{"id":23,"date":"2024-10-28T08:47:04","date_gmt":"2024-10-28T07:47:04","guid":{"rendered":"https:\/\/www.asae.it\/?page_id=23"},"modified":"2024-10-28T11:09:54","modified_gmt":"2024-10-28T10:09:54","slug":"fondo-di-solidarieta","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.asae.it\/index.php\/fondo-di-solidarieta\/","title":{"rendered":"Fondo di Solidariet\u00e0"},"content":{"rendered":"<h2>RELAZIONE: FONDO DI SOLIDARIETA\u2019 FRA SOCI E FRA ISCRITTI DELLA SIAE.<\/h2>\n<h3>\u201cNote Sul Fondo Di Solidariet\u00e0\u201d<\/h3>\n<h4>Presentate da Sabino Mogavero\u00a0(membro del Fondo di Solidariet\u00e0 fra Soci e fra iscritti Siae) categoria Editori Iscritti in collaborazione con Gianluca Rotino (Consulente Questioni Legali ASAE)<\/h4>\n<h4>Consegnata a mano, il 13 febbraio 1996 al Presidente Luciano Villevieille BIDERI<\/h4>\n<h5><strong>INTRODUZIONE<\/strong><\/h5>\n<p>Le vicissitudini legali che hanno colpito la societ\u00e0 negli ultimi anni hanno portato in primo piano, come \u00e8 noto, la situazione di disparit\u00e0 (ndr. necessaria) tra le categorie dei SOCI e degli ISCRITTI.<\/p>\n<p><strong>In particolare l\u2019intervento della massima autorit\u00e0 della giustizia amministrativa, con la sentenza 41\/95, modificava diverse disposizioni e statutarie e regolamentari, per poter riequilibrare in senso democratico l\u2019ordinamento SIAE, tacciato pi\u00f9 volte di limitare l\u2019esercizio dei diritti fondamentali alla categoria ISCRITTI.<\/strong><\/p>\n<p><strong>Inoltre \u00e8 da citare anche un altro provvedimento del Consiglio di Stato, la decisione n.97\/92, con la quale si constatava l\u2019insostenibilit\u00e0 di una situazione in cui, in uno stesso ente pubblico,ad una categoria di appartenenti competeva ogni potere decisionale e l\u2019altra (iscritti) era soltanto tenuta ad adeguarsi senza nemmeno poter esprimere il proprio avviso. La stessa sentenza disponeva l\u2019annullamento del REGOLAMENTO DEL FONDO limitatamente alle parti che escludono gli ISCRITTI dal \u201cbeneficiare del sistema previdenziale riservato ai SOCI\u201d.<\/strong><\/p>\n<p>Ci\u00f2 comporta la ben nota modifica del regolamento elettorale in seno alla societ\u00e0 e il conseguente ingresso alla partecipazione attiva della gestione da parte degli ISCRITTI.<\/p>\n<p><strong>Questa \u00e8 sicuramente la pi\u00f9 vistosa conseguenza dell\u2019intervento autoretativo del Consiglio di Stato, ma di rilevante effetto risultano anche le subordinate modifiche per adattarvisi.<\/strong><\/p>\n<p><strong>In particolare assume in questo ambito un ruolo di primo piano il \u201cFondo di solidariet\u00e0 Soci\u201d.<\/strong><\/p>\n<p><strong>Per ottemperare al dispositivo della sentenza inevitabilmente anche il cd.Fondo ha dovuto subire modifiche.<\/strong><\/p>\n<p><strong>Infatti, la stessa citata sentenza,come gi\u00e0 riportato, ha permesso anche agli iscritti di usufruire potenzialmente delle prestazioni solidaristiche erogate dall\u2019ente.<\/strong><\/p>\n<p>Ora \u00e8 denominato:\u00a0<strong>FONDO DI SOLIDARIETA\u2019 FRA SOCI E FRA ISCRITTI SIAE.<\/strong><\/p>\n<h5><strong>FONDO DI SOLIDARIETA\u2019 FRA SOCI E FRA ISCRITTI SIAE<\/strong><\/h5>\n<p><strong>Il fondo<\/strong>\u00a0non rappresenta, ne ha mai rappresentato, una forma di previdenza (in senso stretto), come impropriamente da pi\u00f9 fonti affermato, giacch\u00e8 una siffatta configurazione, oltre a non corrispondere ai compiti istituzionali della Societ\u00e0,incontrerebbe limiti legislativi precisi nelle norme previdenziali esistenti.<\/p>\n<p>Esso, invece, assume carattere di vera e propria solidariet\u00e0 fra i membri di una stessa comunit\u00e0, sino ad oggi i soci SIAE, che attraverso una contribuzione individuale, integrata da quella della Societ\u00e0,hanno realizzato una forma solidaristica per i soci anziani.<\/p>\n<p>Ora per\u00f2, inestendibile con analoghi criteri alla \u201cmoltitudine\u201d di ISCRITTI che vi dovranno accedere.<\/p>\n<p>Si \u00e8 operato, quindi, attraverso due interventi primari: il primo, previsto con l\u2019art.60, opera l\u2019apertura formale e sostanziale della solidariet\u00e0 anche alla categoria degli iscritti; il secondo, previsto dall\u2019ultimo comma dell\u2019art.60 e dall\u2019art.13, individua gli strumenti di finanziamento del Fondo.<\/p>\n<p>Entrambe gli interventi risultano, se non accompagnati da efficaci modifiche regolamentari,delle cure palliative ad un sistema ora inapplicabile.<\/p>\n<p>Il problema Fondo si riallaccia alla ben pi\u00f9 annosa questione riguardante il riconoscimento professionale della categoria autori, con le conseguenti garanzie previdenziali ad oggi mancanti.<\/p>\n<h5><strong>NOTE SULLA CATEGORIA AUTORI<\/strong><\/h5>\n<p>Quella degli autori \u00e8 una categoria professionale che da tempo non riesce ad ottenere una qualsiasi previdenza che la legislazione sociale assicura a tutti gli altri lavoratori. Negli anni la condizione degli autori \u00e8 divenuta sempre pi\u00f9 difficile ed aleatoria (cfr, D.L.606\/94, anche se parzialmente modificato).