondi appositamente costituiti. è determinata periodicamente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite le organizzazioni sindacali delle categorie dei titolari del diritto d'autore e gli organismi di rappresentanza regolarmente costituiti ed è riservata a fini solidaristici ed in favore della promozione del repertorio nazionale; i) il controllo sull'attività svolto dalle associazioni di rappresentanza del diritto d'autore di cui alla presente legge, in ottemperanza alle disposizioni previste dalla presente legge e dalla normativa dalla stessa delegata, è affidato all'Autorità competente che provvede anche ad elaborare parametri di valutazione dell'efficienza gestionale secondo criteri obiettivi e comparabili con gli standard riscontrabili in analoghi organismi degli altri Paesi dell'Unione europea e riferisce periodicamente alle camere. l) l'aggiornamento della disciplina del diritto d'autore è volta al coordinamento della legge 22 aprile 1941, n. 633 con le disposizioni della presente legge inerenti le finalità e le nuove forme di organizzazione della rappresentanza del diritto d'autore. 3. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è presentato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle competenti Commissioni parlamentari, per l'espressione dei pareri nei termini previsti dai rispettivi regolamenti parlamentari.
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