<\/p>\n<p>La vita di molti autori non di successo \u00e8 tuttora grama a causa della insufficiente tutela professionale e della inadeguata protezione previdenziale. Attualmente l\u2019autore puro,che non svolge altre attivit\u00e0 (non pu\u00f2 o non vuole) e che non riesce ad inserirsi in altre categorie professionali ha un grado di incertezza economica che rasenta le caratteristiche della alea.<\/p>\n<p>L\u2019autore \u00e8 un lavoratore come quelli di tante categorie per\u00f2 privo di stipendio e stabilit\u00e0 di lavoro e i cui introiti non sono mai sistematici e sicuri.<\/p>\n<p>Erroneamente viene considerata una categoria di lusso, ma non tutti, e sopratutto l\u2019opinione pubblica, sono a conoscenza della realt\u00e0.<\/p>\n<p><strong>Il 93% degli appartenenti a tale categoria guadagna meno di dieci milioni l\u2019anno. Solo lo 0.83% ha guadagni \u201cdi lusso\u201d.<\/strong><\/p>\n<p>La SIAE oltre a vegliare idealmente che, ai sensi dell\u2019art.180, 5\u00b0comma, della legge sul diritto d\u2019autore n. 633, l\u2019autore non venga mai privato della quota minima di proventi, dovrebbe assistere la categoria nei momenti di maggior debolezza.<\/p>\n<p>Perch\u00e8 \u00e8 vero che la Societ\u00e0 \u00e8 stata demandata dallo Stato alla riscossione dei diritti erariali, ma \u00e8 anche vero che nasce come, ed \u00e8 la Societ\u00e0 Italiana AUTORI ed EDITORI e non solo del \u201cdiritto d\u2019autore\u201d!<\/p>\n<p>In quest\u2019ottica rientrano sia gli obblighi statutari di promuovere lo sviluppo e la diffusione della cultura italiana, che quelli a tutela della stessa categoria dei suoi autori.<\/p>\n<h5><strong>BREVI CENNI SULLA PREVIDENZA AUTORI<\/strong><\/h5>\n<p>La SIAE si \u00e8 sempre fatta carico dell\u2019esigenza degli autori del bisogno di una tutela previdenziale. Il primo\u00a0<em>Fondo di mutuo soccorso<\/em>\u00a0\u00e8 datato 1900 e ad oggi negli anni numerosissimi altri si sono susseguiti, ma tutti si sono dimostrati impossibilitati a sopravvivere.<\/p>\n<p>Dipendentemente al contesto economico-politico in cui si trovava, la Societ\u00e0 alternava, con modifiche allo Statuto, una maggior tutela previdenziale ad una assenza della stessa.<\/p>\n<p>Emblematico, a tale proposito, rimane il caso della soppressione della \u201c<em>Cassa di Previdenza Soci<\/em>\u201d avvenuta nel 1933, appena tre anni dopo la sua costituzione.<\/p>\n<p>Il patrimonio della cessata cassa conflu\u00ec in quello della SIAE, compreso l\u2019immobile di sua propriet\u00e0 a Roma in via Valadier 37.<\/p>\n<p>Prima della costituzione della suddetta cassa si possono elencare altri due \u201ctentativi\u201d di previdenza: \u201c<em>Fondo di Previdenza Autori e Musicisti<\/em>\u201d e la \u201c<em>Cassa Pia<\/em>\u201c.<\/p>\n<p>Riacquistata l\u2019autonomia il Fondo dopo alterne vicende la riperse nel 1988, quando la SIAE, sopprimendo i poteri del Fondo, si approprio degli investimenti dello stesso e dell\u2019immobile sito all\u2019EUR.<\/p>\n<p>Non \u00e8 mai stata attuata una seria regolamentazione del fondo che \u00e8 rimasto un organismo senza una struttura organica e con una regolamentazione contraddittoria .<\/p>\n<p>Oggi alla gi\u00e0 esistente confusione si estende quella dell\u2019ingresso degli ISCRITTI all\u2019utilizzazione di alcune prestazioni del Fondo.<\/p>\n<h5><strong>CENNI SULL\u2019ATTUALE GESTIONE DEL FONDO<\/strong><\/h5>\n<p>Prima degli eventi precedentemente citati, l\u2019accesso al fondo era consentito ai soli soci in base a determinati requisiti sanciti dal regolamento del fondo stesso. Infatti all\u2019art. 7 si prevedeva l\u2019erogazione della prestazione detta \u201c<strong>assegno di professionalit\u00e0<\/strong>\u201d a coloro i quali avessero compiuto i 60 anni di et\u00e0 con due differenti anzianit\u00e0 di qualifica:<br \/>\n1) 25 anni di iscrizione;<br \/>\n2) 20 anni di iscrizione di cui almeno 5 anni nella qualifica di SOCIO.<\/p>\n<p><strong>Oppure a coloro i quali avessero compiuto il settantesimo anno di et\u00e0 con un anzianit\u00e0 di iscrizione di 15 anni di cui almeno 5 come SOCIO.<\/strong><\/p>\n<p>Questo per quanto riguarda le qualit\u00e0 necessarie per accedervi.<\/p>\n<p>Particolare attenzione merita il sistema attuato dalla gestione SIAE per creare le entrate del fondo.Prima dell\u2019intervento del Consiglio di Stato nella sentenza 41\/95, i cui effetti in quest\u2019ambito ci riserviamo di specificarli in seguito, veniva previsto quanto segue.<\/p>\n<p><strong>L\u2019art 3 del regolamento Fondo Solidariet\u00e0 Soci prevedeva diverse modalit\u00e0 di entrate:<\/strong><br \/>\n<strong>a) contributo annuale di solidariet\u00e0 a carico dei SOCI autori trattenuto dalle sezioni della SIAE sulle liquidazioni dei diritti d\u2019autore spettanti agli stessi.<\/strong><br \/>\n<strong>b) contributo annuale a carico della SIAE, commisurato percentualmente alla media dei proventi degli ultimi tre esercizi approvati in bilancio.<\/strong><br \/>\n<strong>c) contributo la cui entit\u00e0 \u00e8 determinata dal Consiglio di Amministrazione su percentuali di eventuali avanzi di gestione, a norma dell\u2019art.57 dello Statuto della SIAE<\/strong>.<\/p>\n<p>Le contribuzioni al punto a) erano fissate nella misura del 4%, mentre quelle al punto b) (a cui indirettamente partecipavano anche gli ISCRITTI) erano fissate al 4,50%(art. 4 reg fondo soci).<\/p>\n<p>Il\u00a0<em>metodo tecnico<\/em>\u00a0con cui era gestito il finanziamento era quello della\u00a0<strong>RIPARTIZIONE.<\/strong><\/p>\n<p>Si costituiva cos\u00ec un\u00a0<em>fondo di garanzia<\/em>\u00a0a copertura del pagamento delle prestazioni.<\/p>\n<p>Per la stessa ragione si potevano effettuare investimenti in titoli di Stato, garantiti dallo Stato o equivalenti.<\/p>\n<p>Questo limite alla redditivit\u00e0 degli investimenti \u00e8 la diretta conseguenza della mancanza di autonomia da parte del fondo.<\/p>\n<p>Infatti per la natura stessa dell\u2019ente SIAE non \u00e8 possibile diversificare altrimenti.<\/p>\n<p>Vi sono per\u00f2 delle conseguenze negative direttamente derivanti dai criteri gestionali sopra citati, il pi\u00f9 grave dei quali \u00e8 il fenomeno che possiamo definire di \u201cristagno\u201d.<\/p>\n<p>Infatti nella precedente gestione si verificavano delle aberrazioni nel sistema per le quali il destinatario della prestazione solidaristica era anche il suo \u201cindiretto erogatore\u201d, in quanto proseguiva il versamento dei contributi anche dopo la maturazione dei requisiti e l\u2019inizio del godimento delle prestazioni.<\/p>\n<p>E\u2019 lecito chiedersi che senso abbia\u201dmostrare\u201d solidariet\u00e0, erogando prestazioni di carattere economico, a soggetti che dimostrano di non necessitarne proseguendo il versamento contributivo.Questa metodologia di ridistribuzione della ricchezza ora troverebbe\u00a0<em>limiti di inapplicabilit\u00e0 invalicabili<\/em>.<\/p>\n<p><strong>L\u2019ingresso degli autori ISCRITTI per la disomogeneit\u00e0 della loro categoria non permette di applicare i precedenti criteri<\/strong>\u00a0infatti da questo grafico risulta immediatamente evidente la situazione della categoria.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft wp-image-3659 size-full\" src=\"https:\/\/www.asae.it\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/Grafico-Fondo.gif\" alt=\"fondo di solidariet\u00e0 - grafico\" width=\"400\" height=\"189\" \/><strong>Il 93% incassa da 1-10 milioni(barra rossa), il 5,3% da 10 a 100 milioni (barra verde) e solo lo 0,3% pi\u00f9 100 milioni (barra blu).<\/strong>\u00a0Tutti gli incassi si riferiscono ad un periodo di 12 mesi.<br \/>\nI dati presi in esame sono quelli del bilancio 1993.<\/p>\n<p>Risulta evidente la\u00a0<em>disomogeneit\u00e0 della categoria<\/em>, per la quale il sistema in uso non pu\u00f2 pi\u00f9 garantire un equo rapporto tra prestazione e esborso. Infatti la maggior parte dell\u2019onere solidaristico peserebbe sulla percentuale pi\u00f9 esigua. Sarebbe infatti circa il\u00a0<strong>6%<\/strong>\u00a0a garantire l\u2019erogazione dei benefici per il\u00a0<strong>94%<\/strong>\u00a0circa. Questo non \u00e8 certamente possibile,ed il sistema sarebbe destinato ad un sicuro\u00a0<em>collasso<\/em>.Il metodo di ripartizione non \u00e8 il pi\u00f9 adatto a tali esigenze.<\/p>\n<p>Il\u00a0<strong>Fondo Solidariet\u00e0 Soci<\/strong>, in seguito alla sentenza del Consiglio di Stato gi\u00e0 citata e alla delibera commissariale del 21.12.1994 n.158, ha cessato, anche se non completamente, le sue funzioni. Esse sono confluite nel costituendo\u00a0<strong>Fondo Solidariet\u00e0 fra SOCI e fra ISCRITTI (in seguito \u201cFONDO\u201d)<\/strong>.<\/p>\n<h5><strong>FINALITA\u2019<\/strong><\/h5>\n<p>Preso atto dai dati finora esposti dell\u2019inapplicabilit\u00e0 del precedente regime del FONDO, \u00e8 necessario prevedere una differente metodologia amministrativa che permetta anche agli ISCRITTI di accedere ove possibile ad alcune prestazioni solidaristiche.<\/p>\n<p>E\u2019 da notare che nel dispositivo della sentenza del Consiglio di Stato si \u00e8 previsto un\u00a0<em>duplice criterio<\/em>\u00a0di solidariet\u00e0: \u201c<strong>\u2026fra SOCI\u2026<\/strong>\u201d e \u201c<strong>\u2026fra ISCRITTI\u2026<\/strong>\u201c, ribadendo la giusta distinzione tra le due categorie.<\/p>\n<p>Ai fini pratici ci\u00f2 comporta l\u2019elaborazione di un regime di reperimento delle entrate prima, ed un criterio di ridistribuzione dell\u2019utile patrimoniale poi, differentemente proporzionato alle capacit\u00e0\/possibilit\u00e0 contributive ed alle pretese\/necessit\u00e0 previdenzial-solidaristiche.<\/p>\n<p>Questa proposta per elaborare una metodologia adeguata, si \u00e8 articolata perseguendo tre\u00a0<strong>finalit\u00e0 principali<\/strong>:<\/p>\n<p><strong>1) Individuazione di un regime di prelievo contributivo che non gravi sulle fasce deboli di tale categoria, senza per questo creare fenomeni di \u201cparassitismo\u201d lasciando dipendere la maggior parte della contribuzione alla ristretta percentuale dotata di pi\u00f9 ampia stabilit\u00e0 economica.<\/strong><br \/>\n<strong>2) Evitare che la soddisfazione delle esigenze solidaristiche pesi eccessivamente sulla gestione ordinaria della SIAE, la quale ha altri compiti istituzionali.<\/strong><br \/>\n<strong>3) Evitare che il nuovo regime, leda i diritti acquisiti dagli attuali usufruenti del cessato fondo di solidariet\u00e0 SOCI (cfr. ALLEGATO I).<\/strong><\/p>\n<p>Nell\u2019ottenimento di questi risultati si sono considerati alcuni principi fondamentali per l\u2019applicabilit\u00e0 degli stessi.<\/p>\n<p>Questi sono:<br \/>\n<strong>-TRASPARENZA<\/strong><br \/>\n<strong>-ECONOMICIT\u00c0<\/strong><br \/>\n<strong>-EQUIT\u00c0<\/strong><br \/>\n<strong>-COLLABORAZIONE<\/strong><br \/>\n<strong>-CERTEZZA<\/strong><\/p>\n<p>Il rispetto di questi criteri render\u00e0 gli atti di questa amministrazione difficilmente impugnabili.<\/p>\n<p>Evitando, cos\u00ec, annose questioni che, sfociando in controversie legali, bloccano ogni attivit\u00e0 produttiva, procurando ingenti danni il cui riflesso provoca effetti indesiderati a entrambe le categorie.<\/p>\n<p>Il fine della solidariet\u00e0 non pu\u00f2 essere legato a criteri di previsione aleatori sia per quanto riguarda l\u2019<em>ammontare dei fondi<\/em>, sia per quanto riguarda il\u00a0<em>peso contributivo<\/em>\u00a0e la\u00a0<em>sua destinazione<\/em>. A tal proposito testualmente il Consiglio di Stato nella sen.41\/95 afferma \u201c\u2026Onde evitare che il fine della solidariet\u00e0 venga frustrato per effetti della incertezza sia sull\u2019ammontare dei fondi, sia sulla loro destinazione, occorre innanzitutto fissare anche un\u2019aliquota minima,che si ritiene congruo determinare nel 4%, affinch\u00e8 non venga stabilita in misura irrisoria,ed occorre poi eliminare le altre possibili destinazioni estranea alla solidariet\u00e0 medesima.\u201d<\/p>\n<h5><strong>METODO TECNICO: LA CONTRIBUZIONE<\/strong><\/h5>\n<p>A seguito dello studio compiuto il metodo tecnico pi\u00f9 idoneo a contemperare gli interessi contrastanti di contribuzione e di erogazioni a fini di solidariet\u00e0 \u00e8 risultato quello cd.\u00a0<strong>CONTRIBUTIVO<\/strong>.<\/p>\n<p>Tale metodo garantisce una sufficiente\u00a0<em>autonomia gestionale<\/em>\u00a0del FONDO senza frustrare le esigenze solidaristiche.<\/p>\n<p>Per la concessione di un assegno detto di \u201c<strong>solidariet\u00e0<\/strong>\u201c,prestazione tipica del FONDO, sono state individuate\u00a0<strong>5 classi contributive<\/strong>\u00a0l\u2019adesione alle quali \u00e8 obbligatoria ( nelle modalit\u00e0 che verranno esplicate in seguito) lasciando per\u00f2 la libera scelta della propria:<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"151\"><strong>I<\/strong><\/td>\n<td width=\"223\">500.000 LIT\/ANNO<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"151\"><strong>II<\/strong><\/td>\n<td width=\"223\">750.000 LIT\/ANNO<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"151\"><strong>III<\/strong><\/td>\n<td width=\"223\">1.000.000 LIT\/ANNO<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"151\"><strong>IV<\/strong><\/td>\n<td width=\"223\">1.250.000 LIT\/ANNO<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"151\"><strong>V<\/strong><\/td>\n<td width=\"223\">1.500.000 LIT\/ANNO<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p><strong>e 3 classi di anzianit\u00e0 contributiva:<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u2013 15 anni di contribuzione<\/strong><br \/>\n<strong>\u2013 20 anni di contribuzione<\/strong><br \/>\n<strong>\u2013 25 anni di contribuzione<\/strong><\/p>\n<h5><strong>CRITERI DI RICHIEDIBILITA\u2019 DELL\u2019ASSEGNO DI SOLIDARIETA\u2019<\/strong><\/h5>\n<p>Sono previsti dei limiti di et\u00e0 per poter accedere alle prestazioni del FONDO:<\/p>\n<p><strong>1) Almeno 60 anni e 15 anni di contribuzione<\/strong><br \/>\n<strong>2) Almeno 55 anni 20 anni di contribuzione<\/strong><br \/>\n<strong>3) Almeno 50 anni e 25 anni di contribuzione.<\/strong><\/p>\n<h5><strong>ISCRIZIONE ALLA CASSA DEL FONDO<\/strong><\/h5>\n<p>Nella precedente gestione il Socio al momento dell\u2019acquisizione della qualifica veniva obbligatoriamente iscritto al fondo (art.2 Reg.fond.sol. SOCI di seguito FSS.). Ci\u00f2 comportava l\u2019assunzione dell\u2019onere contributivo \u201cvolontario\u201d ex art3, a) Reg. FSS. ma non l\u2019immediata percezione della prestazione.<\/p>\n<p>Infatti se non si sono maturati i requisiti citati in introduzione il socio pu\u00f2 trovarsi a versare contributi per periodi molto lunghi, legando la solidariet\u00e0 a criteri perlomeno incerti. Pensiamo al soggetto che acquisisca la carica di SOCIO a 25\/30 anni, cosa che \u00e8 avvenuta e che avviene, questi dovrebbe pagare una considerevole somma (il cui ammontare lo evidenzieremo in seguito) per 35\/30 anni continuando anche in seguito a versare.<\/p>\n<p>L\u2019ammontare della prestazione ottenuta poi \u00e8 di 1.190.000 a lordo della trattenuta, per un totale netto di 1.000.000 di lire per 13 mensilit\u00e0.<\/p>\n<p>E\u2019 superfluo evidenziare la iniquit\u00e0 di un sistema siffatto,soprattutto se applicato alla categoria iscritti, le cui caratteristiche abbiamo gi\u00e0 elencato.<\/p>\n<p>Nel nuovo FONDO non \u00e8 possibile agire con queste modalit\u00e0.<\/p>\n<p>A nostro avviso l\u2019iscrizione al FONDO deve avvenire\u00a0<strong>obbligatoriamente<\/strong>, in analogia per quanto riguarda i SOCI, con l\u2019assunzione della qualifica di ISCRITTO.<\/p>\n<p>Questa,a norma di Statuto, \u00e8 subordinata alla accettazione di una domanda da parte del Presidente della Societ\u00e0 (art7 vecchio Statuto SIAE), e il superamento di alcuni esami.<\/p>\n<p>L\u2019iscritto in concomitanza dell\u2019iscrizione acquisisce l\u2019obbligo di pagare \u201c\u2026le quote annue di associazione nella misura e con le modalit\u00e0 stabilite dal Consiglio di Amministrazione.\u201d (art12 vecchio Statuto).<\/p>\n<p>Inoltre l\u2019iscritto si intende impegnato per 5 anni, dopo i quali si rinnova per tacita accettazione per un ugual periodo, fatto salvo recesso dello stesso con domanda inoltrata entro 6 mesi dalla scadenza.<\/p>\n<p>Nell\u2019<strong>interpretazione sinergica<\/strong>\u00a0di questi disposti statutari si trova la chiave della risoluzione al problema dell\u2019imposizione dell\u2019onere contributivo.<\/p>\n<p>Le modifiche apportate all\u2019<strong>art.3<\/strong>\u00a0Regolamento FSS. con\u00a0<strong>delibera commissariale 158\/94<\/strong>, creando\u00a0<strong>l\u2019art.2 del nuovo regolamento<\/strong>\u00a0dispongono che le entrate del fondo sono tra le altre costituite da\u00a0<em>contributi<\/em>\u00a0a carico dei soci ed ISCRITTI della categoria autori la cui entit\u00e0 \u00e8 fissata dall\u2019Assemblea delle Commissioni di Sezione<\/p>\n<p>Inoltre le modifiche apportate allo Statuto della Societ\u00e0 dai\u00a0<strong>DPR nn.671\/94 e 223\/95<\/strong>\u00a0hanno previsto la deduzione dalle somme riscosse per diritti d\u2019autore nei territori di gestione diretta da un minimo del 4% sino ad un massimo del 10% del totale al netto delle provvigioni destinato a fini solidaristici (<strong>art.13<\/strong>).<\/p>\n<p>E\u2019 stato disposto poi che il finanziamento del FONDO sia a carico della Societ\u00e0 e degli ISCRITTI e dei SOCI (<strong>art.60,3<\/strong>).<\/p>\n<p>Alla luce di queste norme la quota di partecipazione al FONDO pu\u00f2 divenire obbligatoria previo alcune\u00a0<em>pregiudiziali<\/em>.<\/p>\n<p>Per i primi 5 anni l\u2019ISCRITTO dovr\u00e0 essere esente da tale obbligo, ed in quel periodo si accerter\u00e0 la capacit\u00e0 contributiva.<\/p>\n<p>Si ricorda la forte disomogeneit\u00e0 di incassi in questa categoria in seguito alla quale il metodo tramite ripartizione \u00e8 inapplicabile.<\/p>\n<p>Le entrate prodotte dal 6% si ridistribuirebbero sul 94% (considerando che solo lo 0.3% incassa pi\u00f9 di 100Milioni)!<\/p>\n<p>Sarebbe gravemente oneroso per i \u201cpochi\u201d e darebbe luogo a irrisorie ripartizioni. Ci\u00f2 escludendo, come \u00e8 logico che sia, l\u2019apporto di notevoli capitali da parte della SIAE.<\/p>\n<p>Per valutare la capacit\u00e0 contributiva si considerano gli incassi dell\u2019ISCRITTO degli ultimi tre anni, i quali dovranno almeno essere maggiori\/uguali a\u00a0<strong>5 milioni di lire<\/strong>.<\/p>\n<p>Tenuto conto dei dati sugli incassi precedentemente esposti, si pu\u00f2 prevedere statisticamente che il 46% circa degli iscritti attualmente non sarebbe in grado di sostenere l\u2019onere contributivo.<\/p>\n<p>Ritornando alle tabelle sulle fasce contributive si rileva che il contributo minimo \u00e8 fissato a\u00a0<strong>Lit. 500.000\/anno<\/strong>\u00a0(10% del minimo incasso richiesto).<\/p>\n<p>Per quanto riguarda l\u2019ISCRITTO che non pu\u00f2 sostenere tale onere vedi sezione \u201cASSOCIATO\u201d.<\/p>\n<p>Con questa previsione si prescinde dalla destinazione del contributo ex art.13STATUTO. Tale aliquota potrebbe rimanere fissata al suo importo minimo, sgravando di molto il peso sul bilancio societario,e la sua destinazione potrebbe essere di natura solidaristica: sussidi, borse di studio, promozione eventi culturali previa costituzione di una fondazione.<\/p>\n<h5><strong>ENTITA\u2019 PRESTAZIONI<\/strong><\/h5>\n<p>La cifra prevista come contributo di ingresso obbligatorio \u00e8 frutto della comparazione di pi\u00f9 fattori.<\/p>\n<p>In\u00a0<em>primo luogo<\/em>\u00a0non si \u00e8 potuti prescindere dal disposto amministrativo del Consiglio di Stato fissando a non pi\u00f9 del 10% degli introiti totali prodotti dagli iscritti.<\/p>\n<p>Altres\u00ec vanno rilevati i diversamente incidenti fattori economici (indici di inflazione, istat etc.), e la necessit\u00e0 di una proporzionalit\u00e0 tra la contribuzione e la prestazione.<\/p>\n<p>Si sono individuati, cos\u00ec, diverse tipologie di erogazione a seconda del\u00a0<em>montante contributivo<\/em>\u00a0accumulato in base alla scelta della fascia contributiva.<\/p>\n<p>Riassumiamo nella seguente tabella l\u2019erogazione mensile:<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"161\"><strong>CLASSE<\/strong><\/td>\n<td width=\"161\"><strong>15 anni<\/strong><\/td>\n<td width=\"161\"><strong>20 anni<\/strong><\/td>\n<td width=\"161\"><strong>25 anni<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"161\"><strong>I<\/strong><\/td>\n<td width=\"161\">500.000LIT<\/td>\n<td width=\"161\">750.000LIT<\/td>\n<td width=\"161\">1.000.000LIT<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"161\"><strong>II<\/strong><\/td>\n<td width=\"161\">750.000LIT<\/td>\n<td width=\"161\">1.000.000LIT<\/td>\n<td width=\"161\">1.250.000LIT<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"161\"><strong>III<\/strong><\/td>\n<td width=\"161\">1.000.000LIT<\/td>\n<td width=\"161\">1.250.000LIT<\/td>\n<td width=\"161\">1.500.000LIT<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"161\"><strong>IV<\/strong><\/td>\n<td width=\"161\">1.250.000LIT<\/td>\n<td width=\"161\">1.500.000LIT<\/td>\n<td width=\"161\">1.750.000LIT<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"161\"><strong>V<\/strong><\/td>\n<td width=\"161\">1.500.000LIT<\/td>\n<td width=\"161\">1.750.000LIT<\/td>\n<td width=\"161\">2.000.000LIT<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>In questo modo si soddisfano pi\u00f9 esigenze.<\/p>\n<p>Si elimina ad esempio l\u2019elevato grado di incertezza dell\u2019entit\u00e0 contributiva rilevata dalla citata sent. 41\/95.<\/p>\n<p>E\u2019 evidente che cos\u00ec l\u2019erogazione si sgrava da un intervento patrimoniale della SIAE, e introduce criteri equamente selettivi, che garantiscono la sostenibilit\u00e0 delle prestazioni all\u2019interno del sistema solidaristico. E\u2019 chiaro, ed \u00e8 equo, che l\u2019entit\u00e0 della prestazione rimane proporzionata all\u2019onere sostenuto nel periodo contributivo.<\/p>\n<p>In apparenza gli esborsi contributivi potranno sembrare eccessivi, ma la certezza e la libert\u00e0 della natura contributiva lo rendono meno gravoso di quello finora adoperato dai SOCI.<\/p>\n<p>Infatti tenendo presente i\u00a0<em>dati del bilancio consuntivo del 1993<\/em>\u00a0si ha quanto segue:<\/p>\n<p>\u2013\u00a0<strong>1205 SOCI<\/strong>\u00a0contribuenti fondo<br \/>\n\u2013\u00a0<strong>2.822.913.130 lire<\/strong>\u00a0di contributo a loro carico<br \/>\n\u2013\u00a0<strong>2.342.738 lire<\/strong>\u00a0di relativo contributo medio pro capite<\/p>\n<p>Inoltre:<\/p>\n<p>\u2013\u00a0<strong>8.288.608.048 lire<\/strong>\u00a0di contributo SIAE prelevato dal netto ripartibil degli incassi da diritto autore.<br \/>\n\u2013\u00a0<strong>6.702.991 lire<\/strong>\u00a0prelevate dall\u2019avanzo di gestione.<\/p>\n<p>\u2014\u2014\u2014\u2014<\/p>\n<p><strong>8.295.311.039 lire totale intervento patrimoniale della SIAE.<\/strong><\/p>\n<p>Quest\u2019ultima cifra\u00a0<em>pesa su tutti<\/em>\u00a0i contribuenti alla SIAE, SOCI e ISCRITTI.<\/p>\n<p>Considerandoli circa\u00a0<strong>40.000<\/strong>\u00a0ne derivano ulteriori\u00a0<strong>207.375<\/strong>\u00a0lire mediamente pro capite.<\/p>\n<p>Per gli ISCRITTI fino ad oggi questo tipo di contributo \u00e8 stato l\u2019unico sostenuto.<\/p>\n<p>Invece tale somma per i SOCI va aggiunta al contributo volontario,portandolo ad un valore medio pro capite di circa\u00a0<strong>2.500.000 lire<\/strong>\u00a0l\u2019anno, la cui entit\u00e0 aumenta o diminuisce a esercizio, e il cui versamento varia da qualche mese a diversi anni.<\/p>\n<p><strong>La prestazione che ne deriva ricordiamo essere di 1.000.000 di lire.<\/strong><\/p>\n<p>Con questo breve paragone si \u00e8 voluto dimostrare l\u2019ottimizzazione della gestione se eseguita con il metodo contributivo.<\/p>\n<p>Vi sono apparentemente dei problemi.<\/p>\n<p>L\u2019aver ammesso che per il 46% degli ISCRITTI non \u00e8 sostenibile il versamento della quota contributiva, implica la risoluzione del destino societario di questi.<\/p>\n<p>Secondo dati ottenuti dalla\u00a0<em>PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI<\/em>\u00a0nel\u00a0<strong>1992<\/strong>\u00a0su\u00a0<strong>35.303 associati<\/strong>\u00a0ben\u00a0<strong>26.887<\/strong>\u00a0hanno maturato incassi\u00a0<strong>inferiori a Lit. 1.000.000\u00a0<\/strong>dei quali oltre 17.000 inferiori alle 100.000 lire e 8.652 a incassi a 0 lire.<\/p>\n<p>Si deve considerare che approssimativamente\u00a0<em>ogni iscritto ha un costo di gestione di 4 milioni\/anno<\/em>.<\/p>\n<p>Ne risulta che pi\u00f9 di\u00a0<strong>25.000 associati gravano pesantemente sul bilancio della Societ\u00e0<\/strong>.<\/p>\n<p>La resa obbligatoria della quota contributiva al fondo mette ancor pi\u00f9 in rilievo questa situazione.<\/p>\n<p><strong>Per coloro i quali fosse dimostrata la fondamentale rilevanza degli introiti derivanti dal diritto d\u2019autore e che non potessero accedere al FONDO verr\u00e0 prevista l\u2019erogazione di importi detti SUSSIDI AUTORI.<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019attribuzione di questi avverr\u00e0 previa valutazione dei requisiti necessari, da individuare in sede di approfondimento di questo documento, compiuta da un\u2019 apposita commissione in seno ai sottocomitati tecnici del FONDO.<\/p>\n<p><strong>Non essendo possibile all\u2019atto dell\u2019iscrizione conoscere la produttivit\u00e0 delle proprie opere, non \u00e8 possibile essere consapevoli della sopportazione del peso contributivo.<\/strong><\/p>\n<p>Per questo motivo \u00e8 stato previsto l\u2019esenzione quinquennale del pagamento del contributo derivante dalla selezione della fascia.<\/p>\n<p>Se in suddetto periodo non si realizzano i requisiti richiesti sorge il problema di una eventuale riqualificazione dell\u2019iscritto.<\/p>\n<p>Non sembra opportuno, vista l\u2019articolazione della procedura di ammissione come iscritto, prevedere la \u201cretrocessione\u201d alla categoria dei semplici mandanti.<\/p>\n<p>E\u2019 sembrato opportuno elaborare una categoria intermedia denominata\u00a0<strong>ASSOCIATO<\/strong>.<\/p>\n<p>Ad essa vi si acceder\u00e0 con lo stesso iter del\u2019ISCRITTO, l\u2019acquisizione di tale status rimane sospesa per 5 anni, per le ragioni di economicit\u00e0 sopra esposte.<\/p>\n<p>Godr\u00e0 del diritto di voto attivo, ricever\u00e0 informazioni sull\u2019attivit\u00e0 societaria, e pagher\u00e0 una\u00a0<strong>quota pari a lire 1.250.000 ogni 5 anni<\/strong>.<\/p>\n<p>Si fa salvo delle situazioni di confermata indisponibilit\u00e0 economica alle quali provveder\u00e0 la commissione sussidi.<\/p>\n<p>Da qui ne consegue la natura patrimoniale dello status di ISCRITTO. L\u2019ASSOCIATO che per tre esercizi consecutivi consegua un incasso di almeno 5 milioni per esercizio, riaccede automaticamente alla qualifica di ISCRITTO e vi permane per tutto il periodo nel quale consegue suddetti incassi.<\/p>\n<p>Se per due esercizi consecutivi non incassa e\/o non versa per accertata impossibilit\u00e0 economica l\u2019ISCRITTO, riassume lo stato di ASSOCIATO.<\/p>\n<p>La effettiva anzianit\u00e0 maturata come ISCRITTO, \u00e8 cumulabile,cos\u00ec non si ledono i diritti acquisiti.Se per\u00f2 l\u2019anzianit\u00e0 contributiva non \u00e8 maturata mediante annualit\u00e0 consecutive, viene applicata una diminuzione percentuale sul netto erogabile come prestazione per ogni anno in cui non si sono, per i motivi sopra esposti, versati gli addebiti contributivi.Si ritiene equa una riduzione dello 0.50% sul percepito su ogni anno.<\/p>\n<p>In tema di ritocchi di quote sembra opportuno modificare quella dei MANDANTI, portandola dall\u2019attuale 1.250.000 quinquennale, a 1.750.000 per il periodo 1995-2000, per fissarla poi a 2.000.000 ogni 5 anni.<\/p>\n<p>Ci si rende conto della conseguente modificazione dello Statuto per poter rendere effettiva la supposta categoria degli ASSOCIATI.<\/p>\n<p>Si ricorda per\u00f2 che sarebbe comunque sospesa per 5 anni, tempo pi\u00f9 che sufficiente per apportare qualsiasi modifica<\/p>\n<h5><strong>MODALITA\u2019 RICHIESTA PRESTAZIONE<\/strong><\/h5>\n<p>Il contributo economico derivante dalla ridistribuzione del montante contributivo, la cui entit\u00e0 e le cui modalit\u00e0 di ottenimento gi\u00e0 si sono ampiamente trattate, viene attribuito dietro presentazione di idonea domanda.<\/p>\n<p>Il contributo decorre dal primo giorno del mese successivo al provvedimento di accoglimento della domanda. Consta di 13 mensilit\u00e0 da erogare per tutta la durata della vita del contribuente. Ogni 3 anni subisce un aggiornamento su criteri di adeguamento della variazione percentuale dell\u2019indice istat in detto periodo.<\/p>\n<p>In caso di morte verranno applicati criteri di reversibilit\u00e0 dell\u2019assegno,per i soggetti gi\u00e0 individuati nella regolamentazione del cessato fondo(artt.8-11Reg.FSS.). Unica variante \u00e8 l\u2019attribuzione del 70% di detta prestazione al figlio maggiore di 21 anni impegnato in studi universitari, e che risponda a criteri di meritevolezza da indicarsi in sede di ampliamento.<\/p>\n<h5><strong>PREMIO DI GESTIONE<\/strong><\/h5>\n<p>Risulta evidente che non \u00e8 statisticamente realizzabile che tutti i contribuenti maturino i requisiti per usufruire delle prestazioni del FONDO (ad esempio per la perdita dello status di ISCRITTO o di ASSOCIATO).<\/p>\n<p>Molti interromperanno i rapporti con la Societ\u00e0 senza alcuna possibilit\u00e0 di retribuzione sul montante contributivo.<\/p>\n<p>La cifra che verr\u00e0 ad accantonarsi andr\u00e0 ripartita come \u201cpremio di gestione\u201d da accreditare sugli assegni di solidariet\u00e0 degli appartenenti della stessa classe contributiva che abbiano la necessaria anzianit\u00e0.<\/p>\n<p>Il montante contributivo di coloro i quali non hanno raggiunto l\u2019erogazione della prestazione,tolte le relative spese di gestione, viene cos\u00ec ripartito :<\/p>\n<p>\u2013 il\u00a0<strong>65% del capitale<\/strong>\u00a0ai fini di premio di gestione nelle seguenti percentuali:<\/p>\n<p><strong>a) 50% a coloro i quali abbiano maturato 25 anni di contribuzione;<\/strong><br \/>\n<strong>b) 30% a coloro i quali abbiano maturato i 20 anni contributivi;<\/strong><br \/>\n<strong>c) 20% a coloro i quali abbiano maturato i 15 anni di contribuzione.<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u2013 35% devoluto per i compiti della commissione sussidi. Ai fini di solidariet\u00e0 verr\u00e0 devoluta una percentuale del surplus sulle previsioni di sostenibilit\u00e0 derivante dai redditi di esercizio.<\/strong><\/p>\n<h5><strong>TUTELA DELLE PRECEDENTI POSIZIONI<\/strong><\/h5>\n<p>Per quanto riguarda la categoria degli autori ISCRITTI, il nuovo FONDO non intacca diritti gi\u00e0 acquisiti in campo solidaristico, in quanto ne erano privi.<\/p>\n<p>Questi nascono ex nunc con il FONDO stesso.<\/p>\n<p>Sembra per\u00f2 congruo rilevare la loro passiva indiretta partecipazione al cessato fondo SOCI.<\/p>\n<p>Essa avveniva mediante i contributi della SIAE a questo, trattenendo percentuali dagli incassi sul diritto d\u2019autore comprendenti anche quelli generati dagli ISCRITTI, i quali, per\u00f2 non godevano di nessuna contropartita, essendo esclusi dalle prestazioni solidaristiche del fondo. Per sanare questa evidente iniquit\u00e0 si \u00e8 pensato di concedere un premio di\u00a0<em>anzianit\u00e0 di iscrizione<\/em>\u00a0agli ISCRITTI con pi\u00f9 di 30 anni di iscrizione all\u20191.1.1996, a tutt\u2019oggi ancora associati godenti dello status di ISCRITTI. Tale premio potrebbe consistere in un\u00a0<strong>assegno di anzianit\u00e0<\/strong>, accompagnato da attestazioni di benemerenza (targhe) e\/o da agevolazioni nel pagamento delle quote\/tasse.<\/p>\n<p>L\u2019entit\u00e0 di tali assegni, o di qualunque altro strumento si utilizzi, va commisurata in base al versamento indiretto, di cui gi\u00e0 abbiamo trattato la natura, riferito ai 30 o pi\u00f9 anni precedenti. Si potrebbe pensare un particolare riconoscimento a chi ha eseguito opere significative per la cultura ma prive di un concreto ritorno economico per l\u2019 autore, viceversa, o a chi abbia prodotto il maggior numero di introiti derivanti dallo sfruttamento delle sue creazioni.<\/p>\n<p>In ogni caso sono\u00a0<em>esenti<\/em>\u00a0dal versamento obbligatorio per l\u2019accesso al FONDO.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 non esclude che vi possano partecipare volontariamente,e che previo un opportuno conguaglio possano accedere,in una qualche misura, alle prestazioni dello stesso.<\/p>\n<p>La precisazione di questi argomenti ci si riserva di trattarla pi\u00f9 approfonditamente in uno studio successivo, collegato al medesimo.<\/p>\n<p>Questo per quanto riguarda gli ISCRITTI autori e l\u2019attuazione del nuovo regime del FONDO.<\/p>\n<p>Diverso e maggiormente articolato \u00e8 il caso di una eventuale estensione del regime contributivo anche ai soci autori. (cfr. allegato I)<\/p>\n<h5><strong>CONCLUSIONI<\/strong><\/h5>\n<p><strong>1) Regime di prelievo CONTRIBUTIVO certo nel tempo e nella entit\u00e0, con prestazione proporzionata.<\/strong><br \/>\n<strong>2) Soggetti interessati: ISCRITTI AUTORI (ma potenzialit\u00e0 per entrambe le categorie)<\/strong><br \/>\n<strong>3) FLESSIBILITA\u2019 CONTRIBUTIVA<\/strong><br \/>\n<strong>4) Fissazione dell\u2019aliquota ex art.60 statuto al4%, evitando oscillazioni sino al 10%<\/strong><br \/>\n<strong>5) Indiscutibile ed inimpugnabile DEMOCRATICITA\u2019 DI GESTIONE.<\/strong><br \/>\n<strong>6) Notevole RIDUZIONE DEL PESO delle prestazioni solidaristiche sulla gestione SIAE.<\/strong><br \/>\n<strong>7) Maggior rendimento degli assegni di solidariet\u00e0 a parit\u00e0 di oneri del fondo cessato<\/strong><br \/>\n<strong>8) Indiretta razionalizzazione del rilievo della categoria ISCRITTI (cfr.ASSOCIATO)<\/strong><\/p>\n<h6><strong><em>Sabino Mogavero<\/em><\/strong><br \/>\n<em>membro del \u201cFondo di Solidariet\u00e0\u201d fra Soci e fra Iscritti della Siae<\/em><\/h6>\n<p><em><strong>Documento consegnato a mano al Presidente Luciano Villevieille BIDERI, il 13 febbraio 1996 e depositato in archivio Siae 01\/04\/1996<\/strong><\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>RELAZIONE: FONDO DI SOLIDARIETA\u2019 FRA SOCI E FRA ISCRITTI DELLA SIAE. \u201cNote Sul Fondo Di Solidariet\u00e0\u201d Presentate da Sabino Mogavero\u00a0(membro del Fondo di Solidariet\u00e0 fra Soci e fra iscritti Siae) categoria Editori Iscritti in collaborazione con Gianluca Rotino (Consulente Questioni Legali ASAE) Consegnata a mano, il 13 febbraio 1996 al Presidente Luciano Villevieille BIDERI INTRODUZIONE Le vicissitudini legali che hanno colpito la societ\u00e0 negli ultimi anni hanno portato in primo piano, come \u00e8 noto, la situazione di disparit\u00e0 (ndr. necessaria)&hellip;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-23","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.asae.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/23"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.asae.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.asae.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.asae.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.asae.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=23"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.asae.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/23\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":84,"href":"https:\/\/www.asae.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/23\/revisions\/84"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.asae.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=23"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